Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21663 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 19/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.19/09/2017), n. 21663
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29671/2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.G. C.F. (OMISSIS);
– intimata –
nonchè da:
P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MARCONI n. 15 PALAZZO DELL’ARTE MODERNA, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO D’AMBROSIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ENRICO D’ANTRASSI, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 9410/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/12/2010 R.G.N. 3701/2008.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore Dott. Federico De Gregorio;
RILEVATO che con sentenza n. 9410 in datal9 nov. – due dicembre la Corte di Appello di ROMA, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 3748/07, impugnata da P.G., nei confronti di POSTE ITALIANE S.p.a., dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato dalle medesime parti a tempo determinato, con decorrenza dal due ottobre 2000 e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compensando le spese di lite; che avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Società, come da atto notificato il 29 novembre 2011, affidato a vari motivi, cui ha resistito, mediante controricorso del 4-5-gennaio 2012 la P., la quale ha contestualmente spiegato ricorso incidentale; che, successivamente, il 17-10-12, la ricorrente principale ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, datato 27 settembre 2012, con il quale le parti hanno completamente definito la vertenza tra loro in corso, richiamando espressamente l’impugnata sentenza d’appello n. 9410/19-112010, e stabilendo, tra l’altro, che le spese di lite restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali;
visto che sono stati comunicati il 23-02-2017 rituali e tempestivi avvisi della fissata adunanza camerale e che non risultano in atti depositate requisitorie del P.M., nè memorie dalle parti;
CONSIDERATO pertanto (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009) che la produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti dimostra che è venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione;
che, dunque, anche nella specie va pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza ulteriori provvedimenti in ordine alle spese relative a questo giudizio di legittimità, dovendosi prendere atto di quanto le parti hanno già direttamente provveduto mediante apposita pattuizione sul punto in sede di conciliazione (v. l’art. 92 c.p.c., u.c.: “Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”);
che, altresì, nella specie, alla stregua pure dell’anzidetta declaratoria, non è applicabile nemmeno ratione temporis la successiva normativa, entra in vigore dal 30 gennaio 2013, in tema di raddoppio del contributo unificato, allorquando l’impugnazione venga disattesa perchè interamente infondata nel merito, ovvero inammissibile o improcedibile (per motivi di rito, diversi dal venir meno dell’interesse ad agire o ad impugnare).
PQM
la CORTE dichiara CESSATA la MATERIA del CONTENDERE.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017