Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21658 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. I, 05/09/2018, (ud. 29/05/2018, dep. 05/09/2018), n.21658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26959/2014 proposto da:

Todini Costruzioni Generali s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Archimede, n. 97, presso lo studio dell’avvocato Dè Medici

Leopoldo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Puglia, in persona del Vice Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo

studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentata e difesa

dall’avvocato Gagliardi La Gala Franco, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

C.A., Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.p.a.,

D.L.E., F.L., M.D., S.L.D.,

Z.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1817/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

pubblicata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2018 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 19 dicembre 2013, la Corte d’appello di Bari ha esaminato le impugnazioni proposte dalla Regione Puglia, dalla curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a, dalla Todini Costruzioni Generali s.p.a., da F.L., M.D. e C.A., in relazione alla sentenza del Tribunale di Bari depositata il 25 giugno 2008.

La controversia era stata proposta da C.E., nella qualità di procuratore speciale della (OMISSIS) s.p.a., quale capogruppo e mandataria della Associazione temporanea di imprese costituita il 24 aprile 1987, nei confronti della Regione Puglia, con l’intervento adesivo di D.L.E., S.L.D., F.L., M.D., Z.L. e C.A..

Il C., nell’indicata qualità, aveva lamentato che la Regione Puglia, nel dare attuazione alla L.R. 18 febbraio 1987, n. 7, finalizzata alla adozione di una serie di interventi straordinari volti alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo delle attività produttive, dopo avere individuato, con la Delib. Giunta Regionale 1 agosto 1988, n. 7337, anche il progetto presentato dalla associazione temporanea di impresa tra quelli che avrebbero potuto essere ammessi a finanziamento, non aveva dato seguito al procedimento amministrativo, per poi giungere, dopo la diffida del 6 – 7 maggio 1998, che aveva fatto seguito all’accoglimento del ricorso dinanzi al giudice amministrativo, a comunicare di avere concluso il procedimento con la revoca della citata delibera di giunta, dal momento che non sussistevano più i presupposti giuridici e finanziari di bilancio.

Parte attrice, in particolare, aveva dedotto come voci di danno sofferto: a) il mancato utile sull’importo delle opere al netto dell’i.v.a.; b) gli oneri della concessionaria, in quanto la menzionata legge regionale prevedeva che la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento dovesse essere affidata ai soggetti presentatori degli stessi, con la conseguenza che le imprese avevano sopportato inutilmente le spese di progettazione e di consulenza necessarie per approntare gli elaborati che dovevano essere prodotti in sede di presentazione della domanda di finanziamento; c) le spese legali sostenute nel giudizio dinanzi al T.a.r. e al Consiglio di Stato; d) le spese, i costi e il compenso professionale del procuratore speciale.

Il giudice di primo grado aveva: a) accolto la domanda per quanto di ragione, condannando la Regione Puglia al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.p.a. e delle altre società costituite nella indicata associazione temporanea di imprese, della complessiva somma di Euro 416.233,17, già comprensiva di rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata annualmente dal 30 dicembre 1991 al 17 giugno 1998, oltre agli interessi legali su tale somma da quest’ultima data sino al saldo, nonchè della somma di Euro 1.970,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi sulla somma via via rivalutata annualmente dalla data dell’avvenuto pagamento della sorte capitale al 15 giugno 2008, oltre agli interessi legali sull’importo così risultante da quest’ultima data; b) dichiarato l’inammissibilità degli interventi sopra ricordati.

Nel dettaglio, il Tribunale, escluso che in capo alle attrici si fosse perfezionato il diritto soggettivo ad ottenere il finanziamento, aveva ritenuto che la situazione giuridica fatta valere si identificasse nell’interesse legittimo alla conclusione del procedimento amministrativo.

