Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21664 del 23/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 23/08/2019), n.21664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23854-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TOMMASO QUAGLIARELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 489/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/04/2017 R.G.N. 20/2014.

LA CORTE, VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 489 in data 20 febbraio – 19 aprile 2017 la Corte di Appello di BARI accoglieva, nei sensi ivi precisati, il gravame proposto da L.V. contro POSTE ITALIANE S.p.a. avverso la sentenza resa il 31 ottobre 2013 dal locale giudice del lavoro, che aveva respinto la domanda della medesima appellante;

che avverso la suddetta pronuncia n. 489/17 POSTE ITALIANE S.p.a. proponeva ricorso per cassazione, come da atto in 28 ottobre 2017, affidato a due motivi, cui ha resistito la suddetta sig.ra L. mediante controricorso del 16-17 novembre 2017.

Diritto

CONSIDERATO

che successivamente, a seguito di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 20 febbraio 2019, POSTE ITALIANE ha rinunciato al ricorso come da atto datato 19-12-2018, sottoscritto dal suo rappresentante e dal procuratore costituito per la medesima società ricorrente, quindi notificato a mezzo pec del 25 gennaio 2019 alla controricorrente, la quale aveva in effetti già accettato la rinuncia, come da precedente verbale di conciliazione del 17 settembre 2018 in sede sindacale, anch’esso all’uopo prodotto con l’anzidetto atto rinuncia;

che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, debitamente sottoscritta ed accettata giusta il suddetto verbale di conciliazione, laddove le parti hanno pure regolato le spese processuali;

che, di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va comunque disposto in ordine alle spese, avuto riguardo alla menzionata accettazione;

che, essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinuncia, non ricorrono ovviamente i presupposti di legge per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero perchè questa risulti inammissibile o improcedibile.

PQM

la CORTE dichiara ESTINTO il giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019

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