Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21661 del 19/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/09/2017, (ud. 04/04/2017, dep.19/09/2017),  n. 21661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3410/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

L.M., COBAS PT;

– intimati –

avverso la sentenza n. 21/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/01/2011, R.G.N. 1872/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GUIDO CHIODELLO per delega SALVATORE TRIFIRO’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 21/2011, depositata il 25 gennaio 2011, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso proposto dalla S.p.A. Poste Italiane per l’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di cinque giorni applicata a L.M. in relazione ad assenze ingiustificate nei giorni 12 e 16 dicembre 2015.

La Corte di appello osservava, a sostegno della propria decisione, come in tali giorni il lavoratore, il quale ricopriva l’incarico di R.S.U., fosse stato presente ad incontri richiesti dalla società nell’ambito delle procedure di raffreddamento previste dalla contrattazione collettiva, così che era da considerarsi irrilevante la circostanza dell’avvenuto superamento del monte ore annuale di permessi retribuiti L. n. 300 del 1970, ex art. 23 e comunque sproporzionata la sanzione, attesa la ragione delle assenze contestate.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. con unico motivo, assistito da memoria; il lavoratore e Cobas P.T. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte errato nella valutazione delle prove documentali: in particolare, laddove ha ritenuto accertata la presenza del lavoratore alle riunioni sindacali nei giorni di cui alla contestazione disciplinare (sul presupposto, quanto alla riunione in data 16/12/2005, che il difetto di sottoscrizione del relativo verbale dovesse giustificarsi con la mancata conclusione di un accordo), per non avere considerato che da tale documento emergeva chiaramente come tutte le organizzazioni sindacali presenti avessero sottoscritto il verbale, anche in caso di esito negativo della procedura, e che, nel dare atto dei soggetti partecipanti all’incontro, esso non recava alcuna menzione della R.S.U. in persona di L.M..

Il ricorso è inammissibile.

Si deve, infatti, ribadire il principio di diritto, per il quale il ricorrente, che – come nella specie (peraltro dietro lo schermo di una violazione o falsa applicazione di norme di legge) – denunci, in sede di legittimità, il difetto di motivazione della sentenza sulla valutazione di un documento, ha l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, mediante la trascrizione integrale di esso, o delle sue parti significative, al fine di consentire alla Corte di legittimità di procedere al controllo che le viene richiesto sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso e senza necessità di sopperire con indagini integrative: cfr., fra le molte, Cass. n. 17915/2010 (ord.). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo rimasti intimati sia il lavoratore che l’organizzazione sindacale di appartenenza.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017

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