Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21667 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2018, (ud. 21/02/2018, dep. 05/09/2018), n.21667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14076-2013 proposto da:

B.I., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ERNESTO ROGNONI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AMT AZIENDA MOBILITA’ & TRASPORTI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RODOLFO GOZZO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1076/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/11/2012 R.G.N. 670/2012.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’Appello di Genova ha respinto l’appello avverso la sentenza del tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda di B.I., operatrice di esercizio di area professionale 3, mansioni di autista presso l’azienda di trasporti A.M.A.T., nella parte in cui aveva richiesto che venisse accertato il diritto al riconoscimento del superiore inquadramento di collaboratore di ufficio con parametro retributivo 175, ai sensi del vigente CCNL autoferrotranvieri, come previsto dal R.D. n. 148 del 1931, art. 18 per avere svolto mansioni superiori nel periodo gennaio – novembre 2008, con decorrenza dal luglio 2008 e con condanna della datrice di lavoro ad operare detto inquadramento.

La Corte ha ritenuto che le mansioni svolte, di cartografa autocad distaccata presso il settore controllo bus, non potevano consentire l’acquisizione del superiore inquadramento rivendicato in quanto, non applicandosi l’art. 2013 c.c., ostandovi le disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 2031, art. 18 non era stata fornita la prova della “reggenza” per l’accesso alla diversa qualifica professionale rivendicata, ed in particolare non essendo stata provata la vacanza del posto.

Che infatti era emerso in primo grado che non esisteva nell’ufficio in cui la lavoratrice era stata distaccata una figura di programmatore autocad, preesistente al distacco della ricorrente, che quindi non vi era stata una sostituzione di collega assente, non essendovi una vacanza del posto.

Che il richiamo all’art. 18 R.D. citato era stato effettuato solo in grado di appello, atteso che in primo grado la ricorrente non aveva dedotto nulla circa l’esistenza di un posto istituito ex novo e che, peraltro, sul punto la stessa non aveva dedotto alcuna prova.

Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la B. affidato un solo articolato motivo, poi illustrato da memoria. Ha resistito AMAT con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che il motivo di gravame ha riguardato:a) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; intermini di asserita prospettazione in appello di fatti nuovi, quali la istituzione ex novo di un posto di lavoro concernente l’attività di cartografie Autocad, b) la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 18 in punto di onere probatorio circa il requisito della vacanza del posto.

Che in particolare secondo la ricorrente la corte di merito avrebbe errato nel ritenere che in appello fosse stata prospettata dalla B., come fatto nuovo, la questione secondo cui la stessa aveva occupato un posto di lavoro istituito ex novo il giorno del suo distacco presso l’ufficio settore controllo bus, come cartografa autocad. Che invece nel ricorso di primo grado sarebbe stato ritualmente dedotto dalla lavoratrice che ella era stata distaccata temporaneamente per svolgere attività di cartografica dopo un affiancamento con un collega, tecnico redattore dei piani e del progetti stradali, utilizzando in piena autonomia la tecnologia autocad e disbrigando anche pratiche accessorie e che la continuità del posto di lavoro di programmatore autocad anche dopo il suo spostamento poteva ricavarsi anche dal capitolo di prova indicato in ricorso alla lettera D) “vero che dopo il 28.11.2008 le mansioni di programmatore Auto cad svolte dalla ricorrente sono state eseguite dal sig. F.M..” Non poteva quindi trattarsi di deduzione nuova.

Che secondo la ricorrente era stata fornita la prova dello svolgimento per almeno sei mesi in un anno di mansioni relative al superiore incarico, come previsto dall’art. 18 citato R.D., nel posto che era stato creato contestualmente al suo spostamento dal reparto operativo.

Che il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Ed infatti già la rubricazione del motivo non tiene conto della nuova formulazione introdotta a far tempo dal 21.9.2012 ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, che limita le censure dell’iter motivazionale della sentenza solo al mancato esame del fatto storico.

Che infatti non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (così tra le ultime Cass. n. 4505/2016, cass. n. 23940/2017).

Che anche volendo ritenere che la censura così come prospettata possa ricondursi alla nuova formulazione di l’omesso esame di fatto storico dedotto già in primo grado e consistente nella deduzione di aver ricoperto un posto vacante, il motivo è infondato, perchè dalle stesse allegazioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. così come riportate nel ricorso di legittimità – peraltro neanche integralmente – non emerge alcuna chiara deduzione in ordine alla costituzione di un nuovo posto di lavoro presso il settore in cui era stata distaccata la lavoratrice a far tempo dal 16.1.2008, facendo riferimento la società nelle comunicazione inviata alla dipendente solo al provvisorio distacco inizialmente dal gennaio all’aprile 2008, per svolgere presso altro reparto attività di cartografia autocad.

Che pertanto anche in termini di omesso esame la censura è oltre che inammissibile, anche infondata, atteso che non emerge dallo stesso ricorso di legittimità che fosse stata allegata in primo grado la circostanza della creazione ex novo del posto, creazione che, in assenza di un formale provvedimento scritto in tal senso, la ricorrente solo con una personale interpretazione fa coincidere con il giorno del suo distacco presso il settore controllo.

Che infatti l’art. 18 citato R.D. richiede espressamente che per la deliberazione della promozione effettiva – dunque per il riconoscimento del superiore inquadramento in funzioni di grado superiori – devono essere trascorsi sei mesi di reggenza, sempre che vi sia stata “vacanza del posto”, vacanza che presuppone dunque una espressa delibera di costituzione dello stesso.

Che il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

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