Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21665 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 23/08/2019), n.21665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27098-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE),

presso lo studio dell’Avvocato ROBERTA AIAZZI, la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI, 11,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2442/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/05/2017 R.G.N. 7 818/2013.

LA CORTE, VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore;

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 2442 in data 4 – 11 maggio 2017 la Corte di Appello di ROMA accoglieva per quanto di ragione il gravame interposto da D.M. contro POSTE ITALIANE S.p.a. avverso la pronuncia n. 409/2013, che aveva dichiarato inammissibile la domanda dell’attrice, accertando invece l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la stessa appellante e la resistente – appellata POSTE ITALIANE, fin dal 21 marzo 2005, condannando quest’ultima a riammettere l’istante in servizio e a corrispondere l’indennizzo L. n. 183 del 2010, ex art. 32 all’uopo liquidato unitamente alle spese processuali;

che avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione POSTE ITALIANE, come da atto di cui alla relata di notifica in data 20 novembre 2017, cui ha resistito D.M. mediante controricorso;

che, successivamente, è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, datato 26-09-2018, con il quale Le parti hanno completamente definito la vertenza tra loro in corso, richiamando espressamente la suddetta pronuncia n. 2442/17 e stabilendo, tra l’altro, che le spese di lite restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali.

Diritto

CONSIDERATO

pertanto (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009) che la produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti dimostra che è venuto meno l’interesse all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta cessazione della la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione;

che, dunque, anche nella specie deve essere pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendosi inoltre prendere atto di quanto le parti hanno già direttamente provveduto mediante apposita pattuizione in tema di spese in sede di conciliazione (v. l’art. 92 c.p.c., u.c.: “Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”), di guisa che va dato atto di tale compensazione;

che, altresì, nella specie, alla stregua pure dell’anzidetta declaratoria, non ricorrono i presupposti di legge in tema di raddoppio del contributo unificato, solo allorquando l’impugnazione venga disattesa, perchè interamente infondata nel merito, ovvero inammissibile o improcedibile, ma non già per motivi inerenti al venir meno dell’interesse ad agire o ad impugnare.

P.Q.M.

la CORTE dichiara CESSATA la MATERIA del CONTENDERE, nonchè compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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