Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21668 del 14/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21668 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 1149-2013 proposto da:
CENTRO SUPERMERCATI CALABRIA SPA – CSC SPA – IN
LIQUIDAZIONE 02404340784, in persona del suo liquidatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO SORDI, rappresentato e
difeso dall’avvocato EMILIO LUIGI DI CIANNI giusta mandato a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
BANCO DI NAPOLI SPA già Sanpaolo Banco di Napoli Spa, in
persona del procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI TORTORICI, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 14/10/2014

- controricorrente nonchè contro
COMMISSARIO GIUDIZIALE, MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA nella persona del VICE PROCURATORE ONORARIO

COLLE SPA, NEWJAT SPA, MARIO ROBERTO, BAULI SPA,
SERPE SALVATORE, FORTINO SILVIA, FONTANA HERMES
SPA, FUTURA LINE INDUSTRY SRL, MAURIZIO VINCENZO
POLIO, PIETRO CARBONE, BANCO DI NAPOLI SPA,
SAPORITO JENNY, GUALTIERI PAOLO, D’AMBROSIO
CARMELO, ANTONIO GALLO;

intimati

avverso il decreto N. 1/2011 RC.P. del TRIBUNALE di COSENZA,
depositato il 03/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Giovanni Tortorici difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti con condanna alle spese.

Ric. 2013 n. 01149 sez. MI – ud. 23-09-2014
-2-

DELLA REPUBBLICA, CURTI SRL, DINON GROUP SPA, DAL

In fatto ed in diritto
La Corte rilevato che sul ricorso n. 1149/2013 proposto dal Centro
Supermercati Calabria s.p.a. in liquidazione nei confronti: del

Ministero della Giustizia;della Curti srl;della Dinon Group spa,della Dal
Colle spa,della Newlat spa;di Mario Roberto,della Bauli spa;di Serpe
Salvatore;di Fortino Silvia; della Fontana hermes spa;della Futura Line
Industry srl; di Maurizio Vincenzo Pollo; di carbone Pietro;del banco di
Napoli;di Saporito Jenny;di Gualtieri Paolo; di D’Ambrosio Carmelo; di
Adriano Gallo , il Consigliere relatore ha depositato ex art 380 bis cps la
relazione che segue.

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO:
che il Centro Supermercati Calabria s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso
straordinario per Cassazione, ex art. 111 comma 3 Cost., sulla base di tre motivi
avverso il decreto n.1/2011 emesso dal tribunale di Cosenza con cui è stata
pronunciata la revoca dell’ammissione alla procedura di concordato ex art. 173
l.fall., essendo mancato il deposito delle somme ex art. 163 l.fall. nei termini
stabiliti, senza dichiarare il fallimento;
che il Commissario giudiziale della procedura nonché gli altri intimati non
hanno svolto attività difensiva

Commissario giudiziale del concordato preventivo CSC Calabria spa; del

OSSERVA
Con il primo motivo di ricorso viene censurata la violazione dell’art. 163 l.fall.
in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., nonché vizio di motivazione ai sensi dell’art.
360 n.5 c.p.c., asserendo il ricorrente che mancavano i presupposti per la

interpretato come ordinatorio e non perentorio, e che quindi ben avrebbe potuto
il ricorrente ottemperare anche successivamente a tale termine.
Il motivo appare infondato.
E’ giurisprudenza consolidata quella che afferma che in tema
di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell’art. 163
legge fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l’intera
procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest’ultima
richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell’importo a tal fine
destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la
preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da
considerarsi

quindi

improrogabile,

con

conseguente

inefficacia

del deposito tardivamente effettuato. (Cass. 20667/12; Cass. 7598/93)

pronuncia ex art. 173 Lfall. poiché il termine stabilito dal giudice doveva essere

Pertanto, nel caso di specie, il termine stabilito dal giudice deve considerarsi
perentorio contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e il deposito
andava effettuato entro quella data, in mancanza del quale il tribunale ha ben
provveduto alla revoca dell’ammissione al concordato.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell ‘art. 15 Lfall. in
relazione all’art. 360 n.4 c.p.c. per nullità del procedimento, nonché per vizio di

(

motivazione ex art. 360 n.5 c.p.c., per essere stata violata la norma relativa alla
procedura di dichiarazione del fallimento, mancando l ‘istanza del creditore o
del pubblico ministero.
Il motivo è inammissibile perché il provvedimento impugnato con il ricorso è

3.10.12 e non anche la sentenza di dichiarazione del fallimento.
Con il terzo motivo viene censurato il provvedimento sotto il profilo del vizio di
motivazione ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c.
Il motivo appare inammissibile per varie ragioni.
Innanzitutto va premesso è che essendo il ricorso proposto avverso un
decreto depositato il 3.10.12 alla fattispecie risulta applicabile ratione
temporis l ‘art 360 n. 5 c.p.c. ,come modificato dall’art 54 comma 1 del d.l.
n. 83 del 2012 convertito con legge 134 del 2012, che prevede la possibilità
di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Da ciò discende che le censure proposte nel ricorso sotto il profilo della
mancanza od insufficienza di motivazione devono ritenersi inammissibili.
In secondo luogo il motivo è inammissibile anche perché viene censurato il
decreto sotto il profilo del vizio di motivazione ma, nella esposizione del
motivo, il ricorrente si limita a sostenere genericamente che la decisione del
tribunale sia ingiusta e illegittima e che pertanto vada cassata senza
addurre argomenti pertinenti alla fattispecie normativa di cui all’art. 360
n.5 c.p.c. Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere

unicamente il decreto di revoca della ammissione al concordato preventivo del

trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio.

11 Cons. est

Considerato:
che contrariamente a quanto affermato in relazione al ricorso ha resistito il
Banco di Napoli
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va
rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate come da dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del
Banco di Napoli delle spese di giudizio liquidate in euro 4000,00 oltre
euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Roma 15.5.14

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