Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21660 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 08/10/2020), n.21660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16567-2019 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9994/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Considerato che:

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 9994 del 2018, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, sez. di Salerno, in riforma della prima decisione, ha accolto l’appello di F.C. avverso la sentenza della CTP di Salerno che aveva rigettato l’impugnativa proposta dal contribuente relativa ad una serie di cartelle di pagamento.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l’agente per la riscossione si era costituita in causa con un avvocato del libero foro in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, sicchè tutta la documentazione depositata a corredo del fascicolo doveva ritenersi nulla e quindi inidonea a confutare le contestazioni del ricorrente ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2.

Escludeva poi di non poter rimettere in termini ai sensi dell’art. 182 c.p.c. prevista unicamente per il contribuente che propone ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, u.c., ma non anche per l’ufficio atteso che il predetto decreto, art. 11, non richiama tale articolo del codice di procedura civile.

Diritto

Ritenuto che;

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 sexies e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 225 del 2016 in relazione, c.p.c., comma 1, n. 4.

Sostiene infatti che gli artt. art. 11 e 12, richiamati in rubrica, non escludono la possibilità che l’Agenzia della Riscossione possa stare in giudizio a mezzo di un difensore del libero foro come si evince dallo stesso decreto, art. 15.

Afferma inoltre che la facoltà di avvalersi di avvocato del libero foro sarebbe contemplata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 225 del 2016.

Con un secondo motivo la ricorrente si duole della mancata concessione di un termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c. applicabile anche nella fase di appello per sanare la carente legittimità a stare in giudizio.

Deduce in particolare la violazione dell’art. 182 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 e art. 12, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il primo motivo è manifestamente fondato con l’assorbimento del secondo alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019, par. 24, nonchè del Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017.

Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:

– dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato cit. R.D., art. 43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. medesimo, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”; “quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate – Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”. La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati rilevando l’inammissibilità dell’Agente della riscossione a stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro.

La sentenza va cassata e rinviata alla Ctr che in diversa composizione provvederà ad esaminare il merito della vicenda rimasto assorbito e a liquidare le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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