Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21662 del 23/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 21662 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 2242-2014 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, soggetta all’attività di Direzione e
coordinamento di Equitalia Spa, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
VISCARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato EMILIA GRIMALDI giusta procura
in calce al ricorso;

– ricorrente contro
PEPE ALFONSO, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di
SALERNO;

– intimati avverso la sentenza n. 426/4/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI SEZIONE ‘DISTACCATA di SALERNO dell’1/02/2013,
depositata 1’08/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
Gt 055

Data pubblicazione: 23/10/2015

udito l’Avvocato Viscardi Alfonso (delega avvocato Emilia Grimaldi) difensore della
ricorrente che si riporta agli scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Equitalia Sud spa ricorre contro il sig. Alfonso Pepe e nei confronti della Agenzia
delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria
Regionale della Campania, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato una

a) priva della indicazione del responsabile del procedimento;
b) priva della sottoscrizione dell’agente della riscossione e del responsabile
dell’Agenzia delle entrate.
Il ricorso si fonda su due motivi. Col primo motivo, relativo alla ratio decidendi sub
a), si denuncia il vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,
deducendo che la doglianza concernente la mancata indicazione del responsabile del
procedimento non era stata dedotta tra i motivi di appello proposti dal contribuente
avverso la sentenza di primo grado. Con il secondo motivo, relativo alla ratio
decidendi sub b), si denuncia il vizio di violazione di legge (art. 36, comma 4 ter, d.l.
248/07), nonché il vizio di illogicità della motivazione, in cui il giudice territoriale
sarebbe incorso affermando che partire dal 1° giugno 2008 sarebbe obbligatoria la
sottoscrizione la cartella di pagamento.
Né il contribuente né l’Agenzia delle entrate si sono costituiti in questa sede.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 21.5.2015 per la quale non sono
state presentate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo mezzo di ricorso è fondato perché, dallo stralcio dell’atto di appello del
contribuente riprodotto nella quarta pagina del ricorso per cassazione (ll… nel caso in

esame, invece, la cartella di pagamento, pur evidenziando il nome del responsabile
del procedimento di riscossione e del responsabile del procedimento di iscrizione a
,ruolo …”) risulta evidentín tale atto, il contribuente non aveva lamentato la mancata
indicazione del responsabile procedimento, della cui presenza aveva anzi dato
espressamente atto.
Egualmente fondato va giudicato, con riferimento alla denunciA violazione di legge,
il secondo mezzo di ricorso. La Commissione Tributaria Regionale infatti – ritenendo
che a far tempo dal 1.6.2008 l’omessa sottoscrizione di una cartella di pagamento
determini la nullità della stessa – si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa
Corte, alla cui stregua l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del
funzionario competente non ne comporta l’invalidità. La validità di un atto
Ric. 2014 n. 02242 sez. MT – ud. 21-05-2015
-2-

cartella relativa al pagamento di Irpef ed altri tributi per essere la stessa:

amministrativo, infatti, non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una
sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che esso sia inequivocabilmente riOribile
all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo; tanto più che, a norma
dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la
riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secohdo il
modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevclede la
ausale,

tramite apposito numero di codice (cfr. Cass. n. 25773/14).
Entrambi i mezzi di ricorso vanno dunque accolti e la sentenza gravata va cassata con
rinvio al giudice territoriale, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
PQM
La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione, che
regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015
11 Cons. estenso

Il Presidente

sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della

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