Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21671 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 03/12/2015, dep. 26/10/2016), n.21671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17807-2014 proposto da:

M.M., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 1096/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositato il 03/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Lovelli Giovanni difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in riassunzione depositato in data 20 dicembre 2012 presso la Corte d’appello di Firenze, a seguito della cassazione con rinvio (Cass. n. 17293 del 2012) del decreto (pronunciato il 26.7.2011) di integrale rigetto del ricorso depositato il 4.3.2011, T.E., + ALTRI OMESSI

L’adita Corte d’appello, a fronte della complessiva durata della procedura fallimentare in diciassette anni e dieci mesi, pur indicando in sei anni e quattro mesi la ragionevole durata, per cui il ritardo irragionevole era di undici anni e sei mesi, non riconosceva alcunchè per il danno patrimoniale preteso per interessi legali e rivalutazione sul credito percepito in sede fallimentare dovendosi escludere un pregiudizio patrimoniale causalmente imputabile al ritardo della procedura, oltre a rilevare che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2001 sulla parziale incostituzionalità della L. Fall., art. 54, gli ex dipendenti avrebbero potuto fare opposizione “tardiva” allo stato passivo per ottenere il riconoscimento in privilegio della rivalutazione monetaria e degli interessi post fallimentari sui loro crediti di lavoro, nota peraltro a tutti i creditori la verosimile incapienza del patrimonio del fallito. Quanto al danno non patrimoniale, escludeva la sussistenza dello stesso per la quasi totalità dei ricorrenti, esclusi soltanto nove, i quali avevano percepito il 60% del loro credito prima dello scadere del termine ragionevole di durata della procedura (sei anni e quattro mesi) e dopo l’insinuazione allo stato passivo nessuno di loro aveva rivolto domanda all’INPS ex D.Lgs. n. 80 del 1992 per ottenere la riscossione degli importi per retribuzione entro il limite delle tre mensilità, con integrale recupero delle loro spettanze, mancata attivazione che denotava una negligenza inescusabile, perchè la protrazione della loro presenza nella procedura sarebbe venuta meno prima che i tempi divenissero eccessivi; per sei ricorrenti – Fo., Cu., Ma., P., Bu. e R. – che pure non avevano presentato domanda all’INPS, ma il cui credito vantato era superiore alle tre mensilità, andava riconosciuto un indennizzo quantificato in Euro 8.600,00 ciascuno, pari ad Euro 600,00 per i primi tre anni di ritardo, Euro 800,00 per gli ulteriori otto ed Euro 400,00 per gli ultimi sei mesi, al di sotto dei parametri minimi per avere i creditori concorso all’aggravamento della situazione di sofferenza morale; per i restanti tre ricorrenti – Fi. (l’unico ad avere ottenuto dall’INPS le tre mensilità, oltre al TFR), Mo. e S. – non essendo modesti i crediti residui in mensilità stipendiali, da cinque a nove, veniva loro ristorato il danno attribuendo Euro 11.750,00 ciascuno, pari ad Euro 800,00 per i primi tre anni di ritardo, Euro 1.000,00 per i successivi otto ed Euro 550,00 per gli ultimi sei mesi, con compensazione integrale delle spese di lite.

