Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2167 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26172-2014 proposto da:

L.S. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI

70, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA VELOCCIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO MAGHERINI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D’ITALIA 102, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANIA GUALTIERI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 538/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA GIUSEPPINA

LUCIANA;

udito l’Avvocato Stefano Magherini difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da L.S. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze – sez. distaccata di Pontassieve con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dal L. avverso un’ordinanza ingiunzione emessa il 15 novembre 2010 con la quale il Direttore della Provincia di Firenze ordinava a L.S. ed alla società Autotrasporti Luordo S.r.l., in solido tra loro, il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 120.822,00, oltre spese (per irregolare trasporto di rifiuti non pericolosi nel periodo tra il 15 luglio 2004 ed il 5 agosto 2004).

Il ricorso è proposto con un motivo.

La Provincia di Firenze resiste con controricorso.

2. – Con l’unico motivo si deduce “violazione dell’art. 360, n. 3 e n. 5, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello non avrebbe preso in considerazione la circostanza che da un contratto di lavoro prodotto in giudizio risulta che egli sarebbe stato assunto dalla ditta di autotrasporti soltanto in data 5 agosto 2004; quindi, non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile dei viaggi di trasporto irregolari compiuti prima della sua assunzione, ma tutt’al più soltanto di quelli effettuati il giorno 5 agosto, data di inizio dell’attività lavorativa.

Il ricorrente soggiunge che l’accertamento su cui si è basato il giudice (costituito dalle indicazioni provenienti dalla stessa società di autotrasporti, fatte proprie dai verbalizzanti) sarebbe smentito dalla produzione documentale di cui sopra.

3. – Il motivo è inammissibile.

A prescindere dalla mancata riproduzione del contenuto del documento su cui il ricorso si fonda, non può non rilevarsi che il ricorrente pone sostanzialmente una questione di fatto, concernente l’individuazione della persona fisica che, per conto della Autotrasporti Luordo S.r.l.. effettuò i trasporti di rifiuti irregolari.

L’accertamento in fatto è stato compiuto dal giudice di merito mediante il rinvio alle note provenienti dalla stessa società di autotrasporti acquisite dalla Guardia di Finanza, Comando (OMISSIS).

Sebbene sia stata denunciata la violazione di legge, specificamente degli artt. 115 e 116 c.p.c., il vizio dedotto attiene alla valutazione dei fatti e delle prove e rileva esclusivamente in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Dal momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25 marzo 2014, si applica l’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), che consente esclusivamente la censura di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La norma va interpretata nel senso che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un lana storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbici carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deve indicare il “finto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (così Cass. S.U. n. 8053/14).

Poichè il fatto storico in contestazione, rilevante ai fini della decisione, è stato ampiamente considerato dal giudice di merito, non rilevando la mancata espressa considerazione del contratto di lavoro (peraltro, in sè nemmeno decisivo, per come osservato nel controricorso), si propone che il ricorso sia dichiarato inammissibile.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

In particolare, va ribadito che il fatto costituito dalla regolare assunzione del lavoratore, con contratto di lavoro registrato, non è decisivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè, rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione è l’irregolare trasporto di rifiuti, vietato dalla norma regolatrice nei confronti di chiunque lo effettui (cfr. il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52). Conseguentemente, unico fatto decisivo ai fini dell’applicazione della sanzione è il materiale compimento. da parte dell’attuale ricorrente, dei trasporti vietati, perchè in violazione del precedente dello stesso D.Lgs. art. 15, non anche la qualifica del medesimo come lavoratore dipendente della ditta di autotrasporti. Sul fatto che il L. fosse stato il conducente dell’autocarro autore materiale dei trasporti vietati, il giudice di merito si è pronunciato e, come detto nella relazione, la relativa valutazione è insindacabile in sede di legittimità.

Perciò il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della resistente, nell’importo complessivo di Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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