Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21657 del 05/09/2018

Cassazione civile sez. I, 05/09/2018, (ud. 29/05/2018, dep. 05/09/2018), n.21657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22745/2014 proposto da:

Automobile Club d’Italia, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marsala n. 8, presso

lo studio dell’avvocato Guarino Francesco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Pera Aureliana, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana n.

38, presso lo studio dell’avvocato Panariti Paolo, rappresentato e

difeso dall’avvocato Lemma Luigi, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/2014 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2018 dal cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

l’accoglimento del primo motivo di ricorso; inammissibili i restanti

motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Trani, con sentenza del 13.2.2014, ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dall’Automobil Club d’Italia ACI avverso la sentenza con cui il GdiP di Barletta lo aveva condannato a restituire a M.L. la somma di Euro 154,84, per indebito pagamento di una tassa automobilistica, oltre interessi e spese.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’ACI con quattro motivi, ai quali M.L. resiste con controricorso. Il PG ha depositato conclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dall’esame degli atti, consta che:

– l’odierno ricorrente è stato rappresentato nel giudizio d’appello, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Luca Majorano, Francesco Guarino ed Aureliana Pera, giusta procura generale alle liti, in data 3.4.2008, ha eletto domicilio presso la sede dell’Avvocatura Generale dell’ACI in Roma, ed ha dato facoltà ai difensori nominati di eleggere domicilio anche in altri luoghi;

– di tale facoltà si sono avvalsi i difensori che hanno eletto domicilio presso la cancelleria del tribunale adito, indicando “comunicazioni all’indirizzo avvocatura aci.it”;

– la sentenza d’appello, munita della formula esecutiva, è stata notificata il 13.3.2014 “all’ACI – Automobil Club d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per esso al procuratore costituito presso cui elegge domicilio Avv. Aureliana Pera, elettivamente domiciliata presso la cancelleria del Tribunale di Trani” e la consegna è stata effettuata a mani del funzionario addetto.

3. Poichè è stata effettuata l’elezione di domicilio presso la cancelleria del giudice adito, tale luogo non vale come domiciliazione R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, ex art. 82 (nè è stato peraltro indicato l’indirizzo PEC comunicato all’ordine), ed il ricorso, consegnato in data 23.9.2014, per la spedizione ai sensi della L. n. 53 del 1994 è, dunque, tardivo, dovendo trovare applicazione il termine breve di cui all’art. 326 c.p.c., a nulla rilevando che la sentenza notificata (il 13.3.2014) fosse munita di formula esecutiva, in quanto la notifica, effettuata nel domicilio eletto presso il difensore, id est in modo equivalente a quella attuata ex artt. 170 e 285 c.p.c. nei confronti del procuratore costituito della parte, è, appunto, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2018

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