Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21669 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 08/10/2020), n.21669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 28264-2013 R.G. proposto da:

R.R.D., rappresentata e difesa dall’avv. La Commara

Umberto elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo

in Roma Lungotevere della Vittoria n. 9;

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 237/01/13 depositata i 6/05/2013;

Udita la relazione svoltz nella Camera di consiglio del 27.06.2019

dal Consigliere Dott. Pandolfi Catello.

 

Fatto

RILEVATO

La ricorrente R.R.D. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CT della Campania n. 237/01/13 depositata il 6 maggio

Con il ricorso premetteva che in data 31.10.2006 aveva presentato dichiarazione Modello Unico per il periodo d’imposta 2005, per un reddito complessivo di Euro 121.982,00. Precisava che in data 1.10.2007 aveva inoltrato dichiarazione integrativa, sempre riferita allo stesso periodo d’imposta ed a rettifica della precedenza, per Euro 95.036,00.

Nondimeno, l’ufficio le aveva notificato una cartella di pagamento relativa al periodo d’imposta 2005, con cui chiedeva il pagamento sia delle imposte relative alla dichiarazione originaria sia i quelle relative alla dichiarazione integrativa, sommando alla prima gli importi dichiarati con la seconda.

I ricorsi, avverso l’avviso di accertamento, alle commissioni di merito venivano respinti

La ricorrente, con l’impugnativa in esame, lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con evidente, se pur implicito, riferimento all’art. 360 c.p.c., comma n. 3, in relazione al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, nel testo vigente ratione temporis nell’anno 2006, come meglio chiarito con memoria, assumendo che le fosse stata applicata una doppia imposizione.

Non ha presentato controricorso l’Agenzia delle Entrate, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

La sentenza della CTR della Campania ha motivato il rigetto dell’appello sui presupposto che, in occasione della dichiarazione integrativa, la contribuente aveva “barrato”, sull’apposito modello, la casella “dichiarazione integrativa” e non già quella “correttiva nei termini”. Da ciò desumendo l’Ufficio che, con la seconda, la contribuente intendesse rettificare “in aumento” la dichiarazione originaria.

Ora, nel caso in esame la contribuente non poteva barrare la casella “correttiva nei termini”, come ipotizzato dall’Ufficio, proprio perchè i termini, all’atto delle dichiarazione integrativa, erano già decorsi. La dichiarazione presentata in data 1.10.2007 non poteva che essere ricondotta all’ipotesi di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8. Tale diposizione si riferisce al caso in cui ii contribuente intenda correggere errori, ma non solo nel senso e in funzione di un maggior debito d’imposta, ma anche nel senso opposto di un debito d’imposta minore.

L’Ufficio, pertanto, non poteva desumere, dal solo fatto che la contribuente avesse barrato la casella “dichiarazione integrativa,” che questa fosse, necessariamente, volta a correggere quanto originariamente dichiarato in senso sfavorevole alla contribuente e che, per la esatta determinazione del debito d’imposta, gli importi delle due dichiarazioni dovessero essere sommati. Ha perciò errato il giudice regionale nel condividere l’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione e trame motivo per il rigetto dell’appello. E non ha tenuto conto che la contribuente aveva presentato la dichiarazione integrativa in data 1.10.2007 e quindi “non oltre il termine prescritto per la presentazione delle dichiarazione relativa al periodo d’Imposta successivo” come disposto dal D.P.R. n. 322, art. 2, comma 8-bis. Nè ha considerato che la dichiarazione integrativa, correttamente presentata in tali termini, doveva considerarsi sostituiva e non aggiuntiva di quella originaria, così configurandosi come nuova dichiarazione. Tale è, infatti, la dichiarazione integrativa “se completa in tutte le sue parti e se presentata su modello conforme a quello approvato per ii periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”. Come disposto dalla stessa Amministrazione, nelle Istruzioni, parte III, per la compilazione del Modello Unico 2006, sub “Dichiarazione integrativa”.

Il giudice regionale ha, pertanto, errato nell’applicare il D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 8 e 8-bis.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione perchè riesamini la controverse, alla luce dei suindicati principi ed anche per la spese.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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