Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2166 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 25/01/2019), n.2166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28821-2011 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

785, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ADORNATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TESAURO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2011 della COMM. TRIB. REG. della

Lombardia, depositata il 06 aprile 2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.P. di Varese, con sentenza del 4.6.2009, accolse il ricorso proposto da P.E. avverso l’avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Gallarate, con cui per l’anno 2003 erano stati rettificati il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e ricalcolata la conseguente IVA, oltre accessori. La C.T.R. di Milano, tuttavia, accolse l’appello dell’Ufficio con sentenza del 6.4.2011, riformando integralmente la prima decisione.

P.E. ricorre ora per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – In data 3.10.2018, il ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016, allegando la comunicazione dell’agente della riscossione circa l’entità delle somme occorrenti per la definizione agevolata, nonchè la prova del relativo pagamento.

1.2 – Detta istanza, in uno con la prova dell’integrale pagamento delle somme comunicate come dovute dall’agente della riscossione, come è appunto avvenuto nella specie, composta l’adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere, occorrendo peraltro doversi precisare che ciò implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (in termini, la recentissima Cass. n. 24083/2018).

1.3 – Per quanto riguarda le spese di lite, esse possono integralmente compensarsi, stante la natura incentivante della definizione agevolata e il significato da attribuire al correlativo impegno alla rinuncia agli atti del giudizio assunto dal contribuente in seno alla dichiarazione rivolta all’agente della riscossione ex art. 6 cit. in tal senso, Cass., n. 10198/2018).

PQM

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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