Da tale premessa, il giudice di primo grado ha tratto le seguenti conclusioni: a) che non potesse essere accolta la domanda relativa al mancato utile, difettando la prova del nesso causale fra la rilevata inerzia dell’amministrazione e il pregiudizio lamentato, ossia la dimostrazione che, in caso di perfezionamento del procedimento, il finanziamento sarebbe stato erogato; b) che non potesse essere accolta la domanda relativa agli oneri della concessionaria, attesa l’inconferenza del richiamo alla L. n. 741 del 1981, art. 14, occorrendo piuttosto fornire la prova dei costi effettivamente sostenuti per la presentazione della domanda di finanziamento; c) che potessero essere accolte la pretesa relativa alle spese sostenute per la presentazione della domanda di finanziamento, dimostrate dalla parcella redatta dai professionisti, nonchè quella concernente il compenso dovuto per la diffida stragiudiziale del 6 – 7 maggio 1998; d) che non potesse essere accolta la domanda avente ad oggetto le spese del procuratore speciale, in quanto l’incarico gli era stato conferito nel 1991 e, quindi, successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento, con la conseguenza che non si era raggiunta la prova della inevitabilità della spesa, attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza; e) che fosse inammissibile la domanda del risarcimento da perdita di chance (distinta da quella avente ad oggetto il mancato conseguimento dell’utilità finale), formulata da parte attrice per la prima volta nella memoria di replica; f) che fossero inammissibili gli interventi volontari dei professionisti impegnati nella progettazione, non essendo stato giustificato il concreto interesse a sostenere le ragioni di parte attrice.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale, chiamata a delibare le impugnazioni di tutte le parti (con la precisazione che nel giudizio di appello si era costituita la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. e la Todini Costruzioni Generali s.p.a., quale incorporante la Sogestra s.p.a., originario soggetto facente parte dell’associazione temporanea di imprese), ha osservato, per quanto ancora rileva: a) che era parzialmente fondato il terzo motivo di appello della Regione Puglia, dovendosi ritenere che l’accertata illegittimità della condotta della Pubblica Amministrazione, derivante da ritardo o da inerzia, sia suscettibile di generare un obbligo risarcitorio solo quando sia formulabile un giudizio prognostico sulla fondatezza della pretesa del privato, da condursi con riferimento alla normativa di settore e agli elementi offerti dal richiedente, al fine di stabilire se costui fosse o non titolare di una situazione idonea a giustificare un oggettivo affidamento sulla positiva conclusione del procedimento; b) che l’atto di citazione aveva fondato la pretesa sul mero comportamento inerte della Regione Puglia, ossia su una mera aspettativa alla positiva conclusione del procedimento e non su un oggettivo affidamento, dal momento che l’iter procedimentale si era arrestato ben prima che la giunta regionale, cui competeva di individuare i progetti ammessi al finanziamento, alla luce di alcuni criteri – guida previsti dalla L. n. 7 del 1987, si esprimesse e, anzi, prima che fosse acquisito lo stesso parere della competente commissione consiliare; c) che, anzi, il fatto che la Delib. n. 7337 citata, inviata al consiglio regionale per il prescritto parere, fosse stata restituita, a seguito della richiesta di giunta dell’8 settembre 1988, formulata lo stesso giorno della trasmissione al consiglio, rendeva evidente l’assenza di qualunque dato prognostico favorevole; d) che, in definitiva, l’esito positivo del procedimento non poteva essere correlato alle conclusioni raggiunte dai nucleo di valutazione, chiamato secondo la legge regionale, a svolgere mere funzioni istruttorie, alla luce delle scelte discrezionali rimesse agli organi deliberanti della regione; e) che, anche a voler valorizzare la responsabilità scaturente dalla violazione degli obblighi sorti da un “contatto amministrativo qualificato”, il pregiudizio risarcibile è quello limitato al cd. interesse negativo, ossia quello che deriva dalla situazione di incertezza protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento; f) che, pertanto, non poteva essere accolta la domanda risarcitoria correlata alle spese progettuali sostenute che le società richiedenti avrebbero dovuto comunque affrontare per presentare la domanda e la cui inutilità non era dipesa dall’inerzia amministrativa, ma dalla mancata concessione del finanziamento; g) che, con riferimento all’appello incidentale della curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. e della Todini Costruzioni Generali s.p.a., non poteva ritenersi ragionevole la conclusione di un esito favorevole del procedimento, tenuto conto delle modalità di quest’ultimo e comunque dell’ampia discrezionalità della Regione Puglia; h) che il danno da perdita di chance, oltre ad essere stato tardivamente richiesto, non era in correlazione con l’inerzia della Amministrazione, ma discendeva dalla revoca del procedimento espressa attraverso atti amministrativi non impugnati, da ritenersi pertanto legittimi; che anche la richiesta risarcitoria avente ad oggetto le somme corrisposte al procuratore speciale non poteva essere accolta, anche perchè il motivo di appello della Todini Costruzioni Generali non chiariva le ragioni per le quali sarebbe stato indispensabile nominare un procuratore speciale, ossia quali competenze del nominato fossero necessarie per intrattenere rapporti con l’ente regionale.

