Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2167 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2167 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 20/12/17
ORDINANZA
interlocutoria
sul ricorso proposto da
Cleonice Caiazza, elettivamente domiciliata in Roma,
piazzale Clodio 8, presso gli avv.ti Sergio Falcone e
Pierfrancesco Rina e da quest’ultimo rappresentata e difesa,
giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, con
indicazione per le comunicazioni di legge della p.e.c.
Pierfrancesco.rina@forotorre.it e del fax 081/8771171;

– ricorrente nei confronti di
Gennaro Merola, elettivamente domiciliato in Roma, via
Albricci 16, presso l’avv. Anna Caporicci, rappresentato e
1711(1

difeso, per delega in calce al controricorso, dall’avv.to Elio

2017 Raviele che dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla
p.e.c.

avv.elioraviele@pecavvocaticassino.it

e

al

fax

Data pubblicazione: 29/01/2018

0776/24217;
– con troricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa
il 23 marzo 2016 e depositata il 12 settembre 2016, R.G. n.

Rilevato che
1.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza
n. 1520/2015 ha dichiarato la cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario contratto il 23
settembre 1972 da Cleonice Caiazzo e Gennaro Merola.
Ha altresì determinato in 3.000 euro mensili l’assegno
divorzile

spettante

alla

Caiazzo,

ha

revocato

l’assegnazione della casa familiare già disposta in
favore della Caiazzo, ha dichiarato inammissibile
l’azione proposta dalla Caiazzo di restituzione dei beni
mobili di sua proprietà.
2.

Ha proposto appello Cleonice Caiazzo chiedendo che
venisse rideterminato l’assegno divorzile nella misura
minima di 10.000 euro mensili in relazione al pregresso
tenore di vita e alla rilevanza del patrimonio del Merola
di cui ha chiesto la condanna al pagamento di una
somma destinata alla ricerca di una nuova e idonea
soluzione alloggiativa al momento del rilascio della villa
destinata in precedenza ad abitazione familiare. Ha
2

5171/2015;

chiesto inoltre la condanna del Merola al risarcimento
del danno non patrimoniale e il riconoscimento del suo
diritto a conservare il cognome del merito da

3.

La Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame.

4.

Ricorre per cassazione Cleonice Caiazzo deducendo: a)
violazione e falsa applicazione di legge, e segnatamente
dell’art. 5 della legge n. 898/1970, per la erronea
applicazione dei criteri in tema di quantificazione
dell’assegno divorzile nonché illogica, insufficiente e
contraddittoria motivazione sul punto decisivo per la
controversia della modesta quantificazione rispetto ai
criteri indicati dalla legge e dalla giurisprudenza di
legittimità in relazione al pregresso tenore di vita e alle
sostanze e capacità per l’enorme patrimonio del
coniuge obbligato; b) violazione e falsa applicazione di
legge per la mancata applicazione del disposto di cui
all’art.

2059

c.c.,

stante

la

dichiarazione

di

inammissibilità della domanda risarcitoria nonché
illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione sul
punto

decisivo

per

la

controversia

dell’errata

dichiarazione di inammissibilità della domanda
risarcitoria ed erronea e insufficiente motivazione sulla
domanda di autorizzazione all’utilizzazione del cognome
dell’ex coniuge.
4

3

aggiungere al proprio.

Ritenuto che

5.

La controversia presenta profili che richiedono la
discussione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza della prima

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21
novembre 2017.
Il Presidente
Andrea Scaldaferri

sezione.

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