Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21659 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 08/10/2020), n.21659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16561-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 101, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MARCO ANTONIO

SPATARO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1858/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con atto del 27 settembre 2012 l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1858 dep. 4.5. 2018.

Il contenzioso ha origine dall’impugnazione da parte di G.L. del silenzio rifiuto mantenuto dall’Agenzia delle Entrate in ordine all’istanza di rimborso dell’Irpef trattenuta sul contributo all’auto-impiego previsto dalla L.R. Sicilia n. 3 del 1998, art. 2 (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili formazione dell’auto impiego e interventi per l’occupazione) percepito per l’anno di imposta 2004.

La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso, ritenendo il contributo non classificabile tra i redditi del lavoro dipendente e dichiarando il diritto al rimborso richiesto dalla contribuente.

La CTR, davanti a cui aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate e la contribuente appello incidentale in relazione alla disciplina delle spese, rigettava entrambi gli appelli confermando l’impugnata sentenza.

Rilevava che il finanziamento concesso era orientato non all’erogazione di una borsa di studio per l’addestramento professionale comprendendo oltre all’indennità per la formazione anche una quota di sostentamento dei costi di acquisto di strumenti materiali ed immateriali utili alle attività formative e la copertura dei costi necessari allo svolgimento delle stesse attività formative nell’ambito del progetto presentato dal lavoratore per l’auto-impiego.

Riteneva pertanto sussistente una normativa speciale di natura premiale con effetti derogatori al principio dell’imponibilità tributaria dei redditi assimilati al lavoro dipendente.

L’Agenzia delle entrate impugna la sentenza d’appello deducendo un unico motivo cui resiste con controricorso G.L..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (L.R. Sicilia n. 3 del 1998, art. 2; L.R. Sicilia n. 17 del 2004, art. 76; art. 47 T.U.I.R., comma 1, lett. c) – oggi art. 50 -) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, stante l’assimilazione al reddito da lavoro dipendente delle somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno o altro sussidio per fini di studio o addestramento professionale a beneficiario non legato da lavoro dipendente.

Richiama poi a sostegno della tassazione di tale emolumento alcuni precedenti della Suprema Corte.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che la L. della regione Sicilia 23 gennaio 1998, art. 2, recante “Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, formazione all’autoimpiego ed interventi per l’occupazione”, prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti impiegati nei progetti di utilità collettiva della regione, al fine di favorirne, tramite una adeguata formazione professionale, l’inserimento nel mondo del lavoro. I finanziamenti in questione sono stati corrisposti dalla regione Sicilia sulla base di progetti di formazione presentati dai lavoratori ed erogati a titolo di indennità per l’attività formativa svolta, per il sostenimento dei costi di acquisto di strumenti materiali e immateriali utili all’attività formativa, nonchè per la copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività formative stesse.

La finalità formativa dell’erogazione è stata ribadita dalla circolare 2 aprile 1998, n. 309 della regione – assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione – precisando che “lo spirito della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3, art. 2, è quello di fornire uno strumento formativo snello, consistente in una misura definibile borsa formativa…”, e che le attività formative da indicare nel progetto per il quale si richiede il finanziamento devono essere improntate al “miglioramento delle qualità delle proprie capacità professionali ed operative da poter utilizzare compiutamente in attività di impresa, di lavoro autonomo e di lavoro professionale”.

Ciò premesso, l’art. 47, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) stabilisce l’assimilazione al reddito di lavoro dipendente delle “somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il soggetto beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante…”.

Le somme in questione pertanto, in quanto corrisposte per il sostenimento dei costi relativi alla formazione dei soggetti interessati, al fine di favorire un miglioramento delle qualità e delle capacità professionali e, quindi, l’inserimento nel mondo del lavoro, rientrano nella previsione dell’art. 47 T.U.I.R., lett. c), sicchè esse debbono essere interamente assoggettate a tassazione sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, di cui all’art. 11 del predetto testo unico. Tale interpretazione, contenuta anche nella circolare 23 dicembre 1997, n. 326, dell’Agenzia delle entrate, che si condivide, ed avvalorata dall’Atto della Camera dei deputati del 4 febbraio 2003 nell’allegato B della seduta n. 258, in risposta all’Interrogazione (OMISSIS), che ha confermato il regime di assoggettabilità a tassazione delle erogazioni previste dalla L.R. Sicilia n. 3 del 1998, art. 2, rientranti nella previsione generale dell’art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, lett. c), è stata confermata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6480 del 2014; v. anche n. 19273 del 2004) che ha statuito che in materia di IRPEF, il contributo erogato dalla regione Sicilia, nell’anno 2000, per progetti di formazione all’autoimpiego deve essere assimilato, ai fini della determinazione del reddito imponibile e della soggezione alla relativa tassazione, a quelli di lavoro dipendente secondo la generale previsione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47 (ora art. 50), non esistendo, all’epoca, alcuna norma dispositiva in senso diverso, o che ne giustificasse la riconducibilità ad una esenzione. Successivamente, infatti, le menzionate erogazioni sono state esentate dall’Irpef dalla L.R. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76, ma, non avendo tale norma carattere retroattivo, per gli anni antecedenti devono ritenersi assoggettate all’imposta.

Soluzione questa vieppiù corroborata dalla Corte Costituzionale la quale, con ordinanza 10 marzo 2014, n. 43, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L.R. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76, ha avuto modo di riaffermare il carattere innovativo della stessa con esclusione di efficacia retroattiva.

Per l’anno in questione quindi (anno 2004) l’erogazione di cui è causa andava sottoposta a tassazione, dovendo attribuirsi alla L.R. Sicilia n. 17 del 2004, art. 76, che ha esentato le menzionate erogazioni dall’Irpef, carattere innovativo con riferimento al trattamento fiscale dei suddetti contributi, destinato ad esplicare i suoi effetti solo dalla entrata in vigore della indicata legge (cfr. Corte Cost. n. 43 del 2014; Cass. 2015 n. 24992 Cass. 2016 n. 18061).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, che si è discostata dai superiori principi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della causa va risolta nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Sulle spese quelle di merito vanno compensate in ragione dell’evolversi degli orientamenti giurisprudenziali.

Quelle di legittimità vanno poste a carico della controricorrente e liquidate secondo i criteri vigenti in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente; spese del merito compensate; condanna la controcorrente al pagamento delle spese della presente fase che si liquidano in complessivi Euro 3500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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