Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21663 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 08/10/2020), n.21663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18153-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SIDIGAS SOCIETA’ IRPINA DI DISTRIBUZIONE GAS SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 13115/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHERUBINI che si riporta al

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel ricorso per revocazione – avverso ordinanza della Corte di Cassazione n. 13115/2018 – proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i fatti di causa sono esposti come segue.

Con sentenza n. 33/23/2012 la commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da SI.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas spa avverso la sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di Benevento aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi proposti dalla contribuente avverso cinque atti di contestazione e irrogazione della sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, per ritardato pagamento dell’accisa sul gas metano, oltre interessi e indennità di mora ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4.

La CTR – in particolare e per quanto di interesse – ha ritenuto non cumulabili la sanzione speciale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, con quella generale di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, sul rilievo che “non ha alcuna logica un sistema tributario che solo per le accise prevede due tipi di indennità risarcitoria (interessi di mora e indennità di mora) e una sanzione (la sanzione amministrativa tributaria)”.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo con cui deduceva la violazione di entrambe le norme sopra citate, ricorso notificato a mezzo del servizio postale a due differenti indirizzi: a) all’indirizzo del procuratore della società; b) all’indirizzo della sede legale della società intimata.

Nel giudizio di legittimità – nel quale la società contribuente non si costituiva – l’Agenzia delle Dogane faceva presente, in sede di memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., che, con riguardo alla prima notificazione, sia l’avviso di ricevimento, attestante l’avvenuta ricezione della notifica da parte del destinatario, che il plico non erano stati restituiti: e ciò sebbene dalla interrogazione del sito di Poste Italiane fosse risultato che la raccomandata non era stata recapitata in quanto il destinatario era risultato sconosciuto. Con la medesima memoria, l’ufficio chiedeva che, ritenuta la nullità della seconda notificazione effettuata presso la sede legale della società, la Corte di Cassazione disponesse la rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. con assegnazione di un termine perentorio per l’adempimento.

Con l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso per revocazione, la Corte di legittimità dichiarava la inammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni: “In mancanza di una riattivazione, a cura della Agenzia delle Entrate, del processo notificatorio e dello svolgimento degli atti necessari al suo completamento nel limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. salvo circostanze eccezionali di cui si sarebbe dovuto dare prova rigorosa, il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.”.

Avverso la predetta ordinanza propone l’amministrazione ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo.

Non si è costituita la società contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONE

Il motivo di ricorso denuncia “Errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 – Omessa pronuncia sulla istanza di rinnovazione della notificazione nulla perchè notificata presso la sede legale della intimata”.

Nella giurisprudenza di legittimità è costante l’affermazione secondo cui l’errore di fatto “riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi fare rientrare nella previsione il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione; delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione” (Cass. ss. uu. 17.12.2017 n. 30996).

Nella presente fattispecie, già dalla prospettazione del motivo incentrato sulla (asserita) nullità della notifica si evince che la ricorrente delinea una sorta di errore che integra chiaramente gli estremi dell’error iuris.

Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, atteso che la società contribuente non ha svolto attività defensionale perchè non costituita.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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