Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21668 del 23/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 21668 Anno 2015
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 23/10/2015

SENTENZA
sul ricorso 8372-2014 proposto da:
OBEDOH ‘VICTOR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI

112, presso la LEG_ALCOMM SNC,

rappresentato e difeso dall’avvocato GERARDO MARIA
GRAZIANO DRAGO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato –

h

avverso la sentenza n. 264/2014 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 17/01/2014, depositata il 28/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Rio. 2014 n. 08372 sez. M1 – ud. 18-09-2015
-2-

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 24/6-1/7/13, riconoscendo
la protezione sussidiaria di cui all’art 14 d.lgs 251/07, accoglieva

4/2/2013 della Commissione Territoriale, che gli aveva negato la
protezione internazionale.
Il Tribunale in concreto riteneva che in caso di rientro in Nigeria lo
straniero avrebbe corso un rischio effettivo di subire una grave
minaccia alla vita o alla persona derivante dalla violenza
indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno.
Il Tribunale osservava che il ricorrente sarebbe stato da una parte
esposto a grave pericolo di azioni vendicative da parte di Boko
Haram e dall’altra sarebbe stato esposto altresì all’azione punitiva
da parte delle forze militari di governo, proprio in forza della sua
precedente appartenenza al gruppo estremista islamico.
Più in generale evidenziava la persistenza di un conflitto etnicoreligioso tra vari gruppi appartenenti ad etnie, religioni e partiti
differenti, con la difficoltà da parte dello Stato di garantire i diritti
civili.

parzialmente il ricorso di Obedoh Victor avverso la decisione del

Avverso tale ordinanza proponeva appello il Ministero dell’Interno,
chiedendo la riforma dell’ordinanza impugnata.
Secondo l’appellante il Tribunale aveva fondato erroneamente la

mere allegazioni dello straniero. Deduceva che i problemi invocati
riguardavano soltanto alcune zone della Nigeria; che le dichiarazioni
dell’interessato non erano coerenti, plausibili ed attendibili, e che
comunque mancava un collegamento specifico tra le condizioni di
vita del soggetto e la situazione nigeriana.
Si costituiva Obedoh, chiedendo il rigetto dell’appello. Formulava in via
subordinata — e quindi con tempestivo appello incidentale – richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato o almeno di rilascio del permesso
di soggiorno per motivi umanitari.
Interveniva il Procuratore Generale, chiedendo l’accoglimento
dell’appello.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 264/14 accoglieva
l’appello e per l’effetto rigettava il ricorso proposto dall’Obedoh
avverso il diniego di protezione internazionale emesso dalla
Commissione territoriale di Torino sez dist. Bologna in data 4.2.13.

propria motivazione sulla generica situazione della Nigeria e sulle

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione l’Obedoh sulla base
di cinque motivi,illustrati con memoria, cui non resiste

Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente assume che erroneamente la Corte
d’appello ha ritenuto che ai fini della protezione internazionale era
necessario che la minaccia provenisse dallo Stato.
Con il secondo motivo contesta la decisione laddove ha ritenuto che
non ricorressero le condizioni per l’applicazione della protezione
internazionale il quanto vi erano fondati motivi per ritenere che esso
avesse compiuto gravi reati.
Con il terzo motivo lamenta l’erroneità della decisione laddove ha
ritenuto che solo in presenza di conflitto armato interno potesse
applicarsi la protezione richiesta.
Con il quarto motivo lamenta una istruttoria incompleta per non avere
la Corte d’appello assunto sufficienti informazioni sulla situazione di

l’Amministrazione dell’Interno.

pericolo in Nigeria.
Con il quinto motivo lamenta la mancata concessione della protezione
umanitaria.

La sentenza impugnata risulta fondata su due rationes decidendi.
La prima è costituita dalla inattendibilità delle dichiarazioni effettuate
dallo straniero ai sensi dell’art 3 del d.lgs 251 del 2007 .
La seconda , in via del tutto subordinata e superflua, costituita
dall’esame dei vari motivi di appello ritenuti infondati.
La prima ratio decidendi non risulta censurata dal ricorso.
Tale ratio riveste invero carattere decisivo.
La mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente la
protezione internazionale, in assenza di ulteriori riscontri probatori ,
rende di per sé inaccoglibile l’istanza di protezione non sussistendo
elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso
positivo.

Il ricorso appare inammissibile.

Il ricorso risulta quindi non scrutinabile in questa sede di legittimità
per carenza di interesse perché , anche se ,in via di ipotesi, i motivi
di ricorso fossero fondati , ciò non potrebbe portare alla cassazione

comunque il proprio fondamento sulla rilevata non attendibilità delle
dichiarazioni dello straniero.
Non avendo l’Amministrazione svolto attività difensiva non si
procede alla liquidazione delle spese.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile
Roma l.9.l5
Il Co

\

,

della sentenza impugnata poiché la decisione assunta troverebbe

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