Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21671 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24381-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FILIPPO CIVININI 111, presso lo studio dell’avvocato CAMPOLO

MAURIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato BETTINI PAOLO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 14/04/08,

depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 22 settembre 2008 la CTR-Lombardia (sez. Brescia) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di R.A., confermando l’annullamento dell’avviso di liquidazione notificato alla contribuente per imposta di registro e ipotecaria in relazione all’acquisto dell’abitazione in (OMISSIS) di cui al rogito del 30 marzo 2004.

Ha motivato la decisione ritenendo che fosse legittima la rinuncia alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, fatta nel marzo 2004 in relazione all’alloggio acquistato in (OMISSIS) il 3 maggio 1983, di talchè correttamente la contribuente si era nuovamente avvalsa dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione in (OMISSIS). Ha aggiunto che l’accettazione da parte dell’Ufficio della rinuncia al primo beneficio ha confermato la non illegittimità del comportamento.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo; la contribuente resiste con controricorso.

Sulle eccezioni preliminari, d’inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti e vizio di autosufficienza, si osserva che la parte narrativa dell’impugnazione (corrispondente alle prime tre pagine dell’atto) contiene l’indicazione dei fatti salienti della vertenza, sufficienti a consentire un’adeguata comprensione della fattispecie in esame; cosi l’esposizione del motivo e il complesso quesito di diritto attingono in pieno la ratio decidendi della sentenza di secondo grado.

E fondato, invece, l’unico motivo di ricorso inerente alla violazione, da parte dei giudici d’appello, della nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 161 del 1986. Questa Sezione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, previa rinunzia ad un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza dell’espresso divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio (Cassazione civile sez. trib. 28 giugno 2000, n. 8784 – Riv. giur. edilizia 2000, 1, 957; 21 luglio 2000, n. 9607 – GT Riv, giur. trib. 2001, 509; 10 gennaio 2003, n. 229 – GT Riv. giur. trib. 2003, 430).

Nel caso di specie, la rinuncia è stata formalizzata in prossimità del nuovo acquisto e a distanza di ben 21 anni rispetto al primo acquisto immobiliare per il quale la R. aveva fruito del beneficio. Ciò è avvenuto allorquando il fatto generatore dell’agevolazione si era da anni consolidato riguardo all’immobile in (OMISSIS) e il relativo rapporto tributario si era definitivamente estinto. Parlare, in siffatta prospettiva, di legittimo affidamento della contribuente, con riferimento alla tutela statutaria, appare del tutto fuor d’opera, atteso che la CTR ha stabilito, con insindacabile accertamento in fatto, che la contribuente si è avvalsa di modulistica ufficiale intestata denuncia di decadenza benefici fiscali. Essa, ictu oculi, nulla ha a che vedere con l’inammissibile rinuncia a un beneficio già fruito da oltre un ventennio. A nulla rileva che la CTR, con insindacabile accertamento in fatto, abbia accertato che nel modulo la contribuente abbia dichiarato di aver usufruito delle agevolazioni e di rinunciarvi e che l’amministrazione abbia dato corso a siffatta rinuncia. Manca, infatti, la ragionevole apparenza della legittimità e coerenza dell’operazione. Tutto ciò comporta che la sentenza d’appello vada cassata senza rinvio potendosi pronunciare nel merito il rigetto dalla domanda introduttiva della contribuente. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita; osservato che la controricorrente ha presentato memoria e che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso per cassazione; considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello senza rinvio, stante la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente che consente la pronuncia immediata nel merito ex art. 384 c.p.c.; che nell’evoluzione della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente, che condanna alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 800 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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