Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21664 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 08/10/2020), n.21664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 39, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Napoli il giorno 29.11.2012, e pubblicata il

21.05.2013;

sentita la relazione svolta dal Consiglier Di Marzio Paolo;

ascoltato l’Avv. dello Stato Carlo Maria Pisana, quale procuratore

della ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

De Augustinis Umberto, il quale ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

la Corte osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società (OMISSIS) Srl era dichiarata fallita nell’anno 2000. La chiusura del fallimento era poi dichiarata con sentenza del Tribunale di Napoli del 24.5.2004, essendo stati onorati i debiti sociali nei confronti di tutti i creditori insinuati nel fallimento. La società provvedeva al pagamento dei tributi dovuti, nella misura di Euro 226.755,41, in considerazione del valore del residuo fallimentare attivo, pari ad Euro 757.934,00, ma successivamente presentava istanza di rimborso dell’imposta versata a titolo di Ires. Questo perchè rimaneva un creditore sociale insoddisfatto, l’Istituto di credito Banca Intesa, che aveva rinunciato all’insinuazione al passivo, ma non al suo ingente credito, pari ad Euro 691.311,11, che doveva quindi essere considerato come un debito della società (onere deducibile).

Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso, la società ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che accoglieva parzialmente l’impugnazione, concludendo che l’imposta dovesse essere versata solo sulla cifra di Euro 66.622,89, determinata sottraendo dall’attivo fallimentare quanto ancora dovuto dalla società all’Istituto di credito.

L’Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli lamentando, tra l’altro, che la società non aveva fornito la prova dell’inserimento del credito vantato dalla Banca tra le passività risultanti dal bilancio fallimentare, cui opera espresso riferimento il TUIR, art. 183 (ex art. 125, comma 2), e pertanto del debito della società non poteva tenersi conto per ridurre l’ammontare dell’attivo ai fini dell’imposizione fiscale. La CTR osservava che risultava pacifica tra le parti l’esistenza del debito nei confronti della Banca, e la rinuncia di quest’ultima all’insinuazione nel passivo, ma non al proprio credito. Ne discendeva che l’attivo residuato alla chiusura del fallimento rimaneva destinato al soddisfacimento del credito della Banca. In conseguenza rigettava il ricorso dell’Ente impositore e confermava il diritto della società ad ottenere il rimborso dell’imposta versata.

Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico, articolato motivo di ricorso. La società (OMISSIS) Srl non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – L’Agenzia delle Entrate contesta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il suo unico motivo di ricorso, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 183, nonchè dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per avere la Commissione Tributaria Regionale impugnata erroneamente applicato le previsioni di legge in materia di prova processuale.

La Corte ritiene non sussistano le condizioni per la definizione nel merito del giudizio.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti ritenuto, in sede di notifica dell’atto introduttivo del giudizio di cassazione, che il domiciliatario della parte privata fosse il Dott. D.F., in favore del quale la notifica è stata effettuata infruttuosamente, e poi sollecitamente ed efficacemente rinnovata presso il suo nuovo studio professionale. Il D. aveva, invero, esteso per la società (OMISSIS) le controdeduzioni in grado di appello (dep. 22.12.2011), e risulta nominato difensore e domiciliatario in quell’occasione. La parte privata, peraltro, non è costituita nel giudizio di legittimità, ma ha depositato una nota in cui evidenzia che risultavano costituiti in secondo grado quali suoi difensori: il Dott. C.A., il Dott. Di.Ba.Ni. e l’avv. Claudio di Napoli.

Questa Corte ha pertanto ritenuto indispensabile, in occasione dell’udienza del 28.1.2019, disporre l’acquisizione del fascicolo relativo alle fasi di merito del giudizio. La nomina dei nuovi difensori della (OMISSIS) risulta da un documento, in apparenza regolarmente depositato, riportando il relativo timbro di ricezione. La data del timbro non si legge bene (distinguibile: 19 NOV.), ma l’atto richiama la precedente nomina conferita al difensore D., nonchè la nomina dei tre sostituti e la contestuale revoca del mandato conferito al D., con elezione di domicilio presso lo studio dei sostituti, al Centro Direzionale di Napoli, Isola F12. Presso questo domicilio, però, la notifica del ricorso per cassazione non risulta essere stata, invero, mai tentata dall’Agenzia delle Entrate.

Merita ancora di essere rilevato che all’udienza del 29.11.2012 la società è stata rappresentata, innanzi alla CTR della Campania, proprio da uno dei nuovi difensori (evidentemente già nominati), e pure l’Agenzia è risultata presente, rappresentata da un suo funzionario (Dott. R. G.). Si rinviene in atti, peraltro, pure una richiesta di correzione di errore materiale, proposta dai tre nuovi difensori con atto del 24.6.2013 (la CTR decide con ord. 26.9.2013).

Ne consegue che il ricorso per cassazione, non essendo stato mai notificato presso il domicilio eletto dal destinatario, ed indubbiamente noto alla notificante, deve essere dichiarato inammissibile, dovendo ritenersi inesistente la notifica del gravame tentata presso un difensore domiciliatario poi sostituito, sia quale difensore che come domiciliatario.

Non vi è luogo a provvedere in materia di spese di lite, stante la mancata costituzione dell’intimata e la soccombenza della ricorrente.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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