Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21669 del 05/09/2018
Cassazione civile sez. lav., 05/09/2018, (ud. 29/03/2018, dep. 05/09/2018), n.21669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26622-2013 proposto da:
P.N., (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati MICHELE PARIGINO, SAURA BARDI, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
MADE S.R.L., TRAS-MAR S.R.L.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 860/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 11/09/2013 R.G.N. 699/2010.
Fatto
RILEVATO
Che P.N. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze deducendone l’erroneità sotto vari profili e chiedendone la riforma con l’integrale accoglimento delle sue domande.
Che la Made s.r.l. e la Trans-mar s.r.l. sono rimaste intimate.
Che in data 29 marzo 2018 la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c. ed ha chiesto che ne venga dichiarata l’estinzione.
Diritto
CONSIDERATO
Che l’art. 306 c.p.c., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev’essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione.
Che per l’effetto il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Che alla mancata costituzione delle parti rimaste intimate consegue che nessuna pronuncia deve essere adottata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018