Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21664 del 20/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21664 Anno 2013
Presidente: IANNIELLO ANTONIO
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 13618-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO
PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

CASAGRANDE GIACOMO;
– intimato 1

Data pubblicazione: 20/09/2013

R.G. n. 13618/11
Ud. 5.7.13
INPS c. Casagrande

avverso la sentenza n. 79/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 3.2.2011,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si
riporta alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
GG

1.

– Con sentenza depositata il 26.2.11 la Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame

interposto dall’INPS contro la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva condannato
l’istituto previdenziale a rivalutare in favore di Giacomo Casagrande la contribuzione versata dal
gennaio ’75 al dicembre ’92 per l’esposizione qualificata ultradecennale all’amianto da lui sofferta
in tale periodo.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS con un solo motivo con cui lamenta vizio di
motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, pur condividendo la c.t.u. che in appello aveva
accertato un’esposizione qualificata alle fibre di amianto del Casagrande solo dal 27.1.75 al
30.11.87, ha tuttavia confermato la statuizione di primo grado senza motivare in ordine al minor
periodo accertato dall’ausiliare.
2.1. — 11 Casagrande è rimasto intimato.
3. — La doglianza di parte ricorrente è preclusa perché nuova, giacché nel proprio atto
d’appello 1 ‘INPS aveva contestato non già la durata dell’esposizione qualificata all’amianto del
Casagrande, bensì l’interpretazione dell’art. 13 co. 8° legge n. 257/92 e l’esistenza della prova
dell’esposizione qualificata oltre il limite dei valori soglia di cui al d.lgs. n. 277/91, limite che però
nel caso concreto i giudici del merito hanno ritenuto essere stato superato e ciò proprio grazie agli
accertamenti eseguiti dal c.t.u. e in virtù d’un motivato quadro indiziario.
2

depositata il 26/02/2011;

R.G. n. 13618/11
Ud. 5.7.13
INPS c. Casagrande

4. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE

II – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.
È appena il caso di aggiungere che, se in linea generale la contestazione in primo grado della
domanda dell’attore può implicitamente ritenersi come contenente anche quella della durata
dell’esposizione ad amianto, ciò non è più vero in appello, avendo l’appellante (l’INPS, nel caso di
specie) l’onere ex art. 342 c.p.c. di confutare specificamente tutti gli elementi su cui si è basata la
sentenza impugnata, cosa che nella vicenda in esame l’istituto previdenziale non ha fatto,
limitandosi a contestare — nel proprio gravame – non la durata dell’esposizione ad amianto, ma il
superamento del valore soglia.
III – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
IV — Non è dovuta pronuncia sulle spese, atteso che il Casagrande è rimasto intimato.
P. Q. M.
La Corte
rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.7.13.

il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.

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