Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21662 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 08/10/2020), n.21662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35660-2018 proposto da:

D.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO

SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE SANCTIS

MANGELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, D.E., SOCIETA’ CATTOLICA Di

ASSICURAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9998/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

D.P.F. convenne in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Roma, D.E. e Assicurazioni Generali S.p.a. chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale avvenuto in Roma, in data (OMISSIS), nonchè alle spese sostenute per l’attività di assistenza e consulenza tecnica stragiudiziale; rappresentò il D.P. che, nelle circostanze di tempo e di luogo predette, mentre era alla guida del proprio veicolo Mercedes E 200, targato (OMISSIS) e assicurato con la Cattolica Assicurazioni, la sua auto era stata urtata dal veicolo Volkswagen Golf, targato (OMISSIS), di proprietà del D., da questi condotto e assicurato con Assicurazioni Generali S.p.a.;

i convenuti non si costituirono; si costituì, invece, la Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l., dichiarandosi mandataria di Assicurazioni Generali S.p.a.;

il Giudice di pace adito, con ordinanza n. 58/2018, rigettò la domanda e compensò le spese;

avverso tale decisione il D.P. propose appello, cui resistette soltanto Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l.,

il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9998/18, pubblicata il 16 maggio 2018, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., mai citata in giudizio in primo grado dal D.P.; dichiarò il D. responsabile in via esclusiva in merito al sinistro de quo; condannò il D., in solido con Assicurazioni Generali S.p.a. a corrispondere all’appellante il complessivo importo di Euro 250,00, oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione di quella sentenza fino al soddisfo, a titolo di rimborso spese sostenute dall’attore per l’attività di assistenza stragiudiziale;

compensò tra le parti la metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condannò il D., in solido con Assicurazioni Generali S.p.a., a rifondere all’appellante la restante parte;

avverso la sentenza dei Tribunale D.P.F. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, nei confronti di Assicurazioni Generali S.p.a. ed D.E.;

con O.I. di questa Corte n. 1817/20, depositata il 17 gennaio 2020, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l.;

il ricorrente ha provveduto a tanto con atto notificato in data 14 maggio 2020;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

rilevato che:

il ricorrente in prossimità dell’odierna adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

alla luce della rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione;

non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità;

pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

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