Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21668 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 08/10/2020), n.21668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17707-2012 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLITUNNO 51,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAZZA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MATTEO D’ANGELO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 180/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 26/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIORDANO che ha chiesto il

rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36-bis, l’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo nei confronti della società Lexicon spa l’importo di Euro 74.808,32 per omessi versamenti irap, irpeg e sanzioni per il periodo di imposta 2003 (Unico 2004), ed il concessionario emetteva la relativa cartella, preceduta dall’invio della comunicazione di irregolarità.

2. La società impugnava la suddetta cartella adducendo che la compilazione del mod. Unico 2004 era errata perchè effettuata da funzionaria infedele.

La CTP rigettava il ricorso e la società appellava la sentenza, fornendo ulteriori dettagli ed evidenziando che vi era stata una inesatta compilazione dello studio di settore, e che nei confronti della funzionaria infedele era stato aperto un procedimento civile che aveva portato al sequestro dei suoi beni ai fini del risarcimento verso la società.

La CTR rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza ricorreva la società e V.G., non solo quale legale rappresentante, ma anche in proprio, sulla base di sei motivi.

Resisteva l’ufficio con controricorso.

3. Il ricorso era assegnato alla sezione Sesta, ed il relatore proponeva la dichiarazione di inammissibilità dello stesso in quanto “ricorso farcito”, sulla quale la società effettuava osservazioni con memoria.

Con ordinanza del 19.6.2014 la Sesta sezione decideva la riassegnazione del ricorso alla Quinta sezione, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, accolta l’eccezione dell’ufficio di inammissibilità del ricorso proposto da V.G. in proprio, atteso che, in tale qualità, egli è estraneo al giudizio, e non ha interesse processuale diretto, in quanto il debito di cui si discute riguarda la società di cui egli è amministratore delegato, ma non la sua persona.

Il giudizio deve, pertanto, proseguire solo con riferimento alla società.

2. Con il primo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., comma 1 (principio della giusta capacità contributiva) e art. 97 Cost., comma 1 (principio della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa); D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis (38/39) e art. 43, L. n. 212 del 2000, art. 6, rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR ha errato laddove ha ritenuto che il mancato riscontro alla comunicazione di irregolarità determinasse l’inammissibilità della modifica della dichiarazione

Con il secondo motivo deduce omessa, apparente e/o insufficiente (contraddittoria – illogica) motivazione circa uno o più fatti controversi decisivi per il giudizio, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La CTR ha errato laddove ha fatto discendere dalla mancata risposta alla comunicazione di irregolarità la asserita tardività della dichiarazione integrativa.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., comma 1 (principio della giusta capacità contributiva) e art. 97 Cost., comma 1 (principio della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa); D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis (38/39) e art. 43, rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La possibilità di rettificare la dichiarazione deriva dalla sua natura di atto di manifestazione di scienza che è solo un momento dell’iter procedimentale.

Premesso che la comunicazione di irregolarità non fu regolarmente notificata, la CTR ha errato laddove ha ritenuto non modificabile, per tardività, la dichiarazione con rettifica dei dati inesatti.

Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge: D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, art. 345 c.p.c., nel richiamo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49; violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di contenzioso tributario.

La CTR ha errato dove ha ritenuto la modifica della dichiarazione con rettifica dei dati inesatti inammissibile perchè non proposta in primo grado. Il ricorrente infatti aveva chiesto sia in primo che in secondo grado l’annullamento della cartella sulla base degli identici elementi fattuali e normativi, con l’unica differenza di avere evidenziato la presentazione, nelle more della decisione della CTR, di una dichiarazione dei redditi integrativa e sostitutiva della precedente, prodotta nel giudizio di appello.

Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge: artt. 23 e 53 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2727,2729 e 2697 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis; violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di contenzioso tributario.

La CTR ha errato laddove ha ritenuto non provato il fatto che l’errata compilazione della dichiarazione fosse da attribuire alla responsabilità della dipendente infedele, denunciata e condannata con sentenza definitiva. Oltretutto, tale fatto era stato accertato da altra sezione della CTR nella causa, già citata nel quarto motivo, relativa a fatti analoghi ai danni di altra società dello stesso gruppo.

Con il sesto motivo deduce omessa, apparente e/o insufficiente (contraddittoria – illogica) motivazione circa uno o più fatti controversi decisivi per il giudizio, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

3. Appare necessario preliminarmente affrontare il terzo motivo, che attiene al cuore della vicenda, riguardando il problema della emendabilità della dichiarazione alla luce della natura della stessa.

Nel caso di specie, la CTR sostiene che, essendo stata inviata, prima della cartella, la comunicazione di irregolarità per permettere al contribuente di replicare, alla quale il contribuente non ha dato riscontro, la società non può invocare la modifica della dichiarazione presentandone una nuova coi dati esatti.

3.1. Va rilevato che alcuni dati fattuali della vicenda non sono noti, ed in particolare il momento in cui la società ha presentato la dichiarazione integrativa. La società nell’atto di appello, riprodotto a pag. 4 del ricorso, afferma di averla presentata “entro i termini”; l’ufficio in controricorso sostiene che è stata presentata dopo la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.

3.2. Tuttavia, sulla specifica affermazione della CTR secondo cui, una volta che il contribuente non risponde all’avviso bonario, successivamente non può più modificare la dichiarazione, la giurisprudenza di questa Corte si è attestata in senso contrario, nel senso che il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa, e dall’istanza di rimborso, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione Finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (sez. Un., n. 13378 del 2016; da ultimo, sez. V n. 9849 del 2018).

Il principio affermato dalla CTR, quindi, in sè non è corretto.

L’accoglimento di tale motivo è assorbente rispetto a tutti gli altri, perchè è da esso che dipende la soluzione della controversia.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla CTR per un nuovo esame del fatto alla luce del suddetto principio.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso presentato da V.G. in proprio.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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