3. Avverso tale sentenza la Todini Costruzioni Generali s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la Regione Puglia. Sia la Todini Costruzioni Generali s.p.a. che la Regione Puglia hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. C.A., Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., D.L.E., F.L., M.D., S.L.D., Z.L. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta, in particolare, la ricorrente: a) che, senza indicare alcuna argomentazione a supporto delle conclusioni raggiunte, la Corte territoriale aveva ritenuto che la Regione Puglia disponesse di un ampio potere discrezionale in ordine alla approvazione del progetto e che la giunta avesse espresso incertezze in ordine alle decisioni del nucleo di valutazione; b) che i documenti di causa attestavano che il progetto presentato dalla associazione temporanea di imprese non era stato ammesso unicamente per questioni di copertura finanziaria, in relazione agli impegni di spesa assunti dalla Regione Puglia sino al 31 dicembre 1992; c) che tale circostanza ribaltava sulla Pubblica Amministrazione l’onere di provare che il progetto non fosse approvabile, soprattutto in considerazione del ruolo meramente formale attribuito alla commissione consiliare, rispetto a scelte ormai operate dal nucleo di valutazione.

2. Con il secondo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente il nesso causale tra l’inadempimento della Pubblica Amministrazione e il danno per i costi di progettazione inutilmente sostenuti, attesa la mancata valutazione della domanda.

3. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili.

Posto che la sentenza impugnata è stata depositata in data 19 dicembre 2013, viene in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 54, alle sentenze pubblicate dai trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge di conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decìsività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella specie, la Corte territoriale, muovendosi all’interno delle ricordate coordinate normative, ha esaminato sia il profilo della ragionevole fondatezza della pretesa del privato, escludendola per le ragioni sopra sintetizzate, sia il tema del nesso causale tra l’inadempimento della P.A. e i costi di progettazione. Ne discende che le critiche prospettate in ricorso, peraltro in termini anche intrinsecamente generici e solo assertivamente contrastanti con l’attenta analisi operata dalla sentenza impugnata del quadro normativo e degli sviluppi provvedimentali, non superano il vaglio di ammissibilità.

4. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c..

La ricorrente osserva che la revoca disposta nel 1992 comprova che il progetto nel 1988 era finanziabile, con la conseguenza che il comportamento illegittimo della Regione Puglia aveva cagionato un danno patrimoniale ingiusto, rappresentato principalmente dal lucro cessante e dai costi inutilmente sopportati.

Sebbene prospettata come violazione di legge, la doglianza investe il percorso argomentativo della sentenza impugnata ed è inammissibile per le medesime ragioni sviluppate esaminando il primo e il secondo motivo di ricorso. Peraltro, il tema delle ragioni della revoca del provvedimento di giunta n. 7337 del 1988 è pure estraneo alla valutazione di ragionevole fondatezza della pretesa, ossia alla probabilità che il progetto venisse ammesso a finanziamento.

5. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarato tenuto al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente ai pagamento, in favore della contro ricorrente Regione Puglia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

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