Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21656 del 23/10/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21656 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimata
Zullo Vilma
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n.
L
5/2013/2 depositata il 25/1/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17/9/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Zullo Vilma
contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto
l’impugnativa del silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap 1998-2002. Con
la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Isernia n. 76/1/09 che aveva accolto il ricorso
hdella contribuente, sul rilievo dell’assenza di prove circa l’esistenza di un’autonoma orga-
Cone Suprema di CwRsazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 414212014
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Data pubblicazione: 23/10/2015
nizzazione. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto la contribuente. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del
17/972015 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione
alle parti costituite.
Motivi della decisione
del d.lgs. 446/97, in relazione all’art. 360 , I comma n. 3 c.p.c., laddove la CTR non ha attribuito rilevanza alla documentazione contabile prodotta dall’Ufficio, per escludere la sussistenza di un’autonoma organiz7azione.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità
Con secondo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione in quanto carente della
esposizione dei motivi in fatto e diritto.
La censura è infondata: l’estrema concisione della motivazione in diritto non rende impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del
dispositivo.
Con terzo motivo la ricorrente assume l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso.
La censura è inammissibile stante le modifiche apportate all’art. 360 n. 5 c.p.c. dall’art. 54
c. I lett. b) del d.l. 83/2012, applicabile al caso in esame ( SS.UU. 8053/2014)
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
.
„
e’ t
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 17/9/2015
Il P idente est.
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3