Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21670 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24221-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAGOGNA PIETRO giusta procura in

calce al controricorso;

– coatroricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA del 25/05/09, depositata il 22/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato Colucci Angelo (delega avvocato Ragogna), difensore

del controricorrente che si riporta agli atti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che

conferma la relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

A) ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 22 giugno 2009, notificata il 10 agosto 2009, la CTR del Veneto ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello avverso la sentenza della CTP di Treviso in data 12 settembre 2007, proposto dall’Agenzia delle entrate con atto notificato il 31 ottobre 2008 a Z.F..

Ha motivato la decisione ritenendo che fosse interamante spirato il termine di cui all’art. 321 c.p.c., anche considerando la sospensione nel periodo feriale.

Il 28 ottobre 2009 l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo; il contribuente resiste con controricorso notificato il 7 aprile 2010.

Sull’eccezione preliminare, dr inammissibilità del ricorso per inesistenza della sua notifica, si osserva che la notificazione del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della notifica, che pertanto, è sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione in giudizio dell’intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13667 del 11/06/2007). Nella specie, va dunque ritenuta affetta da nullità la notifica effettuata presso il difensore di primo grado (dott. Loris Nadal) invece che presso i difensori del giudizio d’appello (avv.ti Cervetti & Ragogna).

Infatti, atteso che la notificazione dell’odierno ricorso non è inesistente ma nulla, il relativo vizio è sanato, con efficacia ex tunc, con la costituzione in giudizio della parte cui l’impugnazione è diretta, a prescindere dal momento in cui la costituzione stessa sia avvenuta (Sez. 50, Sentenza n. 4924 del 10/03/2004), a nulla rilevando che detta costituzione sia avvenuta quando già era decorso il termine per proporre l’impugnazione (Sez. 1, Sentenze n. 15103 del 16/07/2005 e n. 22486 del 29/11/2004). Più in particolare, la costituzione dell’intimato produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l’eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d’impugnazione.

Infatti, la costituzione dell’intimato rientra nel genus della sanatoria del vizio dell’atto, il quale ricomprende al suo interno non solo l’ipotesi della rinuncia espressa o tacita a far valere il vizio (cui si riferisce la rubrica dell’art. 151 cod. proc. civ.) ma anche altre figure, tra le quali rientra anche la cosiddetta convalidazione dell’atto per il conseguimento dello scopo (art. 156 c.p.c., u.c.).

Passando all’esame dell’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39; art. 321 c.p.c.; L. n. 142 del 1969, art. 1) rilevando che, correttamente applicando le norme in materia, il termine ultimo per impugnare la decisione della CTP scadeva il 31 ottobre 2008. In effetti, dalla sentenza della CTR emerge che l’atto era stato consegnato all’Ufficio Postale per la notifica appunto il 31 ottobre 2008. Orbene, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 321 c.p.c., comma 1, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre dell’anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine, esso decorre dal 16 settembre (Sez. 3, Sentenza n. 24816 del 24/11/2005).

Così computando la sospensione, nella specie, l’amministrazione impugnante ha pienamente osservato il termine di legge per appellare la sentenza di prime cure. Inoltre è appena il caso di ricordare che, ai fini della tempestività dell’impugnazione, è sufficiente la prova della consegna dell’atto per 1 ‘esecuzione della notifica.

Tutto ciò comporta che la sentenza d’appello vada cassata con rinvio ad altra sezione della CTR competente. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 315 c.p.c., comma 1”.

B) Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; osservato che la controricorrente ha depositato memoria e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti; che, in particolare, la tesi dell’inesistenza – e non nullità sanabile ex tunc – della notificazione del ricorso in esame, sui cui insiste la controricorrente invocando due isolati precedenti del 2001 e del 2008, è contrastata da giurisprudenza ampiamente consolidata che consta di plurimi arresti (cfr., oltre a quelli citati nella relaz., es. Cass. n. 9021 del 2009, sulla notificazione del ricorso per cassazione all’originario procuratore della parte in appello, ancorchè sostituito a seguito della riassunzione del giudizio; n. 621 del 2007, sulla notifica dell’appello al difensore indicato nell’atto di precetto anzichè al procuratore costituito in primo grado; n. 1944 del 1999, sulla notifica del ricorso al già difensore della parte in primo grado ma privo della qualità di domiciliatario per il giudizio di cassazione; n. 7818 del 2006, sulla notificazione del ricorso per cassazione al contumace in appello presso il difensore domiciliatario in primo grado; n. 4636 del 1986 sulla notifica al difensore non domiciliatario; n. 21589 del 2009, sugli obblighi d’informazione a carico del difensore sostituito; n. 12381 del 2009, sul rilievo di persona e luogo che abbiano qualche riferimento con il destinatario; n. 9172 del 2011, sulla notifica a sorella litisconsorte ma non convivente) , ai quali si ritiene di dover dare ulteriore continuità; che, nella specie, deve parlarsi di nullità sanabile – e non d’inesistenza – atteso che la notifica effettuata presso il difensore di primo grado invece che presso i difensori del giudizio d’appello rientra tra quei vizi non tali da escludere l’eventualità della conoscenza dell’atto da parte del destinatario, come potenziale sviluppo dell’attività notificatoria, anche se irritualmente compiuta.

ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, che di conseguenza la decisione impugnata deve essere annullata e che la causa va rimessa alla CTR competente, la quale, in diversa composizione, riesaminerà la vertenza alla stregua delle considerazioni svolte nella relazione che precede e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR-Veneto.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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