Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21672 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 23/08/2019), n.21672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9780-2015 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO SANTORI, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

C.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 735/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/10/2014 r.g.n. 1413/2012.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 735/2014, pubblicata il 14 ottobre 2014, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa sede aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato, in relazione al periodo dall’1/10/2010 al 28/2/2011, da C.M.B. e da Alitalia CAI S.p.A. per esigenze di sostituzione del personale assente per malattia con mansioni di assistente di volo impiegato presso la base di servizio di Milano;

– che la Corte di appello, pur aderendo all’orientamento per il quale, nelle realtà aziendali vaste e complesse, non è richiesta, per la legittimità del termine, l’indicazione del nome del sostituito e della causale dell’assenza, ha, tuttavia, osservato come nella specie la società non avesse dato concreta dimostrazione della sussistenza delle ragioni indicate nel contratto di lavoro, non risultando sufficienti a tale fine l’elenco dei dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualifica di assistenti di volo in servizio presso la base di Milano, con l’indicazione mese per mese del numero di giornate di assenza per malattia di ciascuno, nè l’elenco delle altre sette risorse assunte nello stesso periodo con identica causale, posto che le circostanze desumibili da tale documentazione non consentivano di accertare se e quando la lavoratrice avesse effettivamente operato in sostituzione dei colleghi assenti per malattia e, in particolare, se avesse effettivamente lavorato nelle loro tratte;

– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (già Alitalia CAI S.p.A.) con due motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso.

Diritto

RILEVATO

che con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 421,115 e 116 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi discostata dal pur correttamente richiamato orientamento di legittimità, là dove aveva ritenuto che la datrice di lavoro non avesse assolto il proprio onere probatorio in ordine all’effettiva sussistenza delle ragioni sostitutive indicate nel contratto individuale di lavoro e del nesso causale fra tali ragioni e l’assunzione a termine della C.;

– che con il secondo, deducendo la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) nonchè la violazione dell’art. 414 c.p.c., la ricorrente si duole del fatto che la Corte avesse esaminato la documentazione offerta al fine di comprovare l’effettività delle esigenze sostitutive dedotte in contratto, posto che la ricorrente si era limitata a chiedere che esso fosse dichiarato nullo in quanto generico e, quindi, senza contestare la concreta sussistenza di quella che era stata la ragione addotta dalla società a giustificazione dell’assunzione a tempo determinato.

Osservato:

che il primo motivo è fondato e deve essere accolto;

– che Cass. n. 1577/2010, richiamata in sentenza, ha affermato il principio, per il quale “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (conformi, fra le molte: n. 1576/2010; n. 23119/2010; n. 10068/2013);

– che nella fattispecie, che ha dato origine a tale pronuncia, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello, che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire; ed inoltre “quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, la S.C. ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l’accertamento effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all’ambito territoriale dell’ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, etc. del personale a tempo indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive”;

– che la Corte territoriale, pur facendone menzione, non si è nella sostanza uniformata, quanto alle coerenti ricadute sul piano probatorio, a tale principio di diritto, richiedendo con la dimostrazione che la C. avesse sostituito “giorno per giorno i colleghi assenti indicati nella memoria di costituzione” ed “effettivamente lavorato nelle tratte dei colleghi assenti per malattia” – una prova disallineata per specificità di contenuto rispetto al livello di specificazione delle ragioni sostitutive, quale ritenuto necessario e sufficiente dal richiamato orientamento, ai fini della legittimità del termine, nelle situazioni aziendali complesse.

Ritenuto:

conseguentemente che in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, l’impugnata sentenza n. 735/2014 della Corte di appello di Milano deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale procederà ad un nuovo esame del materiale probatorio in atti alla stregua del citato principio di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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