Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21658 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.19/09/2017), n. 21658
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13915/2016 proposto da:
L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIANFRANCO NESI;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA
PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO MODENA;
– controricorrente –
e contro
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO
197, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA GAMBOGI;
– controricorrente –
e contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 431/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 21/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che L.S., con atto notificato in data 27 maggio 2016, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Firenze, confermando la sentenza del Tribunale di Firenze, ha riconosciuto la legittimazione iure proprio di C.G. alla domanda di declaratoria di nullità del matrimonio del figlio P.G. – deceduto improvvisamente ab intestato -, contratto negli Stati Uniti con L.S. in condizione di bigamia in quanto entrambi risultavano essere ancora sposati alla data delle nozze, e per l’effetto ne ha dichiarato la nullità; che al ricorso resistono, con distinti controricorsi, C.G. e P.A., figlio di G., già intervenuto nel giudizio di merito adesivamente alla domanda;
considerato che con il primo e il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che, in violazione o falsa applicazione di norme di diritto, la Corte d’Appello fiorentina non avrebbe dato risposta nè al motivo di gravame concernente la carenza di legittimazione attiva della sig.ra C. a promuovere l’azione di nullità in questione, nè al motivo concernente l’inesistenza di un diritto di P.A. ad esperire intervento nella causa stessa;
che con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 117 c.c., in relazione all’art. 86 c.c., assumendo che l’unica applicazione possibile dell’art. 117 c.c., sia nel senso di considerare esperibile l’impugnazione quando l’impedimento di cui all’art. 86, sussiste ancora al momento dell’impugnazione, ciò che nella specie dovrebbe escludersi;
che con il quarto, connesso, motivo di ricorso la ricorrente lamenta, sotto il profilo della omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, che il giudice d’appello non abbia tenuto in considerazione il fatto che il matrimonio sia stato contratto in assoluta buona fede, e che prima della morte del sig. P. quest’ultimo era, dal 2003, svincolato dal precedente matrimonio avendo ottenuto sentenza di divorzio (la ricorrente dal 2000);
che il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione semplificata;
ritenuto che il primo motivo è privo di fondamento, atteso che rettamente la corte di merito ha considerato che la legittimazione della signora C. iure proprio all’azione di nullità deriva dalla qualità di ascendente di uno dei due coniugi (cfr. art. 117 c.c., comma 1), nella cui sussistenza il legislatore, con valutazione tipica, identifica l’interesse all’azione (cfr. ex multis Cass. n. 10814/1996);
che il secondo motivo è inammissibile, atteso che nessuna contestazione risulta prospettata nella relativa illustrazione avverso la statuizione della corte di merito circa la irretrattabilità della dichiarata ammissibilità dell’intervento esperito nel giudizio di primo grado da P.A. in mancanza, in atto di appello, di specifica censura nei riguardi della qualificazione, espressa dal tribunale, di intervento meramente adesivo;
Che il terzo e quarto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, prospettano per la prima volta una questione (la sopravvenuta cessazione degli effetti delle cause di impedimento al matrimonio) che non risulta sollevata nel giudizio di merito, e che involge anche accertamenti in fatto estranei al giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore dei contro ricorrenti delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi in Euro 6.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali e accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017