Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21661 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 07/07/2020, dep. 29/07/2021), n.21661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18382-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 16/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento nr. (OMISSIS), emessa dopo l’avviso di accertamento (OMISSIS) con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva le imposte dovute ai fini Irpef, Irap ed iva del contribuente, oltre sanzioni ed interessi.

Avverso la predetta cartella proponeva ricorso il contribuente assumendo che l’avviso di accertamento quale atto presupposto non gli era stato notificato, essendo stato inviato ad un numero civico diverso rispetto a quello della sua residenza.

La commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso. La CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dal contribuente sulla considerazione che la mancata notifica, per non essersi perfezionata, dell’accertamento, travolgeva anche la cartella mancando del suo presupposto.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, tramite l’avvocatura dello stato, affidandosi a due motivi.

Non si è costituto l’intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame, l’Agenzia delle Entrate si duole dell’insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo la ricorrente il giudice del merito a torto ha ritenuto non completato o nullo il procedimento notificatorio dell’accertamento, sulla base della sola discordanza del numero civico riportato nell’avviso di accertamento della raccomandata con cui il contribuente era stato avvisato dell’avvenuto deposito del plico notificato (l’avviso di ricevimento di questa raccomandata riportava l’indirizzo di (OMISSIS), laddove l’agente postale indirizzato la notifica dell’avviso di accertamento all’indirizzo corretto di (OMISSIS)). Si è trattato, dunque, secondo la ricorrente, di un mero errore materiale, riguardante una sola cifra del numero civico.

Il motivo è fondato, perché la CTR non tiene adeguatamente conto del fatto che l’avviso di deposito era stato immesso nella cassetta postale; circostanza, questa, idonea ragionevolmente a far ritenere che l’errore materiale ((OMISSIS) invece di (OMISSIS)) non aveva avuto alcuna rilevanza avendo l’ufficiale postale individuato l’esatto indirizzo e residenza, attestato proprio dall’esistenza della cassetta postale. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Secondo l’Agenzia il ricorso “del contribuente doveva essere dichiarato inammissibile in relazione all’atto di contestazione delle sanzioni n. (OMISSIS) per Euro 258 che risulta pacificamente regolarmente notificato”.

Poiché la sorte delle sanzioni è conformata da quella dell’avviso di accertamento, anche a norma dell’art. 336 c.p.c., il motivo si deve ritenere assorbito, di modo che della questione si occuperà il giudice del rinvio.

Pertanto il ricorso va accolto, nei limiti anzidetti e la sentenza cassata con rinvio alla commissione regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

 

 

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