Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21671 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 08/10/2020), n.21671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13502-2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.A., rappresentato e difeso dall’avv. prof. Giovanni

Stella e dall’Avv. Steno Dandè con domicilio eletto in Roma piazza

Cola di Rienzo n. 69 presso avv. Federica Rosati;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 6718/2014 depositata il 15/12/2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2019 dal

Consigliere Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia n. 6718/22/14 depositata il 15.12.2014.

La vicenda trae origine dall’attività di controllo eseguita dall’Amministrazione Finanziaria sulla posizione fiscale del sig. A.A. relativa a incrementi patrimoniale ed elementi indicativi di capacità contributiva per gli anni dal 2006 al 2010.

In particolare, l’Ufficio, tenuto conto delle spese sostenute per i beni posseduti e degli incrementi patrimoniali riscontrati, ha rilevato, mediante accertamento sintetico del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5, nel periodo suindicato, un reddito per il 2006 (di Euro 361.380,99), superiore di almeno 1/4 rispetto al reddito dichiarato (di Euro 104. 877,00).

Il contribuente ha opposto il conseguente avviso di accertamento, notificatogli il 13.12.2011, con cui gli era stato contestato un maggior importo per IRPEF, addizionale e sanzioni per quell’anno.

La CTP aveva respinto il suo ricorso, mentre il successivo appello era stato accolto dalla CTR, con la sentenza impugnata in questa sede dall’Amministrazione.

Il ricorso ora in esame è basato su due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale basato su un unico motivo. Ha, altresì, presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo, l’Ufficio lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, sul presupposto che la sentenza impugnata non recasse nel testo “lo svolgimento del processo” e “le richieste della parti”, con richiesta di nullità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo non appare fondato in base al principio della strumentalità delle forme, dal momento che l’Ufficio non desume, dalla mancanza dei suddetti elementi attinenti alla parte narrativa della pronuncia, difficoltà di intellegibilità del merito della decisione impugnata. Ed, infatti, l’Ufficio ha potuto appieno argomentare, con il secondo motivo relativo al merito, le ragioni del suo dissenso, rispetto alla pronuncia d’appello, in relazione ai due profili assunti dal giudice regionale a base della sentenza (e cioè la non necessità di prova della correlazione tra disponibilità di risorse e investimenti e la rilevanza della cointestazione al 50% con il coniuge del bene acquistato, per presumerne il contributo in quella misura all’incremento).

I profili dedotti, cioè, non hanno avuto alcuna incidenza sul giudizio e il motivo va perciò rigettato.

Con il secondo motivo, l’Ufficio ha lamentato violazione del D.P.R. n. 606 del 7, art. 38, dell’art. 2728 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR ha, come detto, testualmente basato la sua decisione sulla considerazione che: “L’ufficio erra nel voler cercare una correlazione tra le disponibilità da disinvestimento e nuovo investimenti in quanto la norma non prevede tale correlazione e nel non considerare la cointestazione al 50% con la moglie della casa di (OMISSIS)…”.

Il giudice regionale ha cioè assunto che il contribuente, per giustificare l’incremento patrimoniale rilevato dall’ufficio, non debba provare alcuna correlazione tra la somma, della quale ha dimostrato la disponibilità per effetto della vendita nel corso del 2006, di un immobile in (OMISSIS) e le spese successivamente sostenute, quali, in particolare, quella più cospicua per l’acquisto nel 2007, della casa in (OMISSIS).

La tesi assunta dalla CTR, secondo cui fosse sufficiente la dimostrazione da parte del contribuente della sola disponibilita di risorse non reddituali, non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che s’intende ribadire, per la quale: “In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29067 del 13/11/2018).

Nel caso in esame, il contribuente ha dedotto d’aver ricavato le risorse per far fronte alle spese per incrementi patrimoniali con il provento dalla vendita di un immobile in (OMISSIS). Ha con ciò bensì fornito prova della disponibilità della somma ricavata, senza però produrre alcuna documentazione dalla quale desumere elementi sintomatici del fatto che le somme ricavate possano essere state destinate alle successive spese. Nessun elemento ha addotto in tal senso, affermando solo che il ricavato era stato versato su conto corrente di sua pertinenza, mancando ogni supporto documentale, o indice di sorta, in merito alla successiva movimentazione della somma e alla perdurante disponibilità, nel corso del 2007 e inizio 2008, allorquando l’Ufficio ha rilevato il versamento di tre assegni circolari per il pagamento dell’appartamento ligure.

IL quadro che ne deriva non si attaglia dunque allo standard probatorio affermato dalla citata giurisprudenza di questa Corte.

Ha poi errato la CTR nel ritenere che l’immobile in (OMISSIS), in quanto cointestato alla moglie del ricorrente, debba presumersi essere stato acquistato con il concorso, in misura del 50% del prezzo, di risorse personali del coniuge.

Al riguardo questa Corte ha affermato che “Ai fini dell’accertamento sintetico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione a spesa per incrementi patrimoniali, l’esborso per l’acquisto di un bene in comunione legale può legittimamente essere considerato dall’Amministrazione finanziaria come sostenuto esclusivamente dal “partner” che abbia da solo stipulato il contratto e pagato il prezzo, salva la prova contraria da parte del contribuente, atteso che dal regime della comunione legale non deriva alcuna presunzione relativamente alla provenienza comune delle somme utilizzate per i nuovi acquisti.” (Sez. 5 -, Sentenza n. 17806 del 19/07/2017).

Dal principio che dalla comunione legale non derivi alcuna presunzione circa la provenienza comune delle somme occorse per l’acquisto, discende che il contribuente avrebbe dovuto fornire prova della disponibilità da parte del coniuge di risorse personali atta a dimostrare che il pagamento del bene non fosse avvenuto con fondi esclusivamente del contribuente, ma a tale prova il ricorrente non ha provveduto.

Il secondo motivo del ricorso principale, pertanto, da ritenere fondato.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame della vicenda, nei termini suindicati ed anche per la definizione delle spese.

Il ricorso incidentale, con cui il contribuente chiedeva la nullità del avviso di accertamento, alla stregua delle suindicate ragioni di accoglimento del ricorso principale incompatibile con le ragioni di quello incidentale, deve essere di

conseguenza rigettato. Ricorrono le condizioni per il versamento del c.d. doppio contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, infondato il primo.

Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese. Si dà atto della ricorrenza delle condizioni per il versamento del doppio contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quarter, se dovuto dal ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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