Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21663 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 03/12/2015, dep. 26/10/2016), n.21663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14442/2014 proposto da:

G.P., M.G., GA.LO., F.A.,

N.L., GE.AN., T.R., D.P.C.,

S.A., MA.CA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA FEDERICO,

rappresentati e difesi dall’avvocato COSIMO LUPERTO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MIONISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1055/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

25/11/2013, depositato il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12 giugno 2012 presso la Corte d’appello di Potenza, G.P., M.G., GA.Lo., F.A., N.L., GE.An., T.R., D.P.C., S.A. e MA.Ca. chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata della procedura concernente il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., iniziata con la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Lecce nell'(OMISSIS) e non ancora conclusasi alla data della domanda.

L’adita Corte d’appello considerava ragionevole la durata di sette anni, in considerazione della natura della controversia e del numero dei creditori insinuati, per cui riteneva che fosse indennizzabile un ritardo di otto anni, a fronte della durata complessiva di quindici anni (decorrenti dalla data di ammissione allo stato passivo, il 26.5.1995), e riteneva, altresì, che ai ricorrenti potesse essere liquidato un indennizzo di Euro 5.250,00 per ciascuno, pari ad 500,00 per ogni anno di ritardo fino al terzo ed Euro 750,00 per ogni anno di ritardo successivo al terzo, atteso il valore dell’insinuazione al passivo ed il parziale soddisfo dei crediti pretesi, con spese processuali compensate per la metà.

Avverso detto decreto i ricorrenti sopra indicati hanno proposto ricorso, affidato a due motivi.

L’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 2056, 1223 e 1226 c.c., L. Cost. n. 2 del 1999, art. 1, art. 6 par. 1 della CEDU e art. 111 Cost., nonchè vizio di motivazione in merito, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia determinato l’indennizzo in misura irrisoria ed inferiore ai parametri della corte di legittimità. In altri termini, avrebbe quantificato l’indennizzo senza operare una concreta valutazione della c.d. posta in gioco e della importanza della stessa.

Il motivo è infondato.

Invero il criterio liquidativo prescelto dal giudice di merito appare in linea con le soglie dettate tanto dalla giurisprudenza europea quanto da quella nazionale. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore ad Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617 del 2010; Cass. n. 17922 del 2010).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto di potersi discostare dagli ordinari criteri di liquidazione dell’indennizzo, adottando quello di Euro 500,00 per i primi tre anni di ritardo ed Euro 750,00 per gli anni successivi, per cui i ricorrenti non hanno ragione di dolersi della misura dell’indennizzo liquidato stante il più recente approdo che ritiene ragionevole un indennizzo di Euro 500,00 per anno di ritardo.

Con il secondo motivo i ricorrenti nell’insistere nella violazione delle norme sopra illustrate, oltre a vizio di motivazione, denunciano la illegittimità del computo della durata complessiva della procedura, fatta decorrere dalla data di domanda di insinuazione allo stato passivo, dal momento che i creditori avevano depositato tempestiva istanza di ammissione.

Anche detta censura è priva di pregio.

In essa non viene contestata l’esattezza dell’accertamento di fatto operato dalla corte territoriale in ordine alla data della sentenza con la quale è stato dichiarato il fallimento ((OMISSIS)) ovvero quella di deposito dell’istanza di insinuazione al passivo, bensì il dies a quo da cui commisurare la durata.

Il principio di diritto enunciato dalla corte territoriale, secondo cui la valutazione di ragionevolezza va riferita alla durata della singola causa di ammissione al passivo – al pari di un ordinario giudizio di cognizione – e non alla procedura concorsuale nella sua interezza, è corretta. Infatti nel giudizio proposto a norma della L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 2 e 3, per l’equa riparazione del danno cagionato dall’irragionevole durata del processo presupposto, laddove questo sia un processo fallimentare, la durata deve essere commisurata, per il creditore insinuato, con riferimento al periodo compreso tra la proposizione della domanda di insinuazione al passivo e la distribuzione finale del ricavato (v. Cass. 3 ottobre 2005 n. 19285; Cass. 29 gennaio 2010 n. 2207), in quanto il singolo creditore diventa parte solo con la proposizione dell’istanza L. Fall., ex art. 101 e non può cumulare con essa, ai fini del giudizio di equa riparazione, il precedente periodo di svolgimento della procedura concorsuale cui è rimasto estraneo.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore dell’Amministrazione in complessivi Euro 700,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 3 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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