Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21666 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 23/08/2019), n.21666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27100-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

(AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo

studio dell’Avvocato ROBERTA AIAZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO DENTAMARO;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 11,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1599/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2017 R.G.N. 3462/2013.

Fatto

FATTO E DIRITTO

VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore;

RILEVATO che con sentenza n. 1599 in data 20 marzo – 3 maggio 2017, notificata tramite p.e.c. la Corte di Appello di ROMA accoglieva per quanto di ragione il gravame interposto da B.G. contro POSTE ITALIANE S.p.a. avverso la pronuncia del locale giudice del lavoro pubblicata il 28 novembre 2012, che aveva respinto la domanda dell’attrice, accertando invece l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la stessa appellante e la resistente – appellata POSTE ITALIANE, fin dal 22 gennaio 208, condannando quest’ultima a riammettere l’istante in servizio e a corrispondere l’indennizzo ex L. n. 183 del 2010, art. 32, all’uopo liquidato unitamente alle spese processuali;

che avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione POSTE ITALIANE, come da atto di cui alla relata di notifica in data 2 – 11 novembre 2017, cui ha resistito la sig.ra B., eccependo tra l’altro la tardività dell’impugnazione, siccome asseritamente intervenuta oltre il termine semestrale, in base all’art. 327 c.p.c. secondo la versione nella specie ratione temporis applicabile, trattandosi di giudizio introdotto originariamente come da ricorso depositato il 5 luglio 2011;

che, successivamente, è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, datato 05-10-2018, con il quale le parti hanno completamente definito la vertenza tra loro in corso, richiamando espressamente la suddetta pronuncia n. 1599/17, qui impugnata dalla società, e stabilendo, tra l’altro, che le spese di lite restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali;

Considerato che in via preliminare, che è infondata l’anzidetta eccezione di tardività del ricorso, in quanto, pure avendosi riguardo al termine lungo semestrale, con scadenza quindi al 3 novembre 2017, visto che la sentenza de qua è stata pubblicata il tre maggio dello stesso anno, rileva la richiesta notifica del ricorso per cassazione, avvenuta tempestivamente il 2 novembre 2017, come da documentazione in atti, e non già le intervenute notificazioni di cui alle relate del due novembre (con esito negativo), nonchè del 10 novembre 2017, con esito invece positivo (quindi ad appena otto giorni di distanza dalla prima);

pertanto (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009) che la produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti dimostra che è venuto meno l’interesse all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta cessazione della la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione;

che, dunque, anche nella specie deve essere pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendosi inoltre prendere atto di quanto le parti hanno già direttamente provveduto mediante apposita pattuizione in tema di spese in sede di conciliazione (v. l’art. 92 c.p.c., u.c.: “Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”), di guisa che va dato atto di tale compensazione;

che, altresì, nella specie, alla stregua pure dell’anzidetta declaratoria, non ricorrono i presupposti di legge in tema di raddoppio del contributo unificato, solo allorquando l’impugnazione venga disattesa, perchè interamente infondata nel merito, ovvero inammissibile o improcedibile, ma non già per motivi inerenti al venir meno dell’interesse ad agire o ad impugnare.

P.Q.M.

La CORTE dichiara CESSATA la MATERIA del CONTENDERE, nonchè compensate tra le parti le spese processuali

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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