Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21670 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 23/08/2019), n.21670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17003-2016 proposto da:

B.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VIRGILIO QUAGLIATO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

(AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo

studio dell’Avvocato ROBERTA AIAZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERGIO GALASSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/05/2016 r.g.n. 157/2015.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con sentenza n. 66/2016, pubblicata il 3 maggio 2016, la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione del Tribunale di Pesaro, ha respinto la domanda, con la quale B.M., lamentando la violazione della L. n. 104 del 1992, art. 32e dell’art. 40 c.c.n.l., aveva chiesto che venisse accertata la illegittimità del trasferimento, dall’ufficio postale di (OMISSIS) a quello di (OMISSIS), disposta nei suoi confronti dalla datrice di lavoro Poste Italiane S.p.A. con provvedimento del 16 novembre 2012;

– che a sostegno della propria decisione la Corte di appello ha osservato, quanto alla dedotta violazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, che nella specie lo spostamento di sede, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all’assistenza; con riguardo poi alla violazione delle norme collettive in materia, ha rilevato come l’inciso “indipendentemente dalla distanza”, nella disposizione che prevedeva il necessario consenso della persona interessata (art. 38, comma 5), doveva essere letto sempre in relazione al trasferimento come delineato al comma 1, con la conseguenza che, in difetto di un trasferimento vero e proprio, non era tutelato il diritto alla inamovibilità;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con due motivi, cui ha resistito Poste Italiane S.p.A. con controricorso;

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che con il primo motivo, deducendo la violazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, unitamente all’art. 12 preleggi, la ricorrente censura la sentenza per non avere considerato che la norma, menzionando la “sede”, e non l’unità produttiva, intende l’effettivo luogo di svolgimento del lavoro da parte del soggetto interessato, senza che possa ammettersi una valutazione giudiziale circa la incisività del trasferimento sulla effettiva capacità di assistenza della persona disabile;

– che con il secondo viene censurata la lettura dell’art. 38 c.c.n.l. per i dipendenti di Poste Italiane offerta dalla Corte del merito;

Osservato che è fondato il primo motivo di ricorso, non essendosi la Corte territoriale uniformata al principio di diritto, secondo il quale “il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5,, nel testo modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 24, comma 1, lett. b), opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all’unità produttiva di cui all’art. 2103 c.c.” (Cass. n. 24015/2017);

Ritenuto di conseguenza che in accoglimento del primo motivo, assorbito i secondo, la sentenza n. 66/2016 della Corte di appello di Ancona deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie dedotta in giudizio, si atterrà al principio di diritto sopra riportato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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