Per la cassazione del predetto decreto agiscono M.M., + ALTRI OMESSI

L’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 e 394, 112, 113, 115, 116, 210, 213, 737 e 738 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2 e 3, e art. 3 ratione temporis vigenti, dell’art. 6, par. 1 della Convenzione EDU, oltre a vizio di motivazione, per avere la corte di merito nel giudizio di rinvio acquisito nuovi mezzi di prova prodotti dall’Amministrazione, documenti che proverebbero la mancata proposizione da parte dei ricorrenti della domanda all’INPS per il pagamento delle ultime tre mensilità. Inoltre, non poteva essere esaminata l’eccezione avanzata dall’Amministrazione solo nel giudizio di rinvio ed asseritamente fondata sui predetti documenti. Peraltro la corte del rinvio sarebbe incorsa in un macroscopico errore giacchè la documentazione illegittimamente acquisita aveva ad oggetto diversa procedura fallimentare, quella della SAI Ambrosini s.r.l. e non già la (OMISSIS) s.p.a., sebbene gli odierni ricorrenti siano stati lavoratori di entrambe le società susseguitesi fra loro nel rapporto. Proseguono i ricorrenti che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare anche se i dipendenti avessero o meno la possibilità di accedere al fondo dell’INPS. Infine viene evidenziato che il giudice del rinvio ha rigettato la richiesta di ricorrenti come Segantini nonostante lo stesso avesse un residuo credito ammesso al passivo superiore a quello di alcuni ricorrenti indennizzati, quale Buttafuoco, con ulteriore profilo di illegittimità e contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso è infondato.

L’art. 384 c.p.c., comma 2, dispone che il giudice di rinvio debba uniformarsi al principio di diritto “e comunque a quanto statuito dalla Corte”: tale espressione attiene a tutte le affermazioni necessariamente presupposte o implicate dalla decisione del giudice di legittimità, onde è precluso al giudice di rinvio di ammettere il novum, dovendo il limite in questione parametrarsi al generale criterio dell’attitudine del nuovo accertamento a vanificare la portata e gli effetti delle statuizioni di diritto, o delle affermazioni di un fatto processuale, contenute nella sentenza di cassazione, nel senso che il giudizio di rinvio non può mettere capo ad una pronuncia che in qualunque modo ne ecceda i limiti di riferimento; per contro, deve ritenersi reiterabile ogni altra attività funzionale alla decisione di merito, la quale non contraddica le soluzioni accolte in sede di legittimità (così Cass. 30 marzo 2012 n. 5145, la quale richiama le precedenti conformi).

Dal suo canto, l’art. 394 c.p.c., comma 3, prevede che nel giudizio di rinvio “può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”. Il riferimento al solo giuramento decisorio, da un lato, ed alle “conclusioni” già in precedenza assunte, dall’altro lato, va interpretato nel senso dell’esclusione di qualsiasi novità, intendendosi conclusioni come riferito anche alle asserzioni ed alle prove relative (che appunto costituiscono la premessa di nuove conclusioni), salvo – ed è parimenti la generale eccezione – che sia reso necessario proprio grazie alla sentenza di rinvio. Invero, come di recente ben puntualizzato (Cass. 26 giugno 2013 n. 16180), detta norma “contiene, ad un tempo, la regola generale del carattere c.d. chiuso del giudizio di rinvio c.d. proprio o prosecutorio, e la sua eccezione, sicchè l’interpretazione dell’una non è scindibile da quella dell’altra. La piana esegesi di tale disposizione conduce ad affermare che come il divieto di nuove conclusioni riguarda anche quelle istruttorie, di guisa che non sono ammesse nuove prove (eccettuato il giuramento decisorio, non a caso espressamente menzionato), così, ove la necessità di conclusioni diverse derivi dalla sentenza di cassazione, sono senz’altro ammissibili anche le nuove prove che servano a supportarle”.

Pertanto, il giudice del rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione, restando vincolato da quest’ultima relativamente alle questioni da essa decise, formandosi giudicati interni: la regola generale è il divieto di qualsiasi nuova attività assertiva o probatoria, nel senso che non sono ammessi nuovi fatti, domande, eccezioni, documenti o prove testimoniali.

