Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21671 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21671

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16457-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F. in ricorso (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

REALE COLLEGIO MAGGIORE ALBORNOZIANO DI SAN CLEMENTE DEGLI SPAGNOLI,

(REALE COLLEGIO DI SPAGNA), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO ALBERTO VANCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 555/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/04/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dì

11/05/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Ministero dell’Interno ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza (n. 555 del 21/04/2016, notificata il 03/05/2016) con cui la corte di appello di Bologna ha rigettato il suo appello avverso la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo al decreto ingiuntivo (notificato il 20/12/2013) ai suoi danni conseguito (il 07/11/2013) dal Reale Collegio Maggiore Albornoziano di San Clemente degli Spagnoli – Reale Collegio di Spagna – per canoni di locazione immobiliare rimasti insoluti, siccome proposta con atto di citazione – anzichè con ricorso – ed iscrizione a ruolo (il 27/01/2014) della mera velina o copia informale, seguita dal deposito del suo originale (il 24/02/2014, a seguito della rinotifica in data 13/02/2014) solo dopo la scadenza del termine di quaranta giorni dalla notifica del monitorio;

resiste con controricorso l’intimato;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il controricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p., contestando l’applicabilità alla fattispecie dei precedenti indicati nella proposta di accoglimento (che richiama, quanto all’idoneità della costituzione con velina nelle opposizioni a d.i., Cass. 15130/15, nonchè, quanto all’idoneità dell’iscrizione a ruolo se non applicato il rito locatizio, Cass. 8014/09).

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorrente si duole di “violazione e falsa applicazione degli artt. 156,164,414,415,416,420,447 bis, 641 e 645 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, contestando la ritenuta inidoneità della costituzione a mezzo della sola “velina” ai fini della ritualità della iscrizione a ruolo dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo;

il motivo – a contrastare il quale non giova la pedissequa riproduzione, nel controricorso dell’intimata, delle difese svolte dinanzi alla corte territoriale – è manifestamente fondato;

invero, proprio in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, lo sviluppo di pregressi e consolidati principi processuali ha condotto questa Corte ad affermare che “la costituzione in giudizio dell’opponente avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell’atto di citazione (cosiddetta velina) anzichè, come previsto dall’art. 165 c.p.c., l’originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell’opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell’originale medesimo” (Cass. 20/07/2015, n. 15130);

in combinazione di tale principio con l’altro consolidato (Cass. 02/04/2009, n. 8014; Cass. ord. 29/12/2016, n. 27343), secondo cui la proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia erroneamente avvenuta con rito ordinario anzichè con il dovuto rito del lavoro resta sanata in caso di deposito dell’atto di citazione mediante iscrizione a ruolo della causa entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del monitorio, è evidente che l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia avvenuta mediante tempestiva iscrizione a ruolo della sola velina è rituale, purchè – come avvenuto nella specie – l’iscrizione a ruolo abbia luogo entro il termine fissato per l’opposizione e sia seguito dal deposito dell’originale;

la gravata sentenza va cassata, con rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione, affinchè esamini sotto ogni altro profilo, in rito e se del caso nel merito, ma beninteso impregiudicato il relativo esito, il gravame proposto dall’odierno ricorrente, pure provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità, alla stregua dell’esito complessivo della lite;

va infine dato atto – sia perchè il ricorso è stato accolto, sia perchè è esente dal versamento del contributo il ricorrente – della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza; rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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