Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21672 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16517-2016 proposto da:

D.F.G., D.F.D., T.L., nella

qualità di eredi di D.F.R. e l’ultima anche in proprio,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 61,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GALLONE, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., – P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante in carica” elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE ORTO

RICCIARI;

– controricorrente –

e contro

A.M.T. – AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI DI CATANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1081/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dì

11/05/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

D.F.G., D.F.D. e T.L., tutti quali eredi di D.F.R. e l’ultima anche in proprio, ricorrono, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza (n. 1081 del 23/06/2015) con cui la corte di appello di Catania ha rigettato l’appello avverso la reiezione della loro domanda di risarcimento dei danni patiti per l’incidente stradale occorso al loro congiunto il (OMISSIS), investito da un autobus dell’Azienda Municipale Trasporti di Catania – assicurato dalla Fondiaria SAI spa, poi UnipolSAI assicurazioni spa – mentre era fermo sul suo ciclomotore ad un semaforo in Catania;

delle intimate resiste con controricorso la sola assicuratrice;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

i ricorrenti depositano memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

i ricorrenti si dolgono di: “violazione dell’art. 115 c.p.c., comma, art. 116 c.p.c., art. 232 c.p.c., comma 1, e 1175, 1375, 1913, 1915, 2730 c.c., art. 2735 c.c., comma 1”, per omessa considerazione delle prove emergenti dagli atti ed a prescindere dall’inversione dell’onere della prova risultante dall’art. 2054 c.c.; “violazione degliartt. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., art. 232 c.p.c., comma 1, e artt. 1175,1375,1913,1915 e 2730 c.c., art. 2735 c.c., comma 1”, per omessa valutazione della mancata costituzione in giudizio della convenuta A.M.T.; “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1”; “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2”;

il ricorso è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato;

esso è inammissibile, nella parte in cui pretende una riconsiderazione, nella presente sede di legittimità, della valutazione di merito operata dalla corte territoriale sull’inidoneità del materiale probatoria a dare anche solo la prova dell’accadimento dei fatti dedotti dagli attori, ciò che esclude anche la stessa applicabilità delle norme tutte invocate ai fini delle presunzioni: ciò che sempre precluso in questa sede, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti);

esso è ancora inammissibile, per essere privo della trascrizione dei documenti e degli atti processuali di cui lamenta la mancata considerazione, come pure della compiuta indicazione della loro sede processuale di produzione (Cass. Sez. U. 04/04/2016, n. 6451; Cass. Sez. U. 01/07/2016, n. 13532; Cass. Sez. U. 04/02/2016, n. 2198), in imperfetta ottemperanza all’art. 366 c.p.c., n. 6;

esso è manifestamente infondato quanto a presunte o pretese valenze di comportamenti processuali invece da sempre considerati neutri nella tradizione processuale nazionale, quali la contumacia, o finanche le argomentazioni difensive di una delle parti quando come è evidente nella specie – finalizzate alla contestazione di alcuni soltanto aspetti della domanda e comunque provenienti da chi non ha commesso il fatto addebitato, ma è chiamato a risponderne quale garante;

il ricorso – inammissibili o manifestamente infondati tutti i motivi – va perciò rigettato ed i soccombenti ricorrenti, attesa l’identità della posizione processuale, condannati alle spese del giudizio di legittimità, dovendosi pure dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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