Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2166 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28491-2016 proposto da:

M.M., T.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 3, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

CLEMENTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZO PIRAINO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 866/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza 866/2016 del 7 marzo 2016, pubblicata il 12 maggio 2016, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Prato n. 202/2014 ha rigettato il ricorso proposto dai contribuenti T.R. e N.M. avverso il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso della differenza tra la imposta di registro, corrisposta a tariffa agevolata (in sede di registrazione) e la imposta di registro a tariffa fissa, prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 6-bis, convertito in legge con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

2. – I contribuente, mediante atto del 6 dicembre 2016, hanno proposto ricorso per cassazione.

E con memoria del 6 novembre 2019 hanno insistito per l’accoglimento della impugnazione,

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 16 gennaio 2017.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato il rigetto del ricorso dei contribuenti, in riforma della sentenza appellata, sulla base della considerazione della (ritenuta) abrogazione tacita della disposizione recante la agevolazione richiesta.

In proposito il Giudice a quo ha argomentato che, col mutamento del “regime integrato di tassazione IVA-registro per le assegnazioni di abitazioni da parte delle cooperative” – per effetto della L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 8, che ha modificato il D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 8-bis, – cessando “il parallelo assoggettamento di tali cessioni a IVA”, l’omessa applicazione della imposta di registro (se non in misura “simbolica” colla tariffa fissa), comporterebbe “un regime di sostanziale e irrazionale intassabilità di tali operazioni”, con lesione dei principi costituzionali di uguaglianza “per la grave sperequazione (…) nel trattamento di situazioni omologhe” e della capacità contributiva; sicchè è da ritenersi la agevolazione della tariffa fissa sia stata tacitamente abrogata.

2. – I ricorrenti sviluppano due motivi, denunziando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 15 preleggi; in relazione alla L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 8; in relazione al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 6-bis, (primo motivo) e in relazione al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 19-bis 1 e 19-bis 2, (secondo motivo).

I ricorrenti obiettano: la norma che reca l’agevolazione richiesta è tuttora vigente; la sopravenuta esenzione dalla imposta sul valore aggiunto non appare incompatibile colla perdurante vigenza, per l’imposta di registro, della agevolazione della tariffa fissa; nè, per accreditare la tesi della abrogazione tacita, è pertinente il ricorso al canone della interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto nella materia fiscale sono frequenti “trattamenti normativi differenziati” di fattispecie apparentemente simili, tutti giustificati dalla “discrezionalità riservata al legislatore” di differenziare il trattamento di “situazioni ritenute, di fatto, diverse in applicazione del principio della c.d. uguaglianza sostanziale”; l’argomento addotto dalla Commissione tributaria regionale risulta fondato su un criterio non giuridico, bensì “politico” costituito dalla valutazione della opportunità di eliminare la agevolazione de qua.

Soggiungono i ricorrenti col secondo motivo che, peraltro, la esenzione dall’imposta sul valore aggiunto “non implica che la cessione non è incisa dal tributo sulla cifra di affari; implica, al contrario, che la cessione sconta quel tributo col meccanismo della rivalsa implicita, anzichè col meccanismo ordinario della rivalsa palese”, posto che la imposta assolta dal venditore – cedente “divenendo indetraibile (…) concorre a formare il costo di produzione dei beni immobili oggetto di vendita esente e, assieme a tutti gli altri costi di produzione, viene traslata sul consumatore finale in modo implicito, indistintamente, nell’ambito del corrispettivo”.

3. – Il ricorso è fondato.

assorbente il rilievo della inosservanza del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 6-bis, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

3.1 – La norma recita: “Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità al D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 26, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto;

b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;

c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati”.

La disposizione in parola è tuttora in vigore.

In proposito la giurisprudenza di legittimità ha stabilito: “In tema d’imposta di registro, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, (conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993), l’imposta di registro in misura fissa, ancorchè a seguito della modifica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis, sia stata introdotta la generalizzata esenzione dall’IVA per tutti i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici, atteso che la norma, nell’introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA o esenti e prescinde dall’applicazione del principio dell’alternatività dell’imposizione tra IVA ed imposta di registro” (Sez. 5, ordinanza n. 16557 del 2017, n. m.; cui adde Sez. 6 5, ordinanza n. 27619 del 2019, n. m.).

3.2 – Al superiore principio – il Collegio lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – non si è attenuta la Commissione tributaria regionale.

Conseguono l’accoglimento del ricorso; la cassazione della sentenza impugnata; e – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nè residuando questioni controverse – la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante accoglimento del ricorso introduttivo della lite fiscale.

3.3 – Le spese processuali (comprese quelle dei gradi di merito) devono essere compensate in considerazione della circostanza che l’indirizzo sfavorevole per la parte soccombente si è affermato solo in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del presente giudizio e dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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