Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21664 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2018, (ud. 24/01/2018, dep. 05/09/2018), n.21664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27544-2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO

GALLEANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6129/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/07/2013 r.g.n. 3952/2011.

La Corte, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore,

pronuncia la seguente ordinanza.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’Appello di ROMA con sentenza n. 6129 in data 19 giugno – 2 luglio 2013, notificata il due ottobre 2013, compensate le spese, rigettava il gravame interposto da M.A. nei confronti di POSTE ITALIANE S.p.a., avverso la pronuncia resa dal locale giudice del lavoro il 5 novembre 2010, con la quale era stata respinta la sua domanda, volta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato, stipulato per esigenze sostitutive del personale in pianta stabile presso il polo Corrispondenza (OMISSIS), addetto al servizio di smistamento/trasporto, assente dal 10 ottobre al 9 dicembre 2015, con conseguenti conversione a tempo indeterminato e risarcimento del danno; che contro la suddetta decisione d’appello ha proposto ricorso per cassazione il M. con atto notificato lunedì due dicembre 2013, affidato ad un solo articolato motivo (violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in connessione con l’art. 2697 c.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, laddove poi nell’illustrazione si è fatto più volte riferimento all’assenza per malattia del dipendente I.E., circostanza asseritamente irrilevante, poichè detta assenza avrebbe potuto giustificare l’assunzione del ricorrente ma anche di tutti gli altri eventuali assunti a termine, che avessero promosso analogo giudizio, mentre diversa sarebbe stata la situazione se nel contratto fosse stato indicato il signor IRIU come lavoratore da sostituire, però nominativamente individuato da parte resistente soltanto al momento della sua costituzione in giudizio. D’altro canto, l’attore aveva dedotto l’assenza dai documenti aziendali del numero dei lavoratori assunti a tempo determinato, fornendo anzi esaurienti indizi circa la presumibile presenza di altri lavoratori assunti a tempo determinato, facendo inoltre presente di essere stato utilizzato su posizioni diverse da quelle occupate dall’ I., sicchè neppure sotto tale profilo i documenti prodotti – ed allegati in copia per intero al ricorso notificato il 2-12-13, in omaggio al principio dell’autosufficienza – facevano presumere con certezza la specifica sostituzione dell’ I.);

che al suddetto ricorso ha resistito POSTE ITALIANE S.p.a., mediante controricorso in data 23 dicembre 2013 (notificazione a mezzo posta, in seguito perfezionata in 30-12-2013, v. l’avviso di ricevimento a comprova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario); che, nonostante tempestivi e rituali avvisi di rito comunicati per questo procedimento in relazione all’adunanza camerale fissata al 24 gennaio 2018, non risultano in atti depositate requisitorie del Pubblico Ministero in sede, nè memorie illustrative della società controricorrente, avendovi provveduto la sola parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso de quo è inammissibile;

che, invero, secondo la Corte capitolina, pur risultando fondato il gravame per la parte in cui era stato ritenuto dal primo giudicante lo scioglimento consensuale del dedotto rapporto contrattuale, non altrettanto poteva dirsi per il restante appello, avuto riguardo ai principi di diritto in materia affermati dalla richiamata giurisprudenza (Cass. n. 1577/10, ma v. in senso conforme tra le altre Cass. lav. n. 1576 del 26/01/2010, secondo cui in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori – quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro – che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità. Parimenti, cfr. Cass. 6 civ. – L n. 23119 del 16/11/2010. V. ancora Cass. lav. n. 1246 del 25/01/2016, secondo cui in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l’onere di specificazione è soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, oltre che dall’enunciazione delle predette esigenze, dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, tanto alla luce sia della sentenza della Corte cost. n. 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11, sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, in C-98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. Cfr. per altro verso anche Cass. lav. n. 2279 – 01/02/2010, secondo cui il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia -sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04 – un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificablità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti);

che nella specie, pertanto, risultava ampiamente soddisfatto il principio di specificità D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, ed inoltre la società appellata aveva anche provato l’anzidetta esigenza sostitutiva ed il correlato nesso causale rispetto all’assunzione a tempo determinato del M., avendo costui sostituto il dipendente I.E., assente per malattia fino al 9 dicembre 2005, come da citata e dettagliatamente esaminata documentazione, mentre nessun rilievo ai fini della decisione potevano assumere eventuali altre contemporanee assunzioni a tempo determinato, poichè quella dell’appellante risultava specificamente giustificata con la necessità di sostituire il suddetto dipendente malato (evidentemente pure con il connesso diritto alla conservazione al posto di lavoro);

che, pertanto, le surriferite doglianze di parte ricorrente finiscono con il pretendere – ma inammissibilmente in questa sede di legittimità – una ricostruzione dei fatti di causa ed una loro valutazione diverse da quanto opinato ed apprezzato dalla Corte di merito, sicchè le censure de quibus non integrano i vizi denunciati, nei cui rigorosi limiti fissati dalla critica c.d. vincolata è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., per giunta irritualmente essendo stata nella specie allegata copia integrale di documentazione a sostegno, ma senza alcuna sintesi riassuntiva del suo contenuto, in violazione quindi pure delle prescrizione vigenti in materia ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 (cfr. Cass. 6 civ. – 5 n. 17447 del 12/10/2012: il ricorso per cassazione, confezionato mediante la riproduzione degli atti dei pregressi gradi di giudizio e dei documenti ivi prodotti con procedimento fotografico o similare e la giustapposizione degli stessi con mere proposizioni di collegamento, è inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza, in quanto detta modalità grafica viola il precetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa, e grava la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, impedendo l’agevole comprensione della questione controversa, nonchè rimettendo alla discrezionale valutazione della stessa la verifica del contenuto degli atti del processo; nè l’indicata forma espositiva può essere giustificata dall’esigenza di consentire la verifica degli atti, poichè questa attiene ad una fase successiva e può essere assolta attraverso l’allegazione, di seguito al ricorso, di copia degli atti ritenuti strumentali allo scopo. V. parimenti id. n. 10244 del 02/05/2013, secondo cui la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti, ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto o li abbia mal interpretati, non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore. In senso analogo, tra le altre, Cass. sez. un. civ. n. 5698 – 11/04/2012: ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto, anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso);

che nella specie, per di più, operano i limiti maggiormente rigorosi, imposti dall’attuale vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qui applicabile in relazione a sentenza pubblicata nell’anno 2013 (cfr., tra l’altro, Cass. 3 civ. n. 11892 del 10/06/2016, secondo cui pure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio-, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Ed in senso analogo su quest’ultimo punto, circa il solo c.d. minimo costituzionale, rilevante ex art. 360, n. 5, v. altresì Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014). Va inoltre ricordato (cfr. Cass. 1 civ. n. 16526 del 5/8/2016) che in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (v. altresì Cass. sez. 6 – 5, n. 91 del 7/1/2014, secondo cui per l’effetto la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi Cass., n. 15489 del 2007 e n. 5024 del 28/03/2012. V. altresì Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. ancora Cass. n. 7394 del 26/03/2010. Cfr. altresì Cass. 2 civ. n. 24434 del 30/11/2016: in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Id. n. 11176 – 08/05/2017: nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove -salvo che non abbiano natura di prova legale -, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati);

che, dunque, il ricorso deve essere disatteso, con conseguente condanna del soccombente alle relative spese, sussistendo, per altro verso, anche i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore di parte controricorrente in ragione di complessivi =3500,00= (tremilacinquecento/00) Euro per compensi professionali ed in Euro =200,00= (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

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