Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21657 del 19/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.19/09/2017), n. 21657
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18907/2016 proposto da:
G.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIULIANO RASTELLI;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato SIMONETTA BOCCABELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 59/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 15/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO
GENOVESE.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello de L’Aquila, con la sentenza n. 1154 del 2014 (depositata il 19 agosto 2014), respingendo l’appello incidentale proposto dal signor G.A.A. ed accogliendo quello principale della signora C.S., ha riformato la sentenza del Tribunale di Teramo, che aveva addebitato la separazione alla C. ed escluso il pagamento di un contributo da parte del G. in favore di costei, ed ha respinto la domanda di addebito della separazione alla moglie, ponendo a carico del marito un contributo di mantenimento di Euro 800,00 mensili e regolando le spese.
Avverso tale decisione ricorre con tre mezzi il G., assumendo l’esistenza di non meglio specificate violazioni o false applicazioni di norme di diritto e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, affermando la irrilevanza del tradimento ai fini dell’addebito, la violazione del giusto processo e del contraddittorio, nonchè dell’obbligo di allegazione e prova.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche da parte del ricorrente che, tuttavia, non colgono nel segno.
Le doglianze, infatti, sono, in una sua parte, inammissibili perchè, sotto le apparenti spoglie della violazione dei menzionati generici dispositivi di legge, sollecitano a questa Corte un sostanziale riesame delle risultanze processuali ed una diversa valutazione degli apprezzamenti giudiziali sui fatti accertati ai fini della regolazione della separazione giudiziale (SU civili nella Sentenza n. 8053 del 2014) ed, in un’altra parte, esse sono anche manifestamente infondate, perchè si pongono in contrasto con il principio di diritto posto da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8929 del 2013 (“La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”).
Alla reiezione del ricorso, conseguono sia le spese processuali (liquidate come in dispositivo) in favore della controricorrente, sia l’enunciazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte:
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2017