Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21672 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18649-2009 proposto da:

COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avv. RAIMONDO

ANGELA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARCICONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO E DI S. TRIFONE (OMISSIS),

(di seguito, per brevità “Arciconfraternita”), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 31, presso lo studio dell’avvocato ASTONE FRANCESCO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 10/06/08, depositata il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

LA CORTE

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“La Commissione Tributaria Regionale di Roma, con sentenza depositata il 18.6.2008, rigettava l’appello proposto dal Comune di Roma contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dell’Arciconfraternita del SS Sacramento e di San Trifone all’esenzione dall’ICI D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, lett. i), per gli anni 1998-2002, in relazione ad un immobile in proprietà dell’Arciconfraternita utilizzato dalla stessa per l’esercizio di un centro diurno per l’infanzia immigrata in convenzione con il medesimo Comune di Roma. Il Comune di Roma ricorre per cassazione con un unico motivo, rubricato Violazione di legge, inosservanza e violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, motivazione incongrua e insufficiente, nel quale si deducono promiscuamente una censura di violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) e una censura di insufficienza della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

Con la prima censura si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i) per avere la Commissione Tributaria Regionale riconosciuto l’esenzione ICI per un immobile in cui veniva esercitata un’attività commerciale.

Con la seconda censura si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe considerato come dalla documentazione depositata negli atti del giudizio di merito – e, in particolare, dalle note del Comune di Roma nn. 416 del 15.10.97 e 23497 del 2003 (vedi pag. 2, righi 10 e 24, del ricorso) – emergesse che l’attività svolta dall’Arciconfraternita nell’immobile tassato avesse natura commerciale, in quanto la gestione del centro diurno per l’infanzia immigrata sarebbe stata esercitata in forza di un contratto di appalto con il Comune di Roma, affidato all’esito di apposita gara, contro il versamento di un corrispettivo assoggettato all’IVA. L’esposizione del motivo di ricorso si conclude con la formulazione del seguente quesito:

Dica l’Ecc.ma Corte se, nel caso in esame, l’attività svolta dall’Arciconfraternita del SS Sacramento, essendo svolta dietro versamento di un corrispettivo da parte del Comune, non abbia i connotati di un’attività che deve essere soggetta all’IVA, non potendosi applicare l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7. La prima censura è inammissibile perchè non attinge l’effettiva ratio decidendi della sentenza gravata. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, non ha mai affermato principi giuridici contrastanti con il disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), nè ha offerto di questa disposizione una interpretazione difforme da quella ritenuta corretta dal ricorrente;

al contrario, il fondamento della decisione si rinviene proprio nell’assunto che l’attività svolta dall’Arciconfraternita nell’immobile tassato avrebbe avuto natura non commerciale (vedi pag.

2, righi 1-3, della sentenza gravata: L’appellata, svolgendo attività non commerciale, come è stato provato in atti … ha diritto all’esenzione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, lett. i)).

L’eventuale errore sulla qualificazione come commerciale o non commerciale dell’attività di gestione di un centro diurno per l’infanzia immigrata, esercitata dall’Arciconfraternita nell’immobile tassato, non costituisce errore di diritto censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 3, ma errore di fatto, censurabile esclusivamente sotto il profilo di vizi motivazionali ex art. 360 c.p.c., n. 5 (vedi Cass. 4178/07: In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa; conf. 7394/2010, 16698/2010).

La seconda censura, riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancanza del momento di sintesi prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c..

Sotto il primo profilo, si rileva che la ricorrente assume che la natura commerciale dell’attività esercitata nell’immobile tassato risulterebbe dimostrata dalle note del Comune di Roma, depositate in primo grado, nn. 416 del 15.10.97 e 23497 del 2003 (vedi pag. 2, righi 10 e 24, del ricorso); il difetto di autosufficienza discende dalla mancata trascrizione del contenuto di detti documenti. Vedi, per tutte, Cass. ord. 17816/010: Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

Sotto il secondo profilo, si osserva che il quesito formulato dal ricorrente in calce all’esposizione del motivo di ricorso non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; indicazione che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, deve essere contenuta in un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), indicato in una parte del motivo stesso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (per una efficace sunto dei principi elaborati in proposito da questa Corte, si veda ordinanza 27680/2009).

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso perchè privo di autosufficienza e formulato in termini difformi dalle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la resistente si è costituita in sede di legittimità con controricorso.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va dichiarato inammissibile, per l’inammissibilità di tutti i motivi che lo sorreggono;

che le spese devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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