Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21665 del 19/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 19/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.19/09/2017),  n. 21665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27430-2011 proposto da:

B.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI VIGNA FABBRI 29 SC A I 4, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCANTONIO BORELLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARA ARGENTA VURCHIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A., ora EQUITALIA NORD S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio

dell’avvocato SANTE RICCI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURIZIO CIMETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in calce al ricorso notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 664/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/06/2011 R.G.N. 892/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO;

udito l’Avvocato CHIRICOTTO SIMONA per l’Avvocato CIMETTI MAURIZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza dell’8 giugno 2011, in accoglimento dell’appello incidentale svolto da EQUITALIA NOMOS s.p.a., dichiarava inammissibile l’opposizione svolta da B.F. avverso l’intimazione di pagamento, per la somma di Euro 53.602,62, notificatagli il 29 luglio 2009, in relazione alla cartella di pagamento notificata il 24 gennaio 2003.

2. Per la Corte territoriale l’opposizione, proposta con ricorso depositato il 16 settembre 2009, era intempestiva rispetto al termine di 20 giorni previsto, dall’art. 617 c.p.c., per l’opposizione agli atti esecutivi, tenuto conto della data di notificazione dell’intimazione di pagamento (ed anche in considerazione del termine di quaranta giorni previsto, per l’opposizione alla cartella di pagamento, dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5).

3. La Corte di merito escludeva, nella specie, un errore scusabile derivante da asseriti vizi dell’atto opposto, per essere stata la cartella di pagamento regolarmente notificata (in data 24 gennaio 2003), tanto risultando non solo documentalmente provato ma anche riconosciuto dal difensore del B. nel corso della discussione orale innanzi al giudice di primo grado; e per essere risultati indicati, per relationem, nell’intimazione di pagamento, il termine per proporre opposizione, l’autorità competente a conoscere del ricorso, la natura del credito evinto dal chiaro riferimento alla cartella di pagamento, alla data della relativa notificazione al B., all’importo contributivo ivi richiesto.

4. Avverso tale sentenza ricorre B.F., con ricorso affidato a due motivi.

5. EQUITALIA NOMOS s.p.a. ha resistito con controricorso.

6. L’INPS ha conferito procura in calce alla copia notificata del ricorso.

7. Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

8. Il ricorrente deduce omessa e contraddittoria motivazione in punto di inammissibilità dell’opposizione avverso l’intimazione di pagamento, sull’erroneo presupposto di quanto contenuto nella cartella di pagamento, non prodotta in causa dall’INPS e da EQUITALIA NOMOS s.p.a., con la conseguente insussistenza degli elementi probatori indicati dalla Corte ed evinti, per relationem, dalla cartella (primo motivo); violazione e falsa applicazione del principio giurisprudenziale della motivazione per relationem e in ogni caso insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte di merito superato, nell’intimazione di pagamento, il vizio formale L. n. 241 del 1990, ex art. 3, comma 4, (mancata indicazione di termini e autorità davanti alla quale ricorrere), evocando erroneamente la motivazione per relationem (secondo motivo, in via subordinata), concludendo con la richiesta di rimessione in termini, per errore scusabile nella proposizione di opposizione tardiva, ancor più considerata l’avvenuta notificazione dell’intimazione di pagamento in periodo feriale.

9. Il ricorso è infondato.

10. L’impugnazione del ricorrente – incentrata sull’assunto secondo cui la mancata produzione in giudizio della cartella di pagamento non avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a ritenere inescusabile la tardiva impugnazione – non è pertinente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla documentata notificazione della cartella di pagamento e non sul diverso e nuovo profilo, inammissibilmente sollevato in questa sede di legittimità, in ordine alla carente motivazione della cartella quanto alle modalità per opporvisi e alla natura del credito preteso.

11. Le questioni controverse sottoposte al giudice dell’opposizione, e dibattute in quella sede, si sono limitate alla scusabilità dell’errore nella tardiva proposizione dell’opposizione, all’omessa notificazione dell’atto presupposto (la cartella di pagamento), alla maturata prescrizione dei crediti vantati dall’INPS, per gli anni 1995-1998 alla data della notificazione dell’intimazione di pagamento.

12. Tanto premesso, va ricordato che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, che il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e che l’amministrazione non è in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice (v., fra le tante, Cass., sez. 6, 15/02/2017, n. 4053 e la giurisprudenza ivi richiamata).

13. Va anche riaffermato che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 non è applicabile alle controversie in materia di lavoro e previdenza e alle controversie inerenti, come nella specie, la pretesa creditoria dell’ente previdenziale per il versamento dei contributi e per il pagamento delle sanzioni, essendo tali controversie assoggettate al rito speciale del lavoro (cfr., fra le tante, in tema di giudizi di opposizione a cartella per crediti relativi ad omissioni contributive e di inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, Cass. 28 gennaio 2014, n. 1834; Cass. 23 ottobre 2012, n. 18145,Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n.15376, 24 luglio 2008n. 20375).

14. Il secondo motivo è inammissibile, perchè la denuncia della violazione di principi giurisprudenziali non è annoverabile in alcuno dei vizi tassativamente previsti dall’art.360 cod.proc.civ., e in ogni caso infondato, se volto ad infirmare il principio della conoscibilità, per l’interessato, dei termini e dell’autorità attraverso il riferimento, enunciato nell’intimazione di pagamento, ad autorità e termini per impugnare la cartella di pagamento (sulla motivazione per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, si veda, per tutte, Cass., Sez.U., 14 maggio 2010, n. 11722).

15. Il ricorso va rigettato.

16. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali in misura del quindici per cento.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA