Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21656 del 26/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 26/10/2016), n.21656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7766/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DILLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., C.E., C.A., quest’ultimo in

proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della

“CILATTE DI C.A. E C. SNC”, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI MORANA, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA del 19/05/2014,

depositato il 10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILliNA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E., S.G. e C.A., quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della CILATTE di C.A. & C. s.n.c., con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma in data 20 settembre 2010, chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio in cui erano stati convenuti, introdotto dinanzi al Tribunale di Napoli, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un incendio causato da ciclomotore, con atto di citazione notificato il 16.11.1990, definito in primo grado con sentenza pubblicata il 09.09.2003, avverso la quale era stata proposta impugnazione avanti alla Corte di appello di Napoli conclusasi con sentenza depositata il 20.01.2009.

L’adita Corte d’appello accoglieva la domanda ritenendo che il giudizio avesse avuto una durata irragionevole di nove anni, nove mesi, tre settimane e tre giorni, liquidava, in favore di ciascun ricorrente, un indennizzo per la complessiva somma di Euro 9.250,00, facendo applicazione del criterio di Euro 750,00 per i primi tre anni e di Euro 1.000,00 per i successivi.

Per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, resistito dagli intimati.

In prossimità della pubblica udienza il Ministero ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

preliminare l’esame dell’eccezione dedotta dai controricorrenti ai sensi dell’art. 327 c.p.c.: si assume che, nella specie, trovando applicazione il termine semestrale di impugnazione, previsto dall’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, il ricorso notificato dal Ministero della giustizia in data 23 marzo 2015 è tardivo.

L’eccezione è fondata.

Occorre premettere che il ricorso per cassazione proposto dal Ministero della giustizia avverso il decreto della Corte d’appello di Roma doveva rispettare il termine semestrale di impugnazione, previsto dal nuovo testo dell’art. 327 c.p.c., che trova applicazione nel caso in esame, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, essendo stato introdotto il giudizio di equa riparazione dopo il 4 luglio 2009, depositato il ricorso in cancelleria il 20 settembre 2010.

Ciò chiarito, deve constatarsi come, a fronte di una decisione depositata in data 10 settembre 2014, la notificazione del ricorso, effettuata dall’Amministrazione a mezzo posta il 23 marzo 2015, sia tardiva rispetto al termine di sei mesi, maturato, considerato anche la ripresa dopo il periodo di sospensione feriale dei termini per l’anno 2014, dal 16 settembre. L’inosservanza del termine previsto a pena di decadenza determina l’inammissibilità del ricorso.

L’inammissibilità del ricorso rende superflua l’illustrazione del relativo motivo, oltre ad assorbire ogni altra questione riguardo alla eccepita inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c., del ricorso per cassazione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

Non si deve, infine, far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, oltre a trattarsi di ipotesi d’impugnazione della amministrazione pubblica (cfr., Cass. SS.UU. n. 9938 del 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre agli accessori di legge e alle spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA