Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21669 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 23/08/2019), n.21669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28183-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

(AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo

studio dell’Avvocato ROBERTA AIAZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERGIO GALASSI;

– ricorrente –

contro

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO GIOACCHINO MARIA PAGLIARELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 439/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/06/2015 r.g.n. 943/2010.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con sentenza n. 439/2015, depositata l’8 giugno 2015, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione, con la quale il Tribunale di Rimini aveva dichiarato illegittimo il trasferimento di V.V. dai CPD di (OMISSIS) ai PDD di (OMISSIS), disposto da Poste Italiane S.p.A., con decorrenza 23/3/2009, a seguito della valutazione medica che ne aveva accertato la sopravvenuta idoneità all’attività di recapito solamente con utilizzo di autovettura, oltre all’idoneità ai servizi interni, osservando – come già il giudice di primo grado – la inidoneità e insufficienza delle prove a tal fine offerte dai datore di lavoro;

– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. con due motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso;

– che Poste Italiane ha depositato altresì memoria illustrativa.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

Che con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,1375 e 1175 c.c., nonchè dell’art. 40 CCNL 2007, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che l’atto di trasferimento era espressione di un equo bilanciamento dell’interesse del datore di lavoro ad una organizzazione efficiente e del lavoratore all’assegnazione di un posto di lavoro compatibile con le sue condizioni di salute;

– che con il secondo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 421 c.p.c. per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto inadeguate le risultanze probatorie, testimoniali e documentali, a dimostrare la legittimità del provvedimento;

Osservato preliminarmente che è infondato il rilievo di inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto tardivamente notificato il 15 dicembre 2015, a fronte di sentenza pubblicata in data 8 giugno 2015, e pertanto oltre il termine di sei mesi, stante il difetto nella specie di ragioni imputabili al notificante in relazione alla prima notifica non andata a buon fine e la immediata ripresa dell’attività di notificazione (Sez. U n. 14594/2016);

– che il ricorso non può trovare accoglimento;

– che infatti, con entrambi i motivi in cui esso si articola, la ricorrente, sotto il velo della denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, lungi dal dedurre una violazione in senso proprio, sotto il profilo dell’affermazione o negazione dell’esistenza della norma in contestazione, ovvero una falsa applicazione determinata da un errore di sussunzione, ha inteso rimettere in discussione l’accertamento di fatto posto in essere dal giudice del merito circa l’inesistenza di ragioni tecniche, produttive e organizzative a sostegno del disposto trasferimento: accertamento sottratto al sindacato di questa Corte di legittimità, tanto più nel quadro di applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che ha ridotto il controllo sulla motivazione entro i limiti del “minimo costituzionale” (Sez. U n. 8053/2014);

– che, d’altra parte, la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 2697 c.c. “configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5): Cass. n. 13395/2018;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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