Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21664 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

unitamente all’avv. MARRA ALFONSO LUIGI, dal quale è rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.

domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n, 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e

difeso per legge;

– controricorrrnte –

avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli depositato il 1

ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

settembre 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CESQUI Elisabetta la quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 1 ottobre 2008, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da F.L. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, promosso dall’istante nei confronti del Comune di Napoli per il riconoscimento del trattamento economico maturato a seguito del mantenimento in servizio quale ex dipendente dei cantieri di lavoro del Piano Straordinario.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1992, si era concluso con sentenza del 7 giugno 2007, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, avuto riguardo alla materia trattata ed alle questioni sottoposte all’esame de giudice, dichiarando prescritto il diritto all’indennizzo per il ritardo verificatosi anteriormente al decennio precedente la proposizione della domanda; ha pertanto liquidato il danno non patrimoniale in complessivi Euro 6.865,00, pari ad Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in considerazione della natura della controversia, del suo non rilevante valore e della complessità del caso, nonchè della mancata presentazione dell’istanza di prelievo, che, testimoniando il disinteresse P dell’istante per la decisione, evidenziava la limitatezza del patema d’animo causato dall’eccessiva durata del giudizio; ha infine condannato il Ministero al pagamento di due terzi delle spese processuali, dichiarando compensato tra le parti il residuo.

2. – Avverso il predetto decreto il F. propone ricorso per cassazione, articolato in undici motivi. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo, il quarto ed il quinto motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha immotivatamente riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost. il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della legge n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. 1, 23 novembre 2010, n. 23654;

14 febbraio 2008, n. 3716).

2. – Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, ari. 2 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha ridotto la misura dell’indennizzo in considerazione della modestia degli interessi in gioco, omettendo di valutare gli stessi alla luce delle condizioni socio-economiche di esso ricorrente.

2.1. – Con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 degli artt. 1 e 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e dei principi enunciati dalla Corte EDU nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale in misura inferiore agli standards europei.

2.2. – Le predette censure, da esaminarsi congiuntamente in considerazione della comune attinenza alla liquidazione del danno, sono in parte infondate, in parte inammissibili.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

Tali parametri risultano sostanzialmente rispettati nel decreto impugnato, con il quale, peraltro, la Corte d’Appello ha riconosciuto al ricorrente, in relazione all’accertato ritardo di nove anni e due mesi nella definizione del giudizio, un indennizzo inferiore a quello risultante dall’applicazione dell’importo unitario indicato dalla Corte EDU per gli anni successivi al terzo, in considerazione della limitatezza del patema d’animo causato dall’eccessiva durata del giudizio, desunta dal non rilevante valore della controversia e dal disinteresse del ricorrente alla definizione della stessa, manifestatosi attraverso l’omissione di qualsiasi attività volta a sollecitare la decisione.

2.3. – La motivazione in esame appare in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, in riferimento alla disciplina (applicabile ratione temporis) vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha subordinato all’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo la proponibilità della domanda di riparazione del danno derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata di un processo amministrativo, ha chiarito che la mancata proposizione della predetta istanza, pur non comportando il trasferimento a carico del ricorrente della responsabilità per il superamento del termine in questione, può incidere sulla valutazione del pregiudizio lamentato, ove il comportamento della parte appaia sintomatico di uno scarso interesse alla sollecita definizione del giudizio (cfr. Cass., Sez. 1, 16 novembre 2006, n. 24438; Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28507).

Il ricorrente si duole dell’insufficienza della motivazione sotto il profilo dell’omessa valutazione degl’interessi coinvolti nel giudizio, contestando l’affermata modestia del valore della controversia e lamentandone la mancata comparazione con le sue condizioni economiche, senza però indicare gli elementi, addotti nel giudizio di merito, dai quali la Corte d’Appello avrebbe dovuto desumere tali condizioni. Il giudizio di comparazione tra l’entità della pretesa patrimoniale azionata (cd. posta in gioco) e la condizione socio-economica della parte richiedente, cui il giudice di merito deve procedere per accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di quest’ultima, al fine di giustificare l’eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte EDU, deve infatti aver luogo pur sempre sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti (cfr. Cass., Sez. 1, 24 luglio 2009. n. 17404; 2 novembre 2007. n. 23048), che nella specie non sono state neppure riportate nel ricorso, con la conseguenza che la censura si presenta, sotto tale profilo, priva di autosufficienza.

3. – E’ altresì infondato il nono motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, avente ad oggetto un credito retributivo, senza fornire alcuna motivazione.

3.1. – L’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò implichi uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

4. – Sono infine inammissibili il decimo e l’undicesimo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, nonostante l’accoglimento della domanda, ha dichiarato compensate tra le parti le spese processuali, in considerazione della contumacia dell’Amministrazione o della sua mancata opposizione alla domanda.

4.1. – Le censure non colgono infatti la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale, oltre a non recare alcun riferimento alla condotta processuale del Ministero, nella parte in cui ha dichiarato parzialmente compensate tra le parti le spese processuali, da espressamente atto nella narrativa dell’avvenuta costituzione in giudizio dell’Amministrazione e della sua resistenza alla domanda, in particolare mediante la proposizione dell’eccezione di prescrizione del diritto azionato.

Il giudizio in esame è stato peraltro instaurato in data successiva al 1 marzo 2006 ma precedente al 4 luglio 2009, e ad esso si applica pertanto l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), ed anteriore all’ulteriore modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, il quale, nel richiedere l’esplicita indicazione, nella motivazione, dei giusti motivi che, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, giustificano la compensazione totale o parziale delle spese processuali, non impone l’adozione di motivazioni specificamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni poste a fondamento dello stesso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (cfr. Cass. Sez. 3 30 marzo 2010, n. 7766; Cass., Sez. lav., 31 luglio 2009, n. 17868).

E’ proprio un esame complessivo della motivazione a far emergere, nella specie, le ragioni della scelta compiuta dalla Corte d’Appello attraverso la compensazione delle spese, la quale appare ampiamente giustificata dall’esito del giudizio, caratterizzato dalla liquidazione di un indennizzo (Euro 6.865,00) notevolmente inferiore a quello richiesto dal ricorrente (Euro 24.375,00), e quindi da un ridimensionamento della pretesa azionata la cui considerazione appare idonea a sorreggere la decisione, sottraendola al sindacato di questa Corte.

5. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna F.L. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 900,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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