Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21669 del 20/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21669 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 6492-2012 proposto da:
UNICREDIT SPA (quale avente causa di Capitalia SpA a seguito di fusione per
incorporazione) e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA
00348170101 (già denominata Unicredito Gestione Crediti SpA – Banca per la Gestione
dei Crediti – in forma abbreviata UGC Banca SpA) quale mandataria in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEVERE 44, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, rappresentata e difesa
dall’avvocato IANNARILLI BRUNO, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente contro
GENTILE GIUSEPPE GNTGPP44A11F839Z, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato CALDORO MARIA
FRANCESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MAIO CARLO, giusta procura
a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/09/2013

nonchè contro

GENTILE ANDREA, PONZI MARCELLO, PONZI ALESSANDRO, GENTILE
FORTUNA, GENTILE MARCO, GENTILE PAOLO, GENTILE LUCA,
GENTILE FEDERICA, TRIMBOLI FRANCESCA, PONZI EDGARDO,
GENTILE RITA, GENTILE CARLO, GENTILE ROBERTA (tutti in qualità di eredi
di Gentile Gennaro), STELLA POLARE SAS IN LIQUIDAZIONE (in persona dell’ex

MERIDIONALE SERBATOI SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5422/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 15.11.2011,
depositata il 15/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che
aderisce alla relazione scritta.

liquidatore), CURATELA FALLIMENTO GAMMA METALMECCANICA

1)Appare infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, svolta da Giuseppe
Gentile ai sensi dell’art. 366 n. 3 e 4 c.p.c.
Il requisito richiesto dal n. 3 della norma comporta infatti che l’atto debba contenere
la precisa indicazione degli elementi necessari per individuare le ragioni poste a
sostegno della richiesta di annullamento della decisione e per valutarne la
fondatezza, in modo che il giudice di legittimità possa avere una chiara e completa
visione dell’oggetto dell’impugnazione: poiché, nella specie, questa si fonda
esclusivamente su ragioni di rito, la ricorrente non era tenuta ad esporre i fatti
concernenti il merito della controversia.
Risulta, poi, del tutto incomprensibile l’eccezione svolta ai sensi del n. 4), avendo
Unicredit puntualmente indicato i vizi della sentenza impugnata ed enunciato le
ragioni che dovrebbero condurre alla sua cassazione.
Andrebbe, inoltre, dichiarata l’inammissibilità dell’eccezione di estinzione del
processo, non proposta dal controricorrente nelle forme del ricorso incidentale rivolto
a denunciare il vizio di omessa pronuncia, sul punto, della sentenza impugnata; per
la medesima ragione, oltre che per il palese difetto di legittimazione del Gentile,
andrebbero dichiarate inammissibili anche le ulteriori eccezioni da questi sollevate.
2)Con il primo motivo di ricorso, Unicredit lamenta violazione degli artt. 339 e 42
c.p.c.. Deduce che la pronuncia del primo giudice, pur affermando la competenza ai
sensi dell’art. 24 del tribunale fallimentare di Frosinone, non poteva essere intesa
quale pronuncia sulla competenza ed andava pertanto impugnata con appello.
2) Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 339,342,345,346, 353 e
354 c.p.c., la ricorrente contesta che la sentenza emessa in rito in primo grado non
sia appellabile.
3) Con il terzo motivo, lamentando violazione degli artt. 24 e 52 I. fall, Unicredit rileva
che la sola domanda divenuta improcedibile era quella proposta nei confronti della
società dichiarata fallita.
I primi due motivi appaiono manifestamente fondati.