Ciò vuoi dire che (secondo i passaggi del procedimento decisorio logico-giuridico) al giudice del rinvio non è consentita l’ulteriore ricostruzione dei fatti, nè qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all’esame di ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità: il giudizio di rinvio è un procedimento c.d. chiuso, onde non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione (cfr. Cass. 7 marzo 2011 n. 5381). L’accertamento, di diritto e di fatto, non può più essere rimesso in discussione, neanche sotto profili diversi, in sede di giudizio di rinvio: rimanendo in definitiva in quella sede intangibile il decisum della Corte di cassazione, salva solo l’evenienza di jus superveniens o di dichiarazioni di illegittimità costituzionale, ovvero di sentenze della Corte di giustizia su di esso incidenti (Cass., sez. un., 3 luglio 2009 n. 15602) o la stessa sentenza di cassazione renda necessaria un’ulteriore attività del genere (Cass. 12 ottobre 2009 n. 21587).

In sede di rinvio, poi, non sono ammesse nuove prove: certamente, non sono riaperti i termini in ipotesi di preclusioni ormai formatesi. L’art. 345 c.p.c., non trova applicazione, vigendo la speciale disciplina dell’art. 394 c.p.c., al riguardo “autosufficiente” e che “sintonizza il criterio per scrutinare le novità (assertive e probatorie) ammissibili sulla diversa lunghezza d’onda dell’indagine fattuale imposta dalla sentenza di cassazione” (così Cass. 26 marzo 2013 n. 16180). Tale norma è dunque autonoma dalla prima disposizione (nel testo sia anteriore e sia successivo alle modifiche di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 18 e D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134): perciò ritenendo la giurisprudenza di legittimità che le nuove prove potrebbero essere ammesse, soltanto quando sia la stessa corte di cassazione ad avere ordinato il rinvio allo scopo di consentirne l’assunzione (cfr. Cass. 26 giugno 2013 n. 16180, con riguardo ai documenti; Cass. 1 marzo 2012 n. 3186, con riguardo alla prova testimoniale, secondo cui il giudice del rinvio, al quale la S.C. abbia demandato il compito di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, non può sottrarvisi adducendo la tardività delle relative istanze istruttorie; Cass. 12 ottobre 2009 n. 21587, con riguardo alla produzione di una nota di trascrizione; Cass. 28 aprile 2006 n. 9859; Cass. 21 febbraio 1996 n. 1339).

Nella concreta fattispecie il primo decreto della Corte di appello è stato cassato per violazione di legge alla luce, tra l’altro, del principio di diritto per il quale in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, a norma della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, la parte ha un onere di allegazione e di dimostrazione, che però riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, mentre (in coerenza con il modello procedimentale, di cui all’art. 737 c.c. e segg., prescelto dal legislatore) spetta al giudice – sulla base dei dati suddetti, di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo presupposto – verificare, in concreto e con riguardo alla singola fattispecie, se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata, tenuto anche conto che nel modello processuale della L. n. 89 del 2001 sussiste un potere d’iniziativa del giudice, che gli impedisce di rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con l’esercizio di tale potere (Cass. 26 luglio 2011 n. 16367).

