Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21670 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/09/2017), n. 21670
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2894-2016 proposto da:
B.S., in difetto di elezione di domicilio in Roma da
considerarsi per legge ivi domiciliata presso la CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO POLIZZI;
– ricorrente –
contro
MEDIOLANUM VITA S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del suo
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL
POPOLO 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DAGNINO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4004/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata
il 02/07/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dì
11/05/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
B.S. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4004 del 02/07/2015 con cui il tribunale di Palermo, in accoglimento dell’appello di Mediolanum Vita spa, ha rigettato la sua domanda di restituzione della differenza tra quanto conseguito in forza di una polizza di assicurazione vita denominata “(OMISSIS)” e quanto versato alla sua sottoscrizione, dispiegata in primo momento per nullità o inadempimento contrattuale e poi accolta dall’adito giudice di pace per la violazione, invocata in sede di note conclusive in primo grado, dell’art. 23 TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998);
resiste con controricorso la Mediolanum Vita spa;
è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;
la ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 58 del 1998, art. 23, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 1421 c.c.”; col secondo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”; col terzo motivo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 T.U.F., nonchè degli artt. 28, 29 Delib. CONSOB 1 luglio 1998”;
i primi due motivi, congiuntamente esaminati, sono manifestamente fondati: la nullità di protezione può essere rilevata anche di ufficio (Cass. Sez. U. 12/12/2014, n. 26242), ma – per di più – nella specie essa era stata dedotta quanto meno in sede di conclusioni davanti al giudice di pace (sicchè neppure si versa nell’ipotesi particolare in cui il precedente principio è stato ritenuto inapplicabile da Cass. 16/03/2016, n. 5249, per insuperabile diversità ontologica dei contratti cui si riferivano le domande) ed inoltre non risulta che di tale profilo si fosse esplicitamente doluta l’appellante Mediolanum;
il terzo ed ultimo motivo è anch’esso fondato: la responsabilità dell’intermediario finanziario per incompletezza dell’informazione fornita sull’operazione proposta (come pure di quella assunta sulle caratteristiche dell’investitore) va qualificata contrattuale e non extracontrattuale, in base ai principi già affermati da questa Corte (Cass. 12/06/2015, n. 12262); nè pregiudica il merito della questione la valutazione della corte territoriale (v. pag. 7, ottava riga, della gravata sentenza) sulla completezza dell’informazione, tanto essendo stato evidentemente espresso ai soli fini della decorrenza del termine prescrizionale, ma non avendo impegnato ex professo alcuna stima dell’adeguatezza dei profili invece necessari a quel fine;
la manifesta fondatezza dei motivi di ricorso ne impone l’accoglimento, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo ufficio giudiziario, ma in persona di diverso giudicante, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
non vi sono i presupposti, per essere stato il ricorso accolto, per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
PQM
accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza; rinvia al tribunale di Palermo, in persona di diverso giudicante, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017