Il consigliere designato, d.ssa Magda Cristiano, ha depositato la seguente relazione,
ritualmente comunicata alle parti:
1)Capitalia s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a.) chiese ed ottenne l’emissione di un
decreto ingiuntivo per il pagamento del credito vantato nei confronti della Gamma
Metalmeccanica Meridionale Serbatoi s.p.a. e dei fideiussori della società, Stella
Polare s.a.s, Giuseppe Gentile, Gennaro Gentile e Renato Gentile.
Tutti gli intimati proposero opposizione al provvedimento monitorio.
Nel corso del giudizio di opposizione fu dichiarato il fallimento della creditrice
principale.
L’adito tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 837/04, dichiarò improcedibile la
domanda proposta dalla banca nei confronti della fallita ed affermò che la
competenza a decidere anche sulle domande proposte contro i garanti spettava, per
vis actrativa, ai sensi dell’art. 24 I. fall., al Tribunale fallimentare di Frosinone.
L’appello proposto da Capitalia Service j.v.c. contro la decisione è stato dichiarato
inammissibile dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza del 15.12.011.
La corte territoriale ha ritenuto che, poiché il giudice di primo grado aveva
pronunciato su una questione di competenza, la sentenza avrebbe potuto essere
impugnata dalla banca solo ai sensi dell’art.42 c.p.c.
Ha inoltre affermato che la sentenza era inappellabile anche perché non aveva
pronunciato nel merito, posto che altrimenti le parti sarebbero state private di un
grado di giurisdizione.
La sentenza è stata impugnata da Unicredit Credit Management Bank s.p.a., nella
sua qualità di procuratrice di Unicredit s.p.a. (succeduta a Capitalia s.p.a. nella
titolarità del rapporto controverso) con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Giuseppe Gentile ha resistito con controricorso, mentre non hanno svolto attività
difensiva le altre parti intimate.

Giuseppe Gentile ha depositato memoria.
Il collegio, letta la relazione, ne condivide le conclusioni, che non risultano utilmente
contraddette dalle argomentazioni svolte da Giuseppe Gentile nella memoria
difensiva depositata.
E’ lo stesso Gentile a citare una pronuncia (Cass. n. 4241/97) che chiarisce come la
parte resistente nel giudizio di legittimità che abbia visto respingere dal giudice del
merito eccezioni coinvolgenti questioni pregiudiziali idonee a definire il giudizio
(quale quella di estinzione) non può limitarsi a riproporre tali eccezioni nel
controricorso, ma è tenuta ad impugnare il relativo capo della sentenza con ricorso
incidentale. A maggior ragione, pertanto, deve essere impugnata con ricorso
incidentale, per violazione dell’ad. 112 c.p.c., la sentenza che abbia omesso di
pronunciare su una di tali eccezioni, ancorché ritualmente riproposta in appello.
P.Q. M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte
d’Appello di Roma in diversa composizione, anche p r le spese del giudizio di
legittimità.
Roma, 2 luglio 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

4) Costituisce principio costantemente enunciato da questa Corte che l’applicazione
dell’ad, 52 comma 2 I. fall., a norma del quale ogni credito verso il fallito deve essere
accertato secondo le norme stabilite dal titolo V della legge medesima, non pone una
questione di competenza ma di rito (fra molte, da ultimo, Cass. nn. 24847/011,
16867/011). Pertanto, qualora sia proposta una domanda volta a far valere, nelle
forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell’obbligato e il
giudice adito dichiari l’improcedibilità della domanda, perché non introdotta in sede
concorsuale nelle forme dell’accertamento del passivo, la relativa pronuncia non è
assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l’appello, in
quanto, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del
giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione
nella competenza ma soltanto una statuizione sul rito che la parte deve seguire
(Cass. n. 10485/011).
5) Palesemente errato è poi l’assunto della corte territoriale secondo cui la sentenza
di primo grado che non si spinge all’esame del merito non sarebbe soggetta ad
appello, pena la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Al
contrario, poiché tale principio non è costituzionalmente garantito, il giudice
dell’appello che ritenga fondato il motivo di gravame volto a contestare la decisione
emessa in rito è tenuto a riformarla ed a valutare il merito della controversia, salvo
che non si versi in una delle ipotesi disciplinate dagli artt. 353, 354 c.p.c.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento dei primi due motivi, con
conseguente cassazione della sentenza impugnato e rinvio della causa, per un
nuovo esame, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Resterebbe assorbito il terzo motivo di ricorso, spettando alla corte di merito di
valutare se la sentenza di primo grado abbia erroneamente rimesso al tribunale
fallimentare anche le cause di opposizione vertenti fra la banca ed i garanti della
fallita, meramente connesse alla causa promossa contro la debitrice principale, e se
pertanto dette opposizioni vadano esaminate nel merito.
Tanto si può affermare in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 n.5 e 380 bis
c.p.c.

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