Con il provvedimento pronunciato in sede di rinvio la corte territoriale, dopo avere svolto ulteriori accertamenti con l’acquisizione d’ufficio di una relazione sugli eventi della procedura dal curatore del fallimento (OMISSIS), peraltro con il consenso delle parti (v. pag. 3 del decreto impugnato), e di notizie sull’esperimento da parte dei ricorrenti delle procedure per il recupero delle ultime tre mensilità stipendiali e del TFR presso l’INPS, ha riesaminato i fatti oggetto della controversia, evidenziando che due erano le procedure concorsuali che si erano aperte, la (OMISSIS) e la SAI Ambrosini, quest’ultima cessionaria di ramo di azienda in prossimità del fallimento della prima – così chiarita la presenza dei due fallimenti -, ed ha rilevato quali dati documentali che: a) nel (OMISSIS) erano stati incassati dalla procedura oltre Lire 4.000.000.000; b) un primo piano di riparto parziale per Lire 3.320.000.000 era stato reso esecutivo nel (OMISSIS), mentre un secondo piano di riparto parziale per circa Lire 550.000.000 era stato reso esecutivo l'(OMISSIS), a quattro anni e mezzo dall’approvazione dello stato passivo ed un terzo nel (OMISSIS); c) il complesso industriale, nel frattempo concesso in locazione (resasi morosa nel (OMISSIS) la conduttrice), dopo vari tentativi (andate deserte le udienze) di vendita all’incanto ed eventi sismici che avevano danneggiato gli immobili, veniva venduto senza incanto per Euro 2.842.000 nel (OMISSIS), somma che non veniva ripartito per un contenzioso promosso avanti al Tribunale di Perugia dal Ministero della difesa nel (OMISSIS) e ancora pendente alla data della domanda e comunque l’eventuale somma che fosse residuata sarebbe stata appannaggio dei creditori ipotecari, mentre tutti i privilegiati avrebbero dovuto ripartirsi solo il residuo 10%; d) l’ostacolo frapposto alla sollecita chiusura del fallimento era costituito proprio dalla pendenza di detta controversia e comunque la percentuale di soddisfacimento del credito degli ex dipendenti del fallimento, dopo il terzo riparto, ammontava al 60% circa; e) la richiesta all’INPS per il pagamento delle ultime tre mensilità stipendiali non era stata presentata da alcuno dei ricorrenti; f) i crediti da TFR erano stati tutti soddisfatti dall’INPS che aveva proprio per ciò presentato istanza di insinuazione in surroga; g) gli ex dipendenti che avevano proposto il ricorso de quo vantavano, dopo il terzo riparto del (OMISSIS), un credito compreso nella massima parte dei casi entro Euro 500,00.

Pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che le vicende e gli aspetti segnalati fossero significativi di una particolare complessità della procedura concorsuale, durata complessivamente diciassette anni e dieci mesi, per cui detratti sei anni e quattro mesi di durata ragionevole, il ritardo veniva determinato in undici anni e sei mesi.

Osservava, tuttavia, che la mancata attivazione da parte dei ricorrenti della procedura di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992 presso l’INPS per ottenere la riscossione degli importi per retribuzione entro il limite delle tre mensilità, onde evitare i ritardi ed i rischi di decurtazione proprie di una procedura fallimentare, integrava una negligenza inescusabile che precludeva il riconoscimento dell’indennizzo ai fini del ristoro del patema d’animo, in quanto avrebbe fatto venire meno l’esigenza della loro presenza nella procedura fallimentare ben prima che i suoi tempi divenissero eccessivi.

La Corte territoriale, quindi, ha tratto la conclusione che alla violazione del principio di ragionevole durata del processo non poteva riconoscersi suscettibilità di arrecare sofferenza e/o pregiudizio a coloro che, nei termini sopra delineati, se ne erano resi artefici con piena coscienza e volontà.

Trattasi di motivazione condivisibile, per essere stata la gran parte del credito vantato nel giudizio presupposto soddisfatto nel termine di durata ragionevole della procedura, e valorizzando il comportamento dei ricorrenti per non avere posto in essere le azioni necessarie per il recupero del residuo credito, convincimento fondato su elementi probatori raccolti dal giudice del rinvio proprio su indicazione della medesima Corte di Cassazione.

Nè alcun rilievo può essere riferito alle deduzioni dei ricorrenti secondo cui la documentazione relativa alla mancata presentazione della domanda all’INPS sarebbe stata illegittimamente acquisita ovvero le tre mensilità non spetterebbero agli ex dipendenti di una società fallita, quanto alla prima circostanza per quanto sopra detto, relativamente alla seconda per contrarietà al tenore del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1 che fissa fra le ipotesi per accedere al fondo di garanzia dei crediti da lavoro proprio l’assoggettamento del datore di lavoro alle procedure di fallimento.

Quanto, infine, alla posizione creditoria del ricorrente Segantini, trattasi di accertamento di fatto, rimesso all’apprezzamento del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, mentre le spese del giudizio di cassazione, in considerazione della peculiarità della vicenda, vengono interamente compensate fra le parti.

Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 3 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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