Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21660 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. I, 05/09/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 05/09/2018), n.21660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6735/2014 proposto da:

Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano – Villacidro, già

Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Villacidro, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Camillo Sabatini n. 150, presso lo studio

dell’avv. Cepparulo Antonio, rappresentato e difeso dall’avv.

Amatucci Andrea, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dellko Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Termomeccanica S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Spallanzani n. 22/a,

presso lo studio dell’avv. Nuzzo Antonio, che la rappresenta e

difende unitamente agli avv.ti Fontana Luigi, La Marca Ermanno, Usai

Patrizia, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Impresa di Costruzioni Cav. R.P. – CO.GE.PI. S.r.l. in

liquidazione in concordato preventivo con cessione dei beni (già

CP.GE.PI. s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo con

cessione dei beni), in persona del Liquidatore Giudiziale pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni n.

35, presso lo studio dell’avv. Critelli Gregorio, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 559/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

pubblicata il 19/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/06/2018 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che

codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso principale

ed accogliere l’unico motivo di ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Villacidro (poi Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano-Villacidro) affidò in appalto alla Società Forni ed Impianti Industriali Ingg. D.B. spa, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I costituita con la CO.GE.PI. srl (già Impresa Costruzioni Cav. R.P.) e con altra impresa, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione e gestione dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani, finanziati dalla cessata Agenzia per il mezzogiorno, cui è subentrato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fallita la mandataria D.B., il Fallimento cedette alla Termomeccanica spa il ramo d’azienda che ricomprendeva anche il rapporto negoziale di appalto di cui è causa. La mandante CO.GE.PI. convenne in giudizio il Consorzio e il suddetto Ministero per la condanna al pagamento di somme varie che assumeva dovutele per l’esecuzione dell’appalto; il Consorzio eccepì il difetto di legittimazione ad agire della CO.GE.PI.

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza non definitiva del 23 febbraio 2008, riformando la sentenza impugnata, giudicava la CO.GE.PI. legittimata ad agire e, con sentenza definitiva del 19 agosto 2013, condannava il Consorzio a pagare importi vari per alcune riserve (1 e 3) e per saldo della revisione prezzi.

Avverso entrambe le sentenze ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano, resistito dalla CO.GE.PI., che ha proposto un ricorso incidentale avverso la sentenza del 2013; hanno presentato controricorsi il Ministero delle infrastrutture, che ha evidenziato la propria estraneità alla vicenda, e la Termomeccanica, che ha rassegnato improprie conclusioni di merito adesive alla sentenza impugnata. CO.GE.PI.

Termomeccanica hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale il Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano-Villacidro ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, artt. 23 e 35 e L. Fall., art. 78, per avere la Corte d’appello affermato la legittimazione attiva della mandante CO.GE.PI., mentre unico soggetto legittimato ad agire sarebbe il curatore fallimentare della mandataria D.B., poi fallita, non estinguendosi con il fallimento il mandato rilasciato dalle imprese associate (e quindi dalla CO.GE.PI. mandante) a favore della capogruppo e mandataria.

Il motivo è infondato. La L. Fall., art. 78, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce che il contratto di mandato si scioglie per il fallimento di una delle parti (nel caso, della mandataria-capogruppo D.B.). Non può invocarsi in senso contrario l’art. 1723 c.c., comma 2 e il principio dell’ultrattività del mandato in rem propriam, in quanto tale norma si riferisce al caso del fallimento del mandante e non del mandatario (Cass. n. 13243/2011, n. 19165/2007). Ne consegue che l’impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti, nascenti dall’appalto, a essa imputabile (Cass. n. 973/2017, n. 23894/2013). Quindi non può condividersi la tesi del radicale difetto di legittimazione della mandante, la quale invece ha titolo diretto per azionare nei confronti del committente i crediti originati dal suo apporto esclusivo (Cass. n. 3810/2010).

Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., per avere posto a base della decisione la c.t.u. in spregio al principio di disponibilità delle prove.

Il motivo non considera la funzione anche percipiente della c.t.u. e si risolve in una impropria critica dell’esito della valutazione delle risultanze probatorie, avendo i giudici di merito rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del Consorzio, per quanto riguarda la riconducibilità del ritardo nell’esecuzione dei lavori alle carenze organizzative dell’appaltatore. Esso è quindi inammissibile.

La CO.GE.PI. ha formulato due motivi di ricorso incidentale: il primo, con il quale è denunciata violazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 35 e 36 e della L. 21 dicembre 1974, n. 700, art. 1, per avere riconosciuto gli interessi legali e non quelli ex artt. 35 e 36 cit., è inammissibile per difetto di specificità in ordine ai presupposti giustificativi della effettiva debenza degli interessi richiesti; il secondo motivo, proposto in via condizionata, è assorbito.

Le spese del presente giudizio sono compensate tra tutte le parti, anche in considerazione della soccombenza reciproca nel rapporto processuale tra il Consorzio e la CO.GE.PI..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio.

Doppio contributo a carico di entrambi i ricorrenti come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA