Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21658 del 26/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 26/10/2016), n.21658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5750/2015 proposto da:

D.G.M., D.C., C.C.,

R.P., I.M., DI.AL.GI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO CRISPI 36, presso lo studio

dell’avvocato RICCARDO LOMBARDI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROBERTO PRETE giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 513/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

28/11/2014, depositato il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Roberto Prete difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 31.1.2014 gli odierni ricorrenti adivano la Corte d’appello di Potenza per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo. ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in relazione alla durata irragionevole di una causa civile svoltasi innanzi al Tribunale di Taranto. Il consigliere designato accoglieva la domanda e liquidava in favore di ciascun ricorrente la somma di Euro 12.000,00. Tale decreto era notificato il 5.3.2014 direttamente al Ministero della Giustizia, e non tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza. La quale ultima, con ricorso depositato il 17.10.2014, proponeva opposizione al decreto chiedendone la declaratoria d’inefficacia.

Resistendo gli opposti, che deducevano che la notificazione effettuata direttamente al Ministero era nulla, per violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, ma non inesistente, sicchè a loro avviso non poteva trovare applicazione la sanzione di cui all’art. 5, comma 1, legge Pinto. la Corte d’appello dichiarava inefficace il decreto e compensava le spese.

Riteneva la Corte territoriale che il ricorso, benchè a stretto rigore non potesse qualificarsi come opposizione, doveva essere accolto non potendosi escludere la possibilità di far valere l’inefficacia del decreto agendo – in via principale -, cioè in via di azione e non di eccezione, specialmente in presenza di problemi di nullità o d’inesistenza della notificazione del decreto.

La cassazione di tale decreto è chiesta dagli odierni ricorrenti in base a tre motivi, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. che propone, altresì, ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo del ricorso principale denuncia la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Premesso che le modifiche apportate alla L. n. 89 del 2001 dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, delineano un modello procedimentale ispirato a quello del decreto ingiuntivo, le cui norme, pertanto, devono trovare applicazione analogica, parte ricorrente sostiene che: a) secondo la giurisprudenza di questa Corte il decreto ingiuntivo diviene inefficace solo se non sia stata effettuata alcuna notificazione, non anche nel diverso caso in cui quest’ultima sia affetta da nullità; di riflesso, b) l’errore in cui è incorsa al Corte territoriale consiste nell’aver applicato ad un’ipotesi di notificazione nulla la sanzione che il legislatore prevede solo nel case di notifica inesistente.

2. – Col secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 650 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che in base a detta norma l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è ammissibile solo se l’opponente provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa della nullità della notifica. non essendo sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione. Pertanto, nella specie l’Avvocatura dello Stato. avendo proposto l’opposizione con atto notificato il 17.10.2014. avrebbe dovuto dimostrare o di aver avuto conoscenza del decreto, attraverso la prima notificazione nulla, non prima del 18.9.2014, ovvero di non averne avuto notizia alcuna. Non avendo l’Avvocatura dello Stato fornito nè l’una nè l’altra dimostrazione. la Corte territoriale si sarebbe dovuta limitare a dichiarare inammissibile l’opposizione.

3. – Il terzo motivo allega la violazione dell’art. 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè, indipendentemente dall’analogia tra decreto ex lege n. 89 del 2001 e decreto ingiuntivo, in base alla regola generale dell’art. 291 c.p.c., il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica nulla entro un termine perentorio, il che impedisce ogni decadenza. Nella specie superfluo e pleonastico un provvedimento di rinnovo della notifica, cui la parte odierna ricorrente aveva spontaneamente provveduto già il 22.9.2014. la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della perdurante efficacia del decreto e dichiarare di conseguenza inammissibile l’opposizione tardiva, perchè sfornita della prova della conoscenza non tempestiva del decreto.

4. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4,assumendo l’inapplicabilità della sospensione feriale del termine ivi previsto. Richiamata Cass. S.U. n. 16783/12, che ha escluso il decorso del termine di prescrizione del diritto all’equa riparazione, in quanto impedito dal termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, la difesa erariale deduce che da tale premessa non può che discendere, sul piano logico-sistematico, l’inapplicabilità di istituti che, come la sospensione dei termini del periodo feriale, sono propri dei termini processuali.

5. – I primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente perchè il secondo non è che la conclusione logica del primo, sono fondati.

5.1. – Tre premesse s’impongono.

La prima è che sebbene sia dal decreto impugnato che dal ricorso si desuma che la prima notificazione, effettuata direttamente al Ministero della Giustizia e non all’Avvocatura distrettuale dello Stato, abbia avuto ad oggetto il solo decreto e non anche il ricorso, non v’è dubbio che tale situazione debba essere ricondotta alla categoria della nullità del procedimento notificatorio. Va richiamato in proposito il precedente di questa Corte, secondo cui la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo e non anche del ricorso ex lege Pinto, integra una nullità formale ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, poichè non realizza lo scopo dell’atto, costituito dalla piena conoscenza legale della domanda giudiziale da parte dell’amministrazione ingiunta, ma è suscettibile di sanatoria, con efficacia ex tunc, ove, a seguito dell’opposizione erariale. il ricorrente esegua tempestivamente la rinnovazione della notifica del ricorso disposta dalla corte d’appello ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 3159/16).

La seconda è che le S.U. di questa Corte hanno recentemente chiarito, con riferimento all’invalidità della notificazione, che l’inesistenza non è un vizio dell’atto più grave della nullità, perchè la dicotomia nullità/inesistenza va ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto e che l’inesistenza della notificazione, oltre al caso della totale mancanza materiale dell’atto. va limitata al solo caso d’irriconoscibilità di questo come atto di notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (v. in motivazione, Cass. S.U. n. 14916/16).

La terza è data da ciò, che la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. 30 ottobre 1931, n. 1611, art. 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì – secondo quanto disposto dalla citata norma – da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l’amministrazione si costituisca (Cass. nn. 5212/08 e 18849/11).

5.2. – Ricondotta, dunque, la fattispecie nell’ambito della notificazione nulla, va osservato che le censure in oggetto interpellano questa Corte sulle conseguenze dell’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, proposta tardivamente a cagione della nullità della notificazione prescritta dall’art. 5, comma 2, stessa legge.

Come questa Corte ha già avuto modo di osservare (v. in motivazione Cass. n. 3159/16), tanto la struttura monitoria del procedimento. che termina con un provvedimento la cui notifica attua la provocatio ad opponendum, quanto l’espressa sanzione d’inefficacia prevista dell’art. 5, comma 2 Legge cit.. rimandano all’analoga disposizione dell’art. 644 c.p.c., comma 1, sull’inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notificazione del ricorso e del decreto nel termine ivi previsto. Norma, quest’ultima, costantemente interpretata da questa Corte nel senso che l’inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, poichè la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso ed esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione d’inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 17478/11, 18791/09 e11498/00). Con la conseguenza che se il decreto è stato notificato, anche se la notifica sia nulla o fuori termine, l’unico rimedio esperibile contro di esso è l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte Cass. n. 8126/10), che a sua volta non può limitarsi a dedurre la nullità o la tardività della notificazione, dovendo la parte opponente svolgere anche le proprie difese nel merito (v. Cass. n. 18791/09).

5.2.1. – Necessitata l’applicazione analogica delle norme sul decreto ingiuntivo, va da sè che anche l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, ove proposta tardivamente a cagione della assunta invalidità della notifica del ricorso e del decreto per equa riparazione soggiacciano all’applicazione, del pari analogica, dell’art. 650 c.p.c.. Norma che la costante giurisprudenza di questo S.C. interpreta nel senso che non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (cfr. tra le ultime, Cass. n. 6518/16).

Prova sulla cui esistenza la Corte territoriale non ha indagato, in base al fallace e contraddittorio presupposto che la nullità o l’inesistenza della notificazione del decreto potessero essere fatte valere in via principale ma con le medesime forme dell’opposizione ex lege n. 89 del 2001.

6. – L’accoglimento delle predette censure assorbe l’esame sia del terzo motivo del ricorso principale sia del ricorso incidentale, il quale ultimo (pur implicitamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale) presuppone una pronuncia nel merito dell’opposizione tardiva.

7. – Pertanto il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli che si atterrà al seguente principio di diritto: – la nullità della notificazione prescritta dalla L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, può essere fatta valere unicamente con le forme dell’opposizione ex art. 5-ter stessa legge, che ove proposta scaduto il relativo termine soggiace alle medesime condizioni indicate dall’art. 650 c.p.c., comma 1, analogicamente applicato.

8. – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbito il terzo e il ricorso incidentale, e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

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