Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21658 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 08/10/2020), n.21658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16558-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CSA INFORMATICA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1861/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IVA relativa agli anni di imposta 1991 e 1992 (nonchè, come risulta dall’intestazione della sentenza impugnata, per IVA relativa ad anni 1991 e 1992), notificata in data 18.05.2006, deducendo che l’Ufficio era decaduto dal potere impositivo per avere tardivamente notificato la cartella;

che la CTP ha accolto la domanda della contribuente e la CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, con sentenza nr 716/2012, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che:

– la cartella è stata notificata oltre i termini decadenziali di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, conv. nella L. 31 luglio 2005, n. 156;

– “i residenti poteva beneficiare delle agevolazioni del sisma ‘90 per cui, non avendo l’Ufficio fornito prova, nemmeno in questa sede che trattasi di soggetto che aveva, a suo tempo, richiesto di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalle varie ordinanze e provvedimenti ed in assenza di dimostrati atti interruttivi, l’Amministrazione finanziaria è incorsa nella decadenza dei termini a seguito della tardiva notifica dei pagamenti”;

L’ufficio propone ricorso affidato a due motivi; nessuno si costituisce per l’intimata.

Diritto

Considerato che:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis, conv. con L. 31 luglio 2005, n. 156, L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138,L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando come la normativa fiscale applicabile ai contribuenti residenti nelle zone della Sicilia Orientale interessate dal sisma del 1990 è stata oggetto di ripetute disposizioni di sospensione degli obblighi tributari, applicabili anche ai termini di iscrizione a ruolo e notifica delle cartelle di pagamento; ritiene, pertanto, erronea la decisione del giudice di appello, laddove ha ritenuto che la sospensione non si applichi ai termini di notificazione delle cartelle di pagamento, posto che alla sospensione degli obblighi tributari del contribuente che opera ex lege indipendentemente dalla richiesta di quest’ultimo si accompagna anche la sospensione delle incombenze dell’Ufficio in sede di riscossione; rileva come la ricorrente abbia sede nel circondario del Comune di Catania e come le imposte iscritte a ruolo per gli anni di imposta 1991 e 1992 rientrino nella suddetta sospensione, rilevando come gli obblighi tributari siano rimasti sospesi sino al 1 dicembre 1995; aggiunge, inoltre, che, durante la pendenza del termine per l’accertamento (oggetto di sospensione sino al 1 dicembre 1995), è sopravvenuto la L. n. 388 del 2000, art. 138 (successivamente modificato dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 e dal D.L. 26 dicembre 2006, n. 300, art. 3-quater, conv. con L. 26 febbraio 2007, n. 17), che ha previsto la rateizzazione per i contribuenti residenti nella Sicilia Orientale, il che avrebbe comportato una ulteriore sospensione dei termini di decadenza sino al 31 dicembre 2009;

che il motivo è infondato, posto che questa Corte ha già avuto modo di precisare che il termine decadenziale previsto per l’esercizio dell’azione impositiva di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, è riferito esclusivamente all’o p.so adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi della stessa norma, comma 1, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate (Cass., Sez. V, 27 marzo 2014, n. 7274); termine che, pertanto, in quanto relativo alla diversa e successiva definizione agevolata, non può in alcun modo far rivivere obbligazioni tributarie per le quali l’amministrazione finanziaria fosse già decaduta dall’azione di riscossione (Cass., Cass. 33116/2019; Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16770; Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 956; Cass., Sez. VI, 14 luglio 2014, n. 16074); che, conseguentemente, non essendovi stata proroga ulteriore successiva al 1.12.1995, alla data di notificazione della cartella (18.05.2006), i termini di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, erano elassi;

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della decisione della commissione Europea (2015) 14 Agosto 2015, art. 4, comma 5 ed art. 144, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, dell’art. 295 c.p.c. e del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, artt. 107 e 108 e del Reg. CE n. 659 del 1999, art. 11 e 12, del 22 marzo 1999, oltre che della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, artt. 2 e 22, dell’art. 10 CE, nonchè del D.L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si afferma infatti che la contribuente negli anni in questione svolgeva attività di impresa era titolare di partita Iva e rivestiva la forma giuridica di una società a responsabilità limitata sicchè si pone un problema di incompatibilità con la disciplina comunitaria sulla libera concorrenza.

Il motivo è fondato.

Va premesso che è pacifico e non contestato lo svolgimento dell’attività d’impresa da parte del contribuente, come peraltro emergente dalle imposta richiesta a rimborso (IVA).

Ciò premesso va rilevato che, in tema di aiuto di Stato erogato a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107 TFUE, p. 2, lett. b), (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107 TFUE, p. 2. lett. b), di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto: Cass. 2 maggio 2018, n. 10450).

Deve conseguentemente darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito che “In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi” (Cass. n. 29905 del 13/12/2017; n. 19133 del 2019; n. 19070 del 2019; n. 17484 del 2019).

Al riguardo si è ancora chiarito che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377/2017, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello) e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza della commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica.

Pertanto, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto, osservando la decisione della Commissione UE del 14/08/2015 e le indicazioni della Corte di giustizia del 15/07/2015, nonchè di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, sez. distaccata di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA