Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21671 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2018, (ud. 29/03/2018, dep. 05/09/2018), n.21671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4771-2013 proposto da:

G.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ADOLFO RAVA 124, presso la sede ANMIL ONLUS, rappresentato

e difeso dall’avvocato MAURO DALLA CHIESA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA

PATTERI, SERGIO PREDEN e LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 779/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/07/2012, R. G. N. 796/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino (sentenza del 30.7.2012) ha accolto l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Verbania che aveva riconosciuto a G.G. il beneficio della rivalutazione contributiva, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13 in relazione al periodo lavorativo 1.7.1964 – 31.12.1992, con condanna dell’ente di previdenza alla riliquidazione della pensione (OMISSIS); conseguentemente la Corte distrettuale ha respinto la domanda avanzata in primo grado dall’assicurato, dopo aver escluso, sulla base degli elementi istruttori, che ricorressero i presupposti per il riconoscimento del summenzionato diritto;

atteso che avverso tale decisione ricorre per cassazione G.G. con due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), precisando che le norme violate sono quelle di cui agli artt. 112,115,342 e 434 c.p.c., nonchè l’art. 2909 c.c. (il ricorrente specifica che l’art. 434 c.p.c. è applicabile alla fattispecie ex art. 442 c.p.c., comma 1, e che gli artt. 342 e 434 c.p.c. sono quelli di cui alla formulazione previgente rispetto alle sostituzioni apportate dal D.L. 22 giugno 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134); in sostanza il ricorrente lamenta la mancanza di specificità dei motivi di appello a suo tempo formulati dell’Inps, il quale si era limitato, a suo dire, a riproporre le eccezioni di primo grado; la doglianza concerne, inoltre, il fatto che la Corte d’appello avrebbe riesaminato gli elementi posti dal primo giudice a fondamento della propria decisione di accoglimento della domanda di rivalutazione contributiva per esposizione qualificata agli effetti nocivi dell’amianto nel periodo compreso tra il 1964 ed il 1989 in cui esso ricorrente aveva lavorato come manutentore meccanico; tale riesame, secondo il ricorrente, sarebbe stato espletato in mancanza di una devoluzione in seconde cure della relativa questione, con la conseguenza che rispetto alla stessa si sarebbe formato il giudicato interno;

ritenuto che il motivo è infondato per le seguenti ragioni: “Anzitutto, non può il ricorrente dolersi nella presente sede di legittimità dell’asserita mancanza di specificità dei motivi d’appello a suo tempo formulati dalla controparte, in quanto un tale ipotetico motivo di inammissibilità del gravame avrebbe dovuto essere fatto valere innanzi allo stesso giudice del grado di appello alla cui cognizione quei motivi erano stati sottoposti; nè, tantomeno, il ricorrente formula nell’attuale sede di legittimità una specifica censura di omessa pronunzia della Corte di merito in ordine alla eccezione sollevata in seconde cure per l’asserita genericità dei motivi del gravame; egualmente infondata è la prospettazione dell’asserito formarsi di un giudicato interno in ordine ad alcuni fatti rilevanti ai fini della configurazione dei presupposti per l’accesso al beneficio di cui trattasi (tipo di mansioni svolte e relativo arco temporale del loro espletamento), sia perchè la Corte di merito ha riesaminato dei fatti rispetto ai quali non era maturata alcuna preclusione di giudizio, sia perchè il giudicato interno può formarsi solo in relazione ad un capo autonomo della sentenza attraverso il quale sia stata decisa una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia e non anche rispetto a semplici valutazioni di presupposti necessari di fatto che unitamente ad altri possano concorrere a formare un capo unico della decisione (v. in tal senso Cass. sez. 1, n. 21566/2017, n. 4732/2012 e Sez. 3, n. 726/2006);

rilevato che col secondo motivo il ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione vigente prima della sostituzione operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134); in pratica, il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe omesso di valutare che i curricula aziendali dalla stessa ritenuti attendibili ai fini della decisione erano stati, in realtà, rilasciati sulla base di documenti che non erano stati acquisiti agli atti di causa; inoltre, si sarebbe rivelata illogica la decisione della Corte territoriale di ritenere inattendibili le deposizioni dei testi in considerazione della lontananza nel tempo dei loro ricordi e del fatto che i medesimi risiedevano nello stesso comune del ricorrente;

rilevato che tale motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente tenta attraverso lo stesso un riesame del merito istruttorio che non è consentito nel giudizio di legittimità allorquando la motivazione impugnata riposi, come nella fattispecie, su argomentazioni adeguate ed esenti da vizi di ordine logico-giuridico, espresse dal giudicante nell’ambito dei suoi poteri di libera valutazione dei fatti di causa emersi in giudizio; infatti, la Corte distrettuale non ha limitato l’indagine ai curricula aziendali, come prospettato dal ricorrente, ma ha tenuto conto anche del parere CONTARP, che aveva espressamente escluso dal rischio di esposizione all’amianto il personale impiegato nella sola produzione, nonchè della circostanza che i reparti indicati dal lavoratore (ammoniaca ed MCB) coincidevano con quelli indicati dall’azienda e non rientranti pacificamente tra quelli esposti al rischio amianto; inoltre, la Corte territoriale ha spiegato che le asserite mansioni di manutentore meccanico (determinanti l’esposizione al predetto rischio secondo il parere CONTARP) non risultavano essere state svolte dal G., così come emerso dai curricula aziendali, e che i lontanissimi ricordi nel tempo dei testi non avevano intaccato la compattezza e la univocità delle oggettive risultanze documentali aziendali;

atteso che “il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse” (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007); orbene, nella fattispecie in esame può tranquillamente affermarsi che, nel loro complesso, le valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice d’appello appaiono sorrette da argomentazioni logiche e perfettamente coerenti tra di loro, oltre che aderenti ai risultati fatti registrare dall’esito delle prove documentali su punti qualificanti della controversia, per cui le stesse non meritano affatto le censure di omessa disamina mosse col presente motivo;

posto che, in definitiva, il ricorso va rigettato e che le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, a cui carico vanno poste come da dispositivo, unitamente a quelle del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistendone i presupposti per la relativa applicazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

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