Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21659 del 19/10/2011

Cassazione civile sez. I, 19/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 19/10/2011), n.21659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Cesare Antonio – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1281/2010 proposto da:

FALLIMENTO ANGLIFIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Dott. D.P.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l’avvocato

ALESSANDRO NICOLETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato TEDESCHI

GUIDO UBERTO, giusta procura in calce al 2145 ricorso;

– ricorrente –

contro

ANGLIFIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VASCELLO 6,

presso l’avvocato ROCCHI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FINZI ANDREA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

C.A.M. DI CRESCINI ACHILLE E C. S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1041/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato NICOLETTI ALESSANDRO, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato FINZI ANDREA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 4 agosto 2008 la ANGLIFIL s.r.l.

chiedeva al Tribunale di Brescia l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, L. Fall., ex art. 161, proponendo la cessione dei propri beni al miglior offerente – salva la prelazione spettante alla ANGLIFIL Italia s.r.l., in forza di un contratto d’affitto d’azienda – sulla base di un piano che prevedeva il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati – ad eccezione di quelli oggetto della transazione fiscale in fieri, che sarebbero stati abbattuti nella misura del 45% – ed il pagamento dei debiti chirografari nella prevedibile percentuale del 15%.

Con decreto 1-4 ottobre 2008 il Tribunale di Brescia ammetteva la società al concordato, che veniva poi approvato nell’adunanza dei creditori tenutasi il 4 novembre 2008, senza che fosse ancora pervenuta l’adesione alla proposta di transazione fiscale.

Nel susseguente giudizio di omologazione non venivano proposte opposizione ed il commissario giudiziale esprimeva parere favorevole.

Pervenute, nelle more, più comunicazioni dell’Equitalia s.p.a., l’ultima delle quali condizionava la propria adesione alla condizione che fosse depositata una polizza fideiussoria da parte di terzi a garanzia del pagamento, e prestata dall’affittuaria ANGLIFIL Italia s.r.l. la garanzia richiesta, l’Agenzia delle entrate ed Equitalia esprimevano infine il proprio consenso alla transazione fiscale.

Con decreto 11-13 febbraio 2009 il Tribunale di Brescia respingeva l’istanza di omologa del concordato, dando atto che nonostante il raggiungimento della maggioranza dei creditori, l’adesione degli uffici finanziari alla transazione fiscale – che costituiva presupposto necessario per la fattibilità del concordato – era stata espressa con voto condizionato irrituale, solo tardivamente emendato in data successiva ai termine di cui alla L. Fall., art. 178, u.c.; e con sentenza emessa l’11 febbraio 2009, in accoglimento del ricorso di un creditore, dichiarava il fallimento della società.

Il successivo reclamo L. Fall., ex art. 183, era accolto dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza 26 novembre 2009, che revocava il fallimento e autorizzava l’omologazione del concordato, rimettendo gli atti al Tribunale di Brescia per i provvedimenti consequenziali;

con compensazione delle spese di lite.

La corte territoriale motivava:

– che il novellato istituto del concordato preventivo rimetteva ai creditori, in via esclusiva, la valutazione sulla fattibilità del piano allegato alla proposta, con esclusione di alcun giudizio ufficioso del tribunale;

– che, nella specie, la proposta era stata approvata con la maggioranza del 58,18% degli ammessi al voto: cui si erano aggiunti ulteriori voti favorevoli, successivi all’adunanza, per una percentuale finale del 64,57%;

– che non era ostativo il voto iniziale contrario dell’Amministrazione finanziaria, soggetto parificato ad ogni altro creditore, la cui adesione alla transazione fiscale poteva sopravvenire anche posteriormente all’adunanza.

Avverso la sentenza notificata il 4 novembre 2009 la curatela del fallimento ANGLIFIL s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e notificato il 29 dicembre 2009.

Deduceva:

1) la violazione della L. Fall., art. 17, e art. 133 c.p.c., giacchè la sentenza non risultava ritualmente pubblicata con depositato in cancelleria ed apposizione della firma del cancelliere;

2) la violazione della L. Fall., artt. 160, 161, 178, 180 e 182 ter, nonchè la carenza di motivazione, perchè la Corte d’appello di Brescia aveva male interpretato la sentenza del tribunale, che non aveva omologato il concordato preventivo in considerazione dell’inammissibilità del voto condizionato espresso dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia, impeditivo di una trasparente verifica della maggioranza richiesta e non sanato dal voto favorevole espresso tardivamente.

Resisteva con controricorso l’Angtifil s.r. in liquidazione.

Nel termine di cui all’art.378 cod. proc. Civ. il fallimento ricorrente depositava una memoria illustrativa.

All’udienza del 22 settembre 2011 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la curatela deduce la violazione della L. Fall., art. 17, e art. 133 c.p.c..

Il motivo è infondato dal momento che la sentenza, prodotta in copia autentica, reca l’attestazione di deposito in data 26 novembre 2009, con sottoscrizione del cancelliere della Corte d’appello di Brescia, non impugnata in questa sede con querela di falso.

Con il secondo motivo si censura la violazione della L. Fall., artt. 160, 161, 178, 180 e 182 ter, nonchè la carenza di motivazione.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello di Brescia ha correttamente messo in rilievo il raggiungimento della maggioranza richiesta ai fini dell’ammissione al concordato preventivo, indipendentemente dal voto dell’Amministrazione finanziaria: la cui adesione alla transazione fiscale, contemplata nel piano allegato alla proposta concordataria, è poi sopraggiunta, sia pure successivamente all’adunanza dei creditori (L. Fall., art. 178). Sotto questo profilo, non era ostativa l’originaria manifestazione di voto favorevole condizionato, interpretata come voto negativo dal tribunale in considerazione dell’irritualità inammissibile della condizione (che, in tale ottica, vitiatur et vitiat). Al riguardo, anche a prescindere dalla questione della revocabilità del voto contrario espresso in adunanza – risolta, peraltro, dalla prevalente dottrina in senso positivo già nel vigore della previgente normativa (con esclusione, cioè, dell’ipotesi di consumazione del diritto, così come di effetti preclusivi processuali) e, a fortiori, dopo la riforma dell’istituto, che ha eliso il requisito della maggioranza numerica ai fini dell’approvazione della proposta – resta in limine assorbente il rilievo, in fatto, che la maggioranza richiesta era stata comunque raggiunta nell’adunanza, pur computato in detrazione il voto dell’amministrazione finanziaria; la cui adesione alla transazione fiscale, distinta pur se funzionalmente collegata alla proposta concordataria che la prevedeva, ben poteva sopraggiungere in data successiva all’adunanza L. Fall., ex art. 178, ma anteriore al giudizio di omologazione. Quest’ultimo, in assenza di opposizioni ed alla luce del parere favorevole del commissario giudiziale, era subordinato, a quel punto, alla sola verifica della regolarità della procedura e dell’esito della votazione: positivamente accertati in sentenza, con motivazione immune da mende.

Per il resto, la corretta prospettazione della transazione fiscale in fieri, rendeva ab initio trasparente la proposta dell’Anglifil s.r.l., e quindi informato il consenso dei creditori; restando invece esclusa dal giudizio di omologazione la prognosi officiosa del futuro adempimento delle obbligazioni concordatarie in cui si traduce il giudizio di fattibilità, demandato alla valutazione autonoma del ceto creditorio